TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-01-04, n. 201600001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-01-04, n. 201600001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201600001
Data del deposito : 4 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00689/2015 REG.RIC.

N. 00001/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00689/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 689 del 2015, proposto da:
Delta Lavori s.p.a., in qualità di mandataria del R.T.I. costituendo con Pan Costruzioni Pellegrino S.r.l., e Pan Costruzioni Pellegrino s.r.l., in qualità di mandante del R.T.I. costituendo con Delta Lavori s.p.a., entrambe rappresentate e difese dagli avv. G M D P, D B e P P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A Squillaci in Reggio Calabria, Via Aschenez, 140;

contro

Invitalia Attività Produttive S.p.A., in persona del rappresentante legale p.t, rappresentata e difesa dagli avv. F C e G L P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G V, in Reggio Calabria, Via Rausei, 38;

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, Via del Plebiscito, 15;

nei confronti di

Costruzioni Idrauliche Stradali Agrarie Forestali C.I.S.A.F. s.p.a., N&G Geologia S.r.l., Gea S.r.l., rappresentate e difese dall'avv. Claudio De Portu, con domicilio eletto presso la sede dell’impresa C.I.S.A.F. s.p.a., in Reggio Calabria, Via Statale 106, 130 - Pellaro;

Impianti e Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Lilli, Domenico Ruggiero e Fabio Massimo Pellicano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico Ruggiero, in Reggio Calabria, Via S. Lucia al Parco n. 25;

per l'annullamento

- della determina del 24 luglio 2015, prot. n.0002641, comunicata via pec con nota del 28 luglio 2015, con la quale la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva della gara aperta per l'esecuzione dell'intervento di " Urbanizzazione per la zona edilizia dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria " in favore del RTI aggiudicatario CISAF;

- ove occorra, della nota dell’1 luglio 2015, con la quale il difensore di fiducia della stazione appaltante ha riscontrato il preavviso del ricorso, presentato dalle ricorrenti in data 18 giugno 2015, ravvisando di non dover escludere i concorrenti " che non hanno inserito nella domanda di partecipazione un’apposita ed autonoma indicazione degli oneri di sicurezza ";

- ove occorra, di tutti i verbali di gara, e in particolare dei verbali nn. 7, 10, 11,12,13 e14, redatti all'esito delle sedute d.d. 11 giugno 2015, 18 giugno 2015, 23 giugno 2015, 10 luglio 2015 e 16 luglio 2015, nel corso e all'esito delle quali la stazione appaltante non ha illegittimamente tenuto conto dei rilievi inerenti la mancata indicazione degli oneri della sicurezza, non provvedendo, quindi, ad escludere i concorrenti Costruzioni Idrauliche Stradali Agrarie Forestali - C.I.S.A.F. s.p.a., quale mandataria del RTI con N &
G Geologia (mandante) - Gea s.r.l. (mandante) e Impianti e Costruzioni S.r.l. per aver omesso di indicare gli oneri della sicurezza aziendali, e conseguentemente aggiudicare l'appalto in oggetto alle ricorrenti;

- ove occorra, del disciplinare di gara e della legge di gara tutta, limitatamente alla parte in cui non ha richiesto l'indicazione nell'offerta economica dei concorrenti degli oneri di sicurezza aziendali;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale a quelli impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia Attività Produttive S.p.A., di Costruzioni Idrauliche Stradali Agrarie Forestali C.I.S.A.F. S.p.A., di N&G Geologia S.r.l. , di Gea S.r.l. e di Impianti e Costruzioni S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale di Costruzioni Idrauliche Stradali Agrarie Forestali C.I.S.A.F. S.p.A., di N&G Geologia S.r.l. e di Gea S.r.l;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2015 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato il 3 settembre 2015 e depositato l’11 settembre 2015 Delta Lavori s.p.a. e Pan Costruzioni Pellegrino s.r.l., rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese, hanno impugnato la determinazione del 24 luglio 2015, prot. n. 0002641, con la quale Invitalia Attività Produttive s.p.a. ha disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’esecuzione dell’intervento di “ Urbanizzazione per la zona edilizia dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria ” in favore del raggruppamento temporaneo CIFAF, e tutti gli altri atti di gara come in epigrafe specificati, chiedendo altresì la reintegrazione in forma specifica, mediante esclusione dalla procedura di gara del R.T.I. CISAF e di Impianti e Costruzioni s.r.l., con conseguente aggiudicazione della procedura de qua in loro favore, o in via subordinata, il risarcimento dei danni per equivalente.



2. In fatto, esponevano che, bandita la procedura aperta di gara di lavori, di cui in causa, previa acquisizione in sede di gara ex art 76 cod. app., di eventuali proposte progettuali in variante da redigere sulla base del progetto esecutivo, nel corso della seduta pubblica dell’11 giugno 2015, il rappresentante delle odierne ricorrenti, rilevava che i concorrenti CISAF s.p.a. e Impianti e Costruzioni, quali mandatarie dei rispettivi R.T.I., avevano totalmente omesso di indicare nella proprie offerte gli oneri di sicurezza aziendali.

Ciò nonostante, la commissione con verbale di gare n. 10 del 18 giugno 2015 formava la seguente graduatoria: 1) RTI CISAF, 2) Impianti e Costruzioni, 3)

RTI

Delta Lavori, 4)

RTI

Marino Attilio e, con determinazione del 24 luglio 2014, oggetto del presente gravame, procedeva quindi all’aggiudicazione definitiva della gara in favore del RTI CISAF.



3. Avverso il predetto provvedimento di aggiudicazione e gli altri atti di gara in cui non è stata disposta l’esclusione della prima e della seconda graduata insorgono le ricorrenti, deducendo:

I. Violazione dell’art. 26, comma 6, d. lgs. n. 81/2008, dell’art. 86, comma 3bis, cod. app. e dell’art. 87, comma 4, cod. app. Violazione dell’art. 46 e 74, cod. app. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità dell’azione amministrativa, parità di trattamento, non discriminazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, sviamento, perplessità, difetto di motivazione e di istruttoria nonché erronea valutazione dei fatti.

II. Violazione dell’art. 16.2 del disciplinare di gara. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità dell’azione amministrativa, parità di trattamento, non discriminazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, sviamento, perplessità, difetto di motivazione e di istruttoria nonché erronea valutazione dei fatti.

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