TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-10-16, n. 201801314

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-10-16, n. 201801314
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201801314
Data del deposito : 16 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2018

N. 01314/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00395/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 395 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. G D M, rappresentato e difeso dall’avv. A L D, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via F. S. Abbrescia n. 83/b;



contro

-. Comune di Casamassima (BA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. D C, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Dalmazia n. 161;
-. Murgia Sviluppo s.c.a.r.l.-S.U.A.P. (Sportello unico attività produttive) associato del sistema murgiano, A.S.L. di Bari, Città Metropolitana di Bari, Comune di Altamura capofila del S.U.A.P. associato del sistema murgiano, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Auchan s.p.a., rappresentato e difeso dal prof. avv. M S e dagli avv.ti Paolo Giovanni Borghi e Vincenzo Augusto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Augusto in Bari, alla via Abate Gimma n. 147;



e con l'intervento di

ad opponendum :
Wecat Route 94 s.r.l.s., rappresentato e difeso dall’avv. F M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Quintino Sella n. 40;



per l’annullamento

- del P.A.U. (provvedimento autorizzativo unico) n. 49 del 26.5.2015 con il quale il S.U.A.P. associato del sistema murgiano ha autorizzato, in favore della Sud Commerci s.r.l., la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti da ubicarsi in Casamassima (in catasto al Foglio n. 24, particella n. 293);

nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente a detto provvedimento e in particolare:

- della variante al predetto P.A.U. rilasciata con provvedimento n. 147 del 6.11.2016;

- del parere in ordine alla compatibilità urbanistico-edilizia rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Casamassima il 14.10.2014, trasmesso con nota prot. n. 18335 del 14.10.2014;

- del provvedimento prot. n. 47243 del 29.7.2015, con il quale il S.U.A.P. associato del sistema murgiano ha autorizzato la voltura del P.A.U. n. 49 del 2015 dalla Sud Commerci s.r.l. alla Wecat Route 94 s.r.l.s.;

- del provvedimento prot. n. 60890 del 8.10.2015, con la quale il S.U.A.P. associato del sistema murgiano ha autorizzato la voltura del P.A.U. n. 49 del 2015 dalla Wecat Route 94 s.r.l.s. alla Auchan s.p.a.;

- del parere prot. n. 21529 del 25.10.2016 rilasciato dal Comandante della polizia locale del Comune di Casamassima (BA);

- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compreso i pareri della A.S.L. BA sia igienico-sanitario sia per lo smaltimento delle acque meteoriche (prot. n. 797/SUAP del 15.9.2014 e prot. 21/SUAP del 13.1.2015) e l’autorizzazione allo scarico delle acque espresso dalla Città metropolitana di Bari con determinazione dirigenziale n. 1436 del 14.3.2015;

nonché per la declaratoria di avvenuta decadenza del P.A.U. n. 49 del 26.5.2015

in ragione del mancato inizio dei lavori nel termine di legge;

sul ricorso incidentale depositato da Auchan s.p.a. in data 11.5.2017.

per l’annullamento

- della delibera della Giunta regionale n. 340 del 10 aprile 2001, nella parte in cui ha approvato gli artt. 1.28, 2.02 e 2.10 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Casamassima, nella misura in cui si ritengano ostativi all’autorizzazione del progetto approvato con P.A.U. n. 49 del 2015 e con successiva variante n. 147 del 2016;

- della delibera del Consiglio comunale di Casamassima n. 22 del 14 giugno 2000, di adozione del P.R.G. del Comune di Casamassima;

- degli artt. 1.28, 2.02 e 2.10 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Casamassima;

e sui motivi aggiunti al ricorso incidentale, depositati da Auchan s.p.a.. in data 31.5.2017,

per l’annullamento

del P.A.U. n. 49 del 26.5.2015, se e nella parte in cui abbia stabilito un termine per l’inizio dei lavori di che trattasi;

e sui motivi aggiunti depositati dal sig. De Mola in data 6.6.2017,

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. 15.580/UT del 5.8.2016, con il quale il Responsabile del Servizio gestione del territorio, infrastrutture ed opere pubbliche ha interrotto il già avviato procedimento di decadenza del P.A.U. n. 49 del 26.5.2015 ed ha confermato la piena validità dello stesso;

e sui motivi aggiunti depositati dal sig. De Mola in data 17.6.2017,

per l’annullamento

della nota prot. n. 34610 del 25.5.2017 con la quale il R.U.P. del S.U.A.P. associato del sistema murgiano ha concesso una proroga di un anno per il completamento delle opere relative al P.A.U. n. 49 del 2015 e successiva variante di cui al P.A.U. n. 147 del 2016;

e sui motivi aggiunti depositati dal sig. De Mola il 16.10.2017.

per l’annullamento

- del P.A.U. n. 82 del 26.6.2017, con il quale il R.U.P. del S.U.A.P. del sistema murgiano ha autorizzato la realizzazione di una fossa Imhoff e annesse modifiche alle dotazioni tecnologiche relativamente all’impianto di distribuzione carburanti, in variante alla pratica S.U.A.P. n. 17048 autorizzata con P.A.U. n. 147 del 8.11.2016;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casamassima (BA) e di Auchan s.p.a.;

Visto l’atto di intervento della Wecat Route 94;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2018 il dott. L I e uditi per le parti i difensori avv. A D, avv. D C, prof. avv. M S e avv. F M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso depositato 18.4.2017, il sig. G D M ricorreva contro il Comune di Casammassima (BA) impugnando il P.A.U. (provvedimento autorizzatorio unico) e la successiva variante, nonché gli atti interni, connessi e successivi rilasciati dal S.U.A.P. (sportello unico delle attività produttive) associato del sistema murgiano all’Auchan s.p.a. per la realizzazione di un distributore di carburante nella periferia del medesimo comune adiacente al complesso commerciale Auchan.

Segnatamente, il ricorrente è gestore del punto vendita carburanti E.N.I. sulla S.S. 100 al Km 20,209, in un tratto che attraversa il Comune di Casamassima. Assume di venire pregiudicato dalla realizzazione del nuovo distributore concorrente presso il parco commerciale Auchan, che asserisce essere avvenuto con violazioni urbanistico-edilizie, di sicurezza stradale e igienico-sanitarie.

Resisteva il Comune di Casamassima, deducendo la legittimità degli atti adottati.

Si costituiva il controinteressato Auchan s.p.a., sostenendo la legittimità degli atti di assenso alla realizzazione del distributore di carburante, di cui è destinataria, e proponendo altresì un ricorso incidentale seguito da motivi aggiunti.

Interveniva ad opponendum la società proprietaria del suolo su cui è stato realizzato l’impianto di distribuzione carburanti Auchan.

Eccepivano, in particolare, il Comune e l’Auchan s.p.a. il difetto di legittimazione attiva e l’interesse ad agire della società ricorrente, costituendo l’esercizio della distribuzione di carburante attività libera sottoposta ad autorizzazione e non più a concessione, nessun danno essendo occorso alla ricorrente.

All’udienza camerale del 26 luglio 2017 e poi successivamente all’udienza camerale del 5 dicembre 2017, il ricorrente rinunciava alla tutela cautelare.

In pendenza del ricorso, l’impianto distributore di carburante veniva completato ed entrava in esercizio.

Nel corso della controversia venivano

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