TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2010-05-04, n. 201002499
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Testo completo
N. 02499/2010 REG.SEN.
N. 07436/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 7436 del 2005, proposto da:
V R e V F, rappresentato e difeso dagli avv. C M, F T, con domicilio eletto presso il primo in Napoli, corso Europa, 8 c/o Perpetua;;
contro
Comune di S.Arpino;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
ordinanza di demolizione n. 42 del 21.6.2005
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/02/2010 il dott. D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 5 ottobre 2005 e depositato il successivo 2 novembre V R e V F hanno impugnato l’ingiunzione in epigrafe indicata, notificata alla madre V D in data 21 giugno 2005, con la quale il Comune di S. Arpino ordinava la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione ad opere edilizie eseguite in via Basaglia n. 16.
Dette opere consistevano in 1) fabbricato, in aderenza al muro confine lato nord, di dimensioni di m. 4,57 X 6,80 ed altezza m. 2,90 e 2,2,5 (hm 2,575), formato da camera., wc e cucina, eseguito in assenza di permesso di costruire ; 2) opere eseguite in difformità dal permesso di costruire e precisamente: a) al piano rialzato chiusura del balcone terrazzo lato sud, in parte con muro (di altezza di m. 1,35) e sovrastante infisso in alluminio per la porzione di lunghezza m. 4,05; in parte in muratura (restante porzione di larghezza m. 7,35), chiusura con veranda del balcone, lato nord per una lunghezza di m. 7,00; b) al piano primo: frazionamento dell’unica unità immobiliare in due unità; c) piano sottotetto: trasformazione del sottotetto, con ingresso di fronte alla rampa scala, da non abitabile ad abitabile. L’altezza di gronda èst at portata da m. 1,80 (lorda dello spessore del solaio) a m. 1,95 (lorda del solaio). L’altezza al colmo è di m. 2,60. L’immobile è formato da cucina, bagno e n. 2 camere da letto Sulla porzione terminale del balcone, sul muretto dello stesso, è stata posta in opera una divisione in alluminio , con vetri, coperta nello stesso modo, per formazione zona lavanderia. E’stato chiuso il vano di comunicazione con la restante parte del sottotetto, operando, in tal modo il frazionamento delle unità della facciata. Sono stati realizzate aperture (abbaini e balconi) non assentiti, comportanti modifiche delle facciate. L’immobile ha una superficie lorda, pari a mq. 78 circa. La detta unità immobiliare è in uso. d) sul terrazzo: costruzione di tettoia, di dimensioni di m. 2,00X3,50 ed altezza di m. 1,20 e m. 2,37, formata da pannelli sandwich su struttura (scatolari) in ferro,
Inoltre la destinazione d’uso dell’immobile, oggetto del permesso di costruire 88/03, posto a destra (per chi sale) della scala è , in parte, studio (solaio piano di altezza netta m, 2,70); in parte sottotetto non abitabile (solaio inclinato di altezza lorda m. 2,60, al colmo, e m. 1,80 alla gronda). Tale destinazione d’uso è stata variata; tutto l’immobile, sia per la parte con destinazione d’uso studio, che quella con destinazione uso sottotetto non abitabile, ha destinazione civile abitazione. In particolare nella zona con destinazione d’uso sottotetto è stato ricavato un bagno di dimensioni m. 1,75 X m. 2,75 ed una camera da letto di m. 3,95 X 3,95. L’altezza della zona, già destinata a studio nel P.C. 88/03, ha altezza netta circa 2,65; la zona, già destinata a sottotetto non abitabile, ha altezza lorda di m. 2,60 (2,40+0,20), al colmo, e m. 1,95 (1,75+0,20) alla gronda. In assenza di permesso è stata variata la destinazione d’uso da sottotetto non abitabile a civile abitazione con altezza alla gronda maggiore di quella consentita dal vigente regolamento edilizio.
I ricorrenti deducono di essere comproprietari di tali immobili, insieme alla madre V D e ai fratelli V A, F, Imacolata e Patrizia, in qualità di eredi Venturelli Pasquale.
Detti immobili sono stati assentiti con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 4 del 10/03/2000 ex lege n. 47/85 e n. 6 del 11/02/2000 ex lege 724/94 , nonché, in relazione alla copertura del terrazzo al piano primo, con il prolungamento del solaio di copertura al piano primo, in relazione all’immobile oggetto del permesso di costruire in sanatoria n. 4/00, con il permesso di costruire in sanatoria n. 14 del 2/04/2001, nonché, in relazione alla realizzazione in soprelevazione, con annesso sottotetto, al piano secondo dell’immobile oggetto della concessione in sanatoria n. 4/00, con il permesso di costruire n. 88 del 1/10/2003.
Inoltre con d.i.a. assunta al prot. n. 1575 del 17/02/2005 e successiva integrazione prot. 2641 del 17/03/2005, i ricorrenti avevano richiesto di realizzare intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio oggetto della concessione in sanatoria ex lege 724/94 n. 6 del 11/02/2000, iniziando i lavori nei termini di legge.
Con il gravato provvedimento sono state sanzionate le opere relative alla realizzazione sine titulo di un fabbricato costruito in aderenza al confine lato nord, nonché le opere realizzate in difformità del permesso di costruire, in relazione al fabbricato oggetto di concessione in sanatoria n. 4 del 2000 e di permesso di costruire n. 88/03.
Ciò posto in punto di fatto hanno articolato le seguenti censure avverso l’atto in epigrafe indicato:
Violazione e falsa applicazione art. 31 e 34 D.P.R. 380/01; violazione e falsa applicazione art. 12 l. 47/85; violazione del giusto procedimento di legge; inesistenza dei presupposti; difetto di istruttoria; difetto di motivazione; eccesso di potere.
Con il gravato provvedimento il Comune ha irrogato la sanzione demolitoria sul presupposto della difformità delle opere rispetto a quelle assentite con il permesso di costruire n. 88/2003, omettendo di valutare l’impatto che la disposta demolizione poteva avere sulle opere preesistenti, legittimamente assentite, giusta concessione in sanatoria n. 4/00 nonché in forza del permesso di costruire n. 88/03.
Ed invero la demolizione comporterebbe un totale stravolgimento dell’originario manufatto assentito e l’impossibilità materiale di disporne.
Inoltre, trattandosi di opere e di variazioni di modesta entità, le stesse erano passibili dell’alternativa sanzione pecuniaria di cui all’art. 34 comma 2 D.P.R. 380/01.
La scelta fra la demolizione e l’irrogazione della sanzione pecuniaria va infatti operata non soltanto in riferimento a valutazioni tecniche od esclusivamente urbanistiche, ma anche considerando maggiormente questioni di opportunità economica e sociale.
Violazione e falsa applicazione art. 31 e 34 D.P.R. 380/01; violazione e falsa applicazione art. 12 l. 47/85; inesistenza dei presupposti; difetto di motivazione; eccesso di potere; travisamento dei fatti.
Il gravato provvedimento è altresì illegittimo in quanto irroga la sanzione della demolizione in relazione ad interventi per i quali esisteva un valido titolo abilitativo alla realizzazione.
Infatti l’ordinanza impugnata tra l’altro ingiunge la demolizione di verande eseguite al paino primo del manufatto, sul presupposto che le stesse siano state eseguite in difformità dal permesso di costruire n. 88/03 e pertanto, senza alcun titolo abilitante.
In realtà la contestata chiusura del balcone terrazzo, sul lato sud del manufatto e la chiusura del preesistente balcone con veranda – interventi eseguiti sul piano rialzato – doveva ritenersi legittimamente assentita in forza del provvedimento concessorio n. 14 del 2001, con il quale il Comune aveva assentito i lavori richiesti da V D e dagli eredi Venturelli Pasquale per la realizzazione, sul fabbricato oggetto della concessione in sanatoria n. 4/00, di copertura al terrazzo al piano primo, con il prolungamento di copertura al piano primo.
Violazione e falsa applicazione art. 31,32 e 34 D.P.R: 380/01; violazione e falsa applicazione art. 12 l. 47/85; inesistenza dei presupposti; difetto di motivazione; eccesso di potere; travisamento dei fatti.
Del pari erronea è l’ordinanza gravata in relazione alle opere eseguite al primo piano dell’immobile , consistenti nel frazionamento dell’unica unità immobiliare in due unità, non trattandosi di variazione essenziale passibile di sanzione demolitoria, ma della sanzione pecuniaria di cui all’art. 34 comma 2 D.P.R. 380/01.
Violazione e falsa applicazione art. 31 e