TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2009-07-30, n. 200901918
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01918/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 04050/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 4050 del 2009, proposto da:
Agenzia D'Egi S.a.s. di Gizzi Vincenzo, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. U O D C, con domicilio eletto in Napoli, via del Rione Sirignano N.10;
contro
Provincia di Napoli;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
1) della determinazione n.5309 prot. 272 del’ 11 maggio 2009, notificata in data 12 maggio 2009, per l’irrogazione della sanzione pecuniaria per accertate “irregolarità di gestione” dello studio di consulenza automobilistica, denominato Agenzia D’EGI s.a.s di Gizzi Vincenzo, ai sensi dell’art.9 della Legge 8 agosto 1991 n.264 e dell’art.19 del regolamento provinciale in materia;
2) della determinazione n.6892 prot. 343 del 16 giugno 2009, notificata in dta 22 giugno 2009 per irrogazione del provvedimento di sospensione dell’attività per accertare “irregolarità di gestione” dello studio di consulenza automobilistica, denominato Agenzia D’EGI s.a.s. di Gizzi Vincenzo, ai sensi dell’art.9 della Legge 8 agosto 1991 n.264 e dell’art.19 del regolamento provinciale in materia;
3) di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati;
e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni ai sensi del combinato disposto degli artt.34 e 35 D.Lgs. 31 marzo 1998 n.80;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto tutti gli atti della causa;
Visto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30/07/2009 il Cons.Angelo Scafuri e udito per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che:
il ricorso non appare manifestamente fondato ad una prima sommaria delibazione in relazione alle censure dedotte ed agli atti dell’istruttoria, in particolare alle spontanee dichiarazioni confessorie rese dall’incolpato e al verbale redatto dalla Polstrada di Arezzo;
pertantoo il pregiudizio lamentato non appare suscettibile di favorevole valutazione in via di cautela;