TAR Milano, sez. III, decreto decisorio 2011-08-08, n. 201101327
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N. 01327/2011 REG.PROV.PRES.
N. 04005/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 4005 del 2003, proposto da:
ATI Rasini Viganò Assicurazioni con AON spa ,in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli avv. G M e R N, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via G. Leopardi, 14;
contro
Azienda Sanitaria Locale N. 3 di Monza, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. L S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.B C di Toritto in Milano, piazza Bertarelli, 1;
nei confronti di
Marsh Spa, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli avv. G G, S S, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, viale Elvezia, 12;
per l'annullamento
della deliberazione n. 624 del 24.11.2003 con la quale l'A.S.L. n. 3 di Monza;delle decisioni della Commissione di gara di cui ai verbali del 2, 22 e 29.10.2003 e del 24.11.2003;del bando di gara e della lettera di invito;di tutti gli atti connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 30 dicembre 2003;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
Le spese della lite restano a carico delle parti, come prescritto dall’art. 83 cod.proc.amm.