TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-02-06, n. 201701894

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-02-06, n. 201701894
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201701894
Data del deposito : 6 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2017

N. 01894/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02957/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2957 del 2013, proposto da:
D D A, rappresentato e difeso dagli avvocati G P, M V L, con i quali elettivamente domiciliano presso lo studio PFP in Roma, via Cola di Rienzo, n.285;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. S S, con il quale elettivamente domicilia presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, n.21;

per l'annullamento

- della sconosciuta determinazione dirigenziale 4 luglio 2012, n. 1378, con cui il Dirigente della UOT del Municipio VIII di Roma Capitale ha disposto la reiezione di n. 5 D.I.A. edilizie presentate tra il 2005 ed il 2007 per lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale di fabbricati adibiti a civile abitazione, siti in Roma, via di Carcaricola, n. 195, e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui la nota della P.G. del Gruppo VIII dei Vigili Urbani, n. 78854 del 21 giugno 2012, avente a oggetto la richiesta di accertamenti tecnici per le D.I.A. edilizie relative al complesso residenziale di cui sopra;

- della determinazione dirigenziale 5 dicembre 2012, n. 2537, con cui il Dirigente della UOT del Municipio VIII di Roma Capitale ha ordinato al ricorrente la demolizione delle opere edilizie realizzate nell’immobile di proprietà sito in Roma, via di Carcaricola, n. 195, nonché dello sconosciuto verbale di accertamento tecnico n. 114910 del 19 settembre 2012, ivi menzionato.


Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 22 novembre 2016 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con l’odierno ricorso il ricorso D D A ha esposto:

- di essere proprietario di una unità immobiliare adibita a uso abitativo, facente parte del complesso edilizio sito in Roma, via di Carcaricola, n. 195, composto da sei fabbricati denominati "A", "B","C", "D", "E", "F", e del connesso posto-auto scoperto, per averlo acquistato nel 2008 dalla società DBS a r.l.. Si tratta, in particolare, dell’appartamento identificato con l’interno 10 dell’edificio D;

- che all’interno del titolo di acquisto è specificato che gli appartamenti del complesso, originariamente abusivi, erano stati, prima, condonati all’esito di istanze presentate dalla società dante causa ai sensi delle leggi 47/75 e 326/2003, allegate all’atto di compravendita unitamente alle prove del pagamento delle relative oblazioni, poi, ristrutturati e messi in sicurezza in forza di DIA (nn. 42940/2005, 76846/2005, 21372-3/2006, 42323/2006, 42758/2007, 42763/2007) presentate dalla stessa società, in rapporto alle quali, si è ulteriormente chiarito nello stesso atto, i lavori erano stati avviati solo dopo la scadenza del termine di 30 giorni e ultimati nel luglio 2007, come da comunicazioni di fine lavori presentate all’Amministrazione comunale nel luglio 2007;

- di aver appreso da una comunicazione notificata dall’Amministrazione comunale nell’ottobre 212 dell’avvio di un procedimento amministrativo repressivo-sanzionatorio, ai sensi della l.r. Lazio n. 15/2008, finalizzato alla demolizione del fabbricato di sua proprietà;

- che la relazione tecnica allegata a detta comunicazione ha chiarito le ragioni del procedimento, richiamando la determinazione n. 1378 del 4 luglio 2012 - atto mai precedentemente notificato all’interessato - che ha rigettato tutte le DIA presentate in relazione agli immobili per cui è causa, a motivo della rilevata sussistenza di numerose irregolarità procedurali, con conseguente abusività dei manufatti, per l’effetto considerati privi di titolo edilizio.

Tanto premesso, il ricorrente ha impugnato la predetta sconosciuta determinazione dirigenziale 4 luglio 2012, n. 1378, nonché il successivo ordine demolitorio di cui in epigrafe.

A sostegno dell’azione il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso.

1) Nullità – Inesistenza – Carenza di elemento essenziale ex art. 21- septies – Carenza di potere in concreto – Violazione di un termine perentorio - Annullabilità – Violazione di legge – Violazione dell’art. 23, comma 6, del D.P.R. 380/2001 – Violazione dell’art. 19, commi 3 e 4, l. 241/90.

La determinazione dirigenziale n. 1378/2012 sarebbe illegittima, laddove espressiva di esercizio del potere di controllo di cui all’art. 23, commi 1 e 6, del D.P.R. 380/2001.

In particolare, il provvedimento, intervenuto quando erano decorsi 5 anni dalla comunicazione della fine dei lavori previsti dalle DIA in parola e 7 anni dalla loro presentazione, sarebbe nullo o inesistente per mancata notifica all’interessato entro il termine di trenta giorni di cui al comma 1 dello stesso art. 23, da ritenersi perentorio alla luce del novellato art. 19, commi 4 e 6- bis , della l. 241/90.

2) Annullabilità – Violazione di legge – Violazione dell’art. 21- nonies della l. 241/90 – Violazione dell’art. 19, comma 3, della l. 241/90 – Violazione dell’art. 3 della l. 241/90 – Violazione dell’art. 23 del D.P.R. 380/2001 – Eccesso di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria, insufficiente motivazione.

La stessa determinazione n. 1378/2012, che si limiterebbe a indicare del tutto genericamente la presenza di “numerose irregolarità procedurali “emerse dalle risultanze di accertamenti effettuati presso l’Ufficio condono edilizio comunale e l’Agenzia del territorio, sarebbe illegittima anche ove potesse essere ascritta nel novero degli atti di autotutela decisoria, non ricorrendo nella fattispecie i presupposti e il rispetto delle condizioni di cui agli artt. 21- quinquies e 21- nonies della l. 241/90.

Difetterebbe, in particolare, ogni valutazione afferente: il pregiudizio di un interesse pubblico qualificato, dotato dei caratteri di concretezza e attualità;
la valutazione comparativa tra tale interesse e l’affidamento di cui sono portatori i destinatari, rafforzato dalle esigenze abitative dei medesimi;
il consistente lasso di tempo decorso dalla conclusione dell’attività edilizia;
la valutazione inerente l’adottabilità dell’atto, condotta secondo lo schema comparativo proprio dell’autotutela.

3) Annullabilità – Violazione di legge – Violazione dell’art. 7 della l. 241/90 – Eccesso di potere per carente motivazione e violazione del principio del giusto procedimento.

La determinazione n. 1378/2012 sarebbe illegittima anche perché adottata in carenza della comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento, obbligatoria anche laddove si versi in tema di procedimenti di riesame di DIA edilizie, ravvisandosi anche in tal caso la necessità di tutelare le prerogative partecipative degli interessati.

Non si ravviserebbero, di contro, le ragioni di urgenza che legittimano la predetta omissione.

4) Annullabilità – Violazione di legge – Violazione dell’art. 31, comma 36, d.l. 269/2003 convertito dalla l. 326/2003 – Violazione dell’art. 38 della l. 47/85 – Eccesso di potere – Esercizio di potere inoperante – Violazione dei principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità.

L’ordine demolitorio sarebbe viziato, non risultando ancora definita con un provvedimento espresso alla data della sua adozione l’istanza di condono presentata dall’originaria proprietaria degli immobili.

5) Annullabilità – Violazione di legge – Violazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001 – Violazione dell’art. 15 della l.r. Lazio 15/2008.

L’ordine demolitorio, privo di motivazione, non risulterebbe applicabile al caso di specie, trattandosi di ristrutturazione conservativa di un fabbricato preesistente (in regola con le procedure di condono), realizzate mediante DIA presentate tra il 2005 e il 2007, e oggetto di rimozione solo nel 2012, cui sarebbe applicabile, al più, la sanzione di carattere pecuniario di cui agli artt. 16 e 18 della l.r. 15/2008, anche tenuto conto delle esigenze abitative e di ordine pubblico sussistenti.

Alla stessa conclusione si perverrebbe considerando che si tratterebbe di abusi “sopravvenuti” in conseguenza della rimozione delle DIA che a suo tempo avrebbero legittimato i lavori, con conseguente applicazione dell’art. 20 della stessa l.r. 15/2008.

6) Annullabilità – Violazione di legge – Violazione dell’art. 3 della l. 241790 – Eccesso di potere – Omessa, insufficiente, lacunosa motivazione.

L’ordine demolitorio risulterebbe insanabilmente carente nella parte motiva quanto all’indicazione dei presupposti legittimanti l’adozione della misura, per i quali si limita al laconico riferimento al sottostante accertamento tecnico.

Quanto ai presupposti di fatto, anche volendo tener conto della natura vincolata del provvedimento, il particolare atteggiarsi del caso di specie, e, segnatamente, la circostanza che il soggetto cui è stato rivolto l’ordine demolitorio non è identificabile con l’autore dell’abuso, e ha acquistato l’immobile fidando sulla sua regolarità edilizia, comporterebbe la necessità di una puntuale esternazione dell’interesse pubblico al ripristino dello stato di fatto antecedente all’abuso.

Quanto ai presupposti di diritto, non basterebbe il richiamo all’art. 15 della l.r. 15/2008, che disciplina la fattispecie di costruzioni erette in assenza di idoneo titolo edilizio, mentre nella specie, l’immobile de quo , originariamente abusivo, sarebbe stato condonato e poi ristrutturato in forza di varie DIA, e la contestata abusività sarebbe “sopravvenuta” a causa dell’intervenuto annullamento in autotutela di queste ultime.

Le predette carenze non potrebbero ritenersi sanate dal ricorso alla motivazione per relationem , non avendo le gravate determinazioni neanche richiamato la determinazione di autotutela.

7) Illegittimità per invalidità derivata.

Infine, l’ordine demolitorio sarebbe inficiato dalle stesse illegittimità già denunziate a carico delle determina n. 1378 del 2012.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, parte ricorrente ne ha domandato l’annullamento.

Costituitasi in giudizio, Roma Capitale ha chiarito che la vicenda per cui è causa riguarda l’intero complesso immobiliare di cui trattasi, composto da 55 unità abitative, originariamente costituito da ruderi, in relazione al quale, in realtà, non sarebbe mai stato richiesto il permesso di costruire, essendosi limitata la menzionata società DBS a presentare, di volta in volta, varie DIA ai sensi degli artt. 22 e 23 del

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