TAR Aosta, sez. I, sentenza 2020-10-13, n. 202000056
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Testo completo
Pubblicato il 13/10/2020
N. 00056/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2019, proposto da
Costruzioni Stradali B.G.F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alex Micheletto, Matteo Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franca Borla, Adele Ollà, Patrizia Regaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento di “reiezione domanda di integrazione salariale” dell’I.N.P.S. di Aosta del 22.07.19, comunicato a mezzo PEC in data 26.07.19, con cui è stata rigettata la domanda di integrazione salariale presentata dalla ricorrente (rif. domanda 0402063931/04000144/10000644) in data 30.01.19 e relativa al periodo 17.12.18/05.01.19 (unità produttiva di Valtournenche, S.R. 46 Km. 25+550 snc);
- del provvedimento di “reiezione domanda di integrazione salariale” dell’I.N.P.S. di Aosta del 22.07.19, comunicato a mezzo PEC in data 26.07.19, con cui è stata rigettata la domanda di integrazione salariale presentata dalla ricorrente (rif. domanda 0402063931/04000144/10000649) in data 28.02.19 e relativa al periodo 07.01.19/02.02.19 (unità produttiva di Valtournenche, S.R. 46 Km. 25+550 snc);
- del provvedimento di “reiezione domanda di integrazione salariale” dell’I.N.P.S. di Aosta del 22.07.19, comunicato a mezzo PEC in data 26.07.19, con cui è stata rigettata la domanda di integrazione salariale presentata dalla ricorrente (rif. domanda 0402063931/04000144/10000651) in data 29.03.19 e relativa al periodo 04.02.19/02.03.19 (unità produttiva di Valtournenche, S.R. 46 Km. 25+550 snc);
- del provvedimento di “reiezione domanda di integrazione salariale” dell’I.N.P.S. di Aosta del 22.07.19, comunicato a mezzo PEC in data 26.07.19, con cui è stata rigettata la domanda di integrazione salariale presentata dalla ricorrente (rif. domanda 0402063931/04000144/10000653) in data 24.04.19 e relativa al periodo 04.03.19/23.03.19 (unità produttiva di Valtournenche, S.R. 46 Km. 25+550 snc);
- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2020 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premette parte ricorrente di aver presentato domande di cassa integrazione ordinaria aventi come causale “eventi meteorologici” afferenti al periodo invernale e che L’INPS competente per territorio, con i provvedimenti in epigrafe indicati, rigettava tali domande con motivazione identica per tutti i provvedimenti di reiezione.
Tali provvedimenti reiettivi vengono impugnati dalla Società ricorrente deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 e del D.M. 15 aprile 2016 n. 95442;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e dell’art. 11 D.M. 15 aprile 2016 n. 95442; eccesso di potere sotto diversi profili, difetto di motivazione, difetto di idonea istruttoria, palese travisamento dei fatti, manifesta illogicità e