TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2012-04-20, n. 201200585

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, ordinanza cautelare 2012-04-20, n. 201200585
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201200585
Data del deposito : 20 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01427/2012 REG.RIC.

N. 00585/2012 REG.PROV.CAU.

N. 01427/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2012, proposto da:


S C e C M, rappresentati e difesi dall'avv. G S, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla piazza G. Bovio n. 22;


contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti G T, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, E C, B C, A C, A I F, G P, A P, B R e G R, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Municipio presso la Casa Comunale – Palazzo S. Giacomo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1.della Disposizione Dirigenziale n.6 del 09/03/2012 emessa dal Dirigente dell'

VIII

Direzione Centrale Sviluppo Commerciale Artigianale e Turistico - Servizio Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Napoli, avente ad oggetto la delocalizzazione nell'area di via Oberdan degli operatori attivi nell'area di via Pignasecca altezza Piazza Carità, la presa d'atto della localizzazione temporanea in piazza Pignasecca degli operatori di via Portamedina e la conferma della collocazione temporanea in via Oberdan dei n. 6 operatori titolari di posteggi decennali in piazza Garibaldi;

2.di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


RITENUTO che il ricorso non sia assistito dal prescritto fumus boni juris, avuto riguardo alle ragioni poste dal Comune di Napoli a fondamento degli atti impugnati in punto di sicurezza della circolazione stradale e di ordinato svolgimento delle attività mercatali;

RITENUTO di regolare le spese della presente fase di giudizio secondo il principio della soccombenza;

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