TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-11-22, n. 202201356

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2022-11-22, n. 202201356
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202201356
Data del deposito : 22 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2022

N. 01356/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00860/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 860 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e U.T.G. - Prefettura di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

1- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Livorno nr.-OMISSIS- del 21.04.2021 e notificato al ricorrente in data 21/04/2021 con il quale si respingeva l’istanza di rilascio di porto di pistola per difesa personale;

2- di ogni altro atto, prodromico, preparatorio, connesso e/o consequenziale, che con lo stesso sia, comunque, in rapporto di correlazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e di U.T.G. - Prefettura di Livorno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Nell’atto introduttivo del giudizio il ricorrente espone di aver svolto l’attività di dirigente d’azienda e di essere stato titolare di permesso di porto di pistola fino al pensionamento avvenuto nel 2010, di aver acquisito notevole esperienza teorica e pratica nell’uso delle armi, tanto da diventare istruttore e di aver poi richiesto il rilascio del porto di pistola in relazione all’attività di guardia zoofila che ha iniziato nel 2014, che lo espone a pericolo, come da episodi occorsi e non denunziati. A fronte di un primo diniego dell’autorità di pubblica sicurezza non ha ritenuto di attivarsi in sede giudiziaria, mentre ha deciso di impugnare il diniego della Prefettura di Livorno n.-OMISSIS- del 2021, che ha illegittimamente ritenuto non sussistente il giustificato bisogno di porto d’arma, pur a fronte di una denunzia per scontro avuto con cacciatori.

2 – Nei confronti del gravato provvedimento il ricorrente formula una censura di difetto di adeguata istruttoria e motivazione, essendosi la Prefettura di Livorno limitata a richiamare un’unica denuncia riferita dal ricorrente stesso e la non necessità dell’arma per svolgere le funzioni di guardia zoofila volontaria, senza effettuare un articolato accertamento dal quale sarebbero emersi i rischi e i pericoli a cui si espone una guardia zoofila, che ha funzioni di polizia giudiziaria, e che spesso si trova di fronte a minacce di cacciatori pur non sporgendo denunce perché sarebbero contro ignoti e quindi di scarsa utilità.

3 – Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Livorno si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.

4 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del 16 novembre 2022 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

5 – Il ricorso è infondato.

Il rilascio di licenza di porto di pistola è rimesso al Prefetto sulla base della valutazione, stante il disposto dell’art. 41 TULPS, del “ dimostrato bisogno ” da parte dell’istante. Si tratta di valutazione massimamente discrezionale e che può essere quindi sindacata, in sede giurisdizionale, solo in presenza di significative illogicità valutative poste in essere dalla competente autorità. Nella specie la Prefettura di Livorno ha svolto istruttoria, che ha portato alla emissione di due note della Questura di Livorno del 19 gennaio 2021 (doc. 3) e del 26 marzo 2021 (doc. 7), entrambe contrarie al rilascio del titolo. Nella nota del 19 gennaio 2021 la Questura rileva che la richiesta doveva pervenire dal Presidente dell’associazione zoofila, che comunque la guardia zoofila svolge tutela di animali d’affezione e non richiede d’essere svolta da personale armato, che non sussiste l’elemento della pericolosità dell’attività svolta, necessario per ottenere il rilascio del titolo. Nella nota del 26 marzo 2022 la Questura ribadisce che “ non si ravvisino elementi oggettivi tali da giustificare la necessità che le guardie giurate volontarie e le guardie zoofile circolino armate ”. Si tratta di valutazioni che attengono al merito dell’esercizio del potere discrezionale dell’autorità, peraltro non connotate da profili di illogicità manifesta o di travisamento dei fatti, e come tali non sindacabili. Il ricorrente ha versato in atti due denunce del 12 e 18 gennaio 2022, volte a dimostrare come nell’esercizio del servizio di guardia zoofila possono verificarsi situazioni pericolose tali da giustificare il porto di armi;
osserva il Collegio che si tratta però di denunce successive al provvedimento gravato, che non sono state valutate dall’amministrazione e che non possono quindi fondare la illegittimità dell’atto impugnato;
le stesse dovranno essere sottoposte, in ipotesi, ad ulteriore giudizio valutativo dell’amministrazione, non potendo essere valorizzate direttamente in questa sede giurisdizionale.

6 – Il ricorso deve quindi essere respinto. La complessiva valutazione dei fatti di causa giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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