TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2013-01-11, n. 201300104

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2013-01-11, n. 201300104
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201300104
Data del deposito : 11 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09899/2012 REG.RIC.

N. 00104/2013 REG.PROV.CAU.

N. 09899/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9899 del 2012, proposto da:


G B, rappresentata e difesa dall'avv. F B, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Nizza, 59;


contro

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

delle note n. 25898 e n. 25902 datate 14 settembre 2012 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, notificate il successivo 19 settembre;

e di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 il Consigliere S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il provvedimento impugnato è motivato in ragione della presenza di un vincolo archeologico ostativo al rilascio del parere favorevole;

Rilevato che, prima facie, il parere non risulta aver adeguatamente verificato l’epoca di esecuzione delle opera in relazione all’istituzione del vincolo, con riferimento a quanto disposto dall’art. 32, d.l. n. 269 del 2003;

Ritenuto che il parere dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo appare pregiudiziale ad ogni altra valutazione;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame;

Ritenuto, tuttavia, che sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;

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