TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-03-21, n. 202200212
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2022
N. 00212/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00869/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 869 del 2021, proposto da
Autostrada dei Fiori S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati G B, C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in persona del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e con domicilio presso i suoi uffici in Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;
nei confronti
Consiglio Superiore dei lavori pubblici, non costituito in giudizio;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sull’approvazione del progetto esecutivo per “Interventi di adeguamento di 18 gallerie ai sensi della Direttiva 2004-54/CE recepita con D.lgs. 264/2006. Interventi di completamento delle dotazioni di sicurezza” relativi a 18 gallerie del Tronco A10 Savona – Ventimiglia (confine francese), di cui alle note trasmesse da Autostrada dei Fiori in data 20.11.2020 prot. U/9239/20; in data 17.12.2020 prot. U/10176/20; con atti di diffida e messa in mora prot. U/2209/21 del 12.03.2021, nota prot. U/7665/21 del 17.09.2021, nota prot. U/8139/21 del 05.10.2021;
e per la conseguente condanna dell’Amministrazione al rilascio del provvedimento di approvazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2022 il dott. Alessandro Enrico Basilico e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, premettendo di essere concessionaria della gestione dell’Autostrada A10 Torino-Ventimiglia, ha agito dinanzi a questo TAR per denunciare l’inerzia illegittima serbata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili-MIMS sulle sue richieste di approvazione dei progetti relativi a interventi di completamento delle dotazioni di sicurezza dei fornici di 18 gallerie della tratta in concessione.
2. In punto di fatto, occorre rilevare che la ricorrente gestisce l’Autostrada A-10 Torino-Ventimiglia in forza della convenzione unica del 02.09.2009 e dell’atto aggiuntivo del 21.02.2018 (rispettivamente, doc. 1 e 2 di parte attrice).
3. Nel quadro del rapporto concessorio, s’inserisce il presente contenzioso, il quale attiene all’adempimento agli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 264 del 2006 di attuazione della direttiva n. 2004/54/CE, che onera il gestore delle gallerie della rete stradale transeuropea di adeguarle a determinati parametri di sicurezza.
4. Con nota del 20.11.2020 (doc. 3 di parte attrice), la ricorrente ha trasmesso al MIT (oggi MIMS), e in copia alla commissione permanente per le gallerie di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 264 del 2006, la documentazione tecnica relativa agli interventi di adeguamento di 18 gallerie del tronco A10