TAR Palermo, sez. I, sentenza 2009-09-09, n. 200901472

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2009-09-09, n. 200901472
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 200901472
Data del deposito : 9 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01007/1995 REG.RIC.

N. 01472/2009 REG.SEN.

N. 01007/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1007 del 1995, proposto da:
Tecnoedile S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e n.q. di capogruppo dell’ATI costituita con l’Impresa Ing. Filippo Rizzo Costruzioni e Impianti s.a.s, rappresentato e difeso dagli avv. L G e L P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.L P in Palermo, via Gen.Le Arimondi 2/Q;

contro

-il Presidente della Regione Siciliana pro tempore;
-l’Assessorato Reg.Le alla Presidenza, in persona dell’Assessore pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;

nei confronti di

- la Soc. Latina Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Virga, con domicilio eletto presso Giovanni Virga in Palermo, via Principe di Paterno', 74/A;
-Consorzio Nazionale Coop.Ciro Menotti, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della aggiudicazione della gara di cui al bando del 25 ott. 1994, come rettificato nei modi di cui all'errata-corrige n. 519 pubblicato nella GURS- Parte II n. 49 del 10-12-1994, per la sopraelevazione dell'is. 87 del PRG dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, all'ATI costituita tra le imprese Latina Costruzioni s.r.l.(capogruppo mandataria) e ITI di Stramera Domenico e C. s.n.c.(mandante);

-dell'esclusione dell'impresa ricorrente dalla stessa gara;

-per quanto possa occorrere, del citato bando di gara, il verbale di aggiudicazione della suddetta gara del 3.1. 1995, le delibere dell'Amministrazione di approvazione dei verbali di gara e dell'aggiudicazione ed esclusione sopradetta..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidente della Regione Siciliana;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Reg.Le Alla Presidenza;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Latina Costruzioni S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n.948 del 13/4/95 sulla domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Vista l’ordinanza del C.G.A. n.403 del 19/7/95 di riforma di quella cautelare emessa in prime cure, su appello dell’Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/05/2009 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato il 02/03/1995 e depositato il successivo 08/03/1995, la TECNO EDILE S.p.A., anche n.q. in epigrafe spiegata, ha impugnato i provvedimenti in narrativa chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, vinte le spese.

In particolare, premette la TECNOEDILLE di aver partecipato alla gara indetta dalla Presidenza della Regione Siciliana con bando in G.U.R.S.- parte II n.44 del 5/11/1994 avente ad oggetto l’appalto di lavori per la sopraelevazione degli Uffici del Genio Civile di Messina. Tuttavia la stessa è stata esclusa dalla gara di che trattasi in quanto l’impresa associata Ing. Filippo Rizzo Costruzioni ed Impianti s.a.s>
non risulta iscritta all’ANC per la categoria 5° così come invece richiesto dal bando. Congiuntamente alla propria esclusione ha altresì impugnato l’aggiudicazione in favore del controinteressato.

Nel ricorso si articolano tre censure riconducibili alla violazione di legge ed eccesso di potere.

Resiste l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’Amministrazione regionale intimata.

Resiste altresì la controinteressata Latina Costruzioni eccependo profili di inammissibilità del mezzo, chiedendone comunque il rigetto, siccome infondato, vinte le spese.

Con ordinanza n.948 la domanda cautelare è stata accolta.

Su appello dell’Amministrazione resistente, il C.G.A. con ordinanza n.403 del 19/7/95 ha riformato la misura cautelare emessa in prime cure.

In prossimità della pubblica udienza di discussione hanno fatto pervenire memorie sia parte ricorrente, che l’Avvocatura distrettuale dello Stato..

Alla pubblica udienza del 07/05/2009, presenti le parti come da verbale il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Si controverte sulla legittimità dei provvedimenti in epigrafe relativi alla procedura concorsuale indetta dalla Presidenza della Regione Siciliana per i lavori di sopaelevazione degli Uffici del Genio civile di Messina, di cui al bando pubblicato in GURS.- parte II - n.44 del 5/11/1994. Dalla predetta procedura l’impresa ricorrente è stata esclusa in quanto Impresa Rizzo Costruzioni, associata ai sensi dell’art.23 co6^ D.Lgs1991 n.406 non risultava all’ANC per la categoria 5°, così come invece richiesto dal bando.

L’impresa ricorrente lamenta altresì, con la seconda e terza doglianza, l’illegittima ammissione alla gara del raggruppamento controinteressato Latina Costruioni S.p.A. e, quindi, l’illegittima aggiudicazione in favore di quest’ultima dell0’appalto in parola.

Può prescindersi dai profili di inammissibilità eccepiti dalla controinteressata, in relazione alla mancata tempestiva impugnazione del bando, stante l’infondatezza del mezzo per come d’appresso si illustra.

La prima censura è infatti infondata e va respinta, risultando legittima l’esclusione dell’Impresa ricorrente dalla gara per cui si controverte.

Pur nella sintetica formulazione del provvedimento in parte qua impugnato, occorre infatti considerare che il bando prevedeva espressamente:

-l’iscrizione di ciascuna delle imprese partecipanti, anche in ATI, per l’importo pari ad 1/5 dei lavori previsti per ciascuna delle categorie di lavorazioni previste.

-il possesso dei requisiti di cui all’art.2 co2 L.46/90 (ossia l’iscrizione nel registro C.C.I.A.A. o nel registro delle imprese artigiane).

-che tutte le opera previste non erano scorporabili.

L’impresa Rizzo, partecipando alla gara in ATI con la Tecnoedile capogruppo, considerate le opere non scorporabili, avrebbe dovuto dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti per ciascuna impresa dalle disposizioni del bando. In particolare, come sopra dedotto, la lex specialis prevedeva per “ciascuna delle imprese riunite” l’obbligo di essere iscritta nell’Albo Nazionale Costruttori nelle categorie previste dallo stesso bando e per un importo corrispondente ad un quinto dei lavori di ogni singola categoria. Diversamente, la Rizzo non era in possesso di una iscrizione pari almeno ad un quinto della categoria prevista dal bando. Devono quindi essere disattese le argomentazioni addotte dalla parte ricorrente a sostegno del ricorso siccome la gara non prevedeva né opere scorporabili, né categorie prevalenti.

Inoltre, come evidenziato congiuntamente sia dalla controinteressata che dall’Avvocatura dello Stato, la Tecnoedile ricorrente, pur iscritta al (già) albo dei costruttori, non era in possesso (o non ha comunque allegato agli atti di gara) dell’iscrizione nel registro C.C.I.A.A. ai sensi della L.46/90.

Da ciò l’insufficienza, ai fini della gara, della categoria della iscrizione alla categ.2 della associata, considerati (anche a voler accedere al prima tesi) i limiti di lavori che questa avrebbe potuto realizzare che, causa la mancata iscrizione delle Tecnoedile cit. non sarebbero stati esigibili né realizzabili.

La legittimità del provvedimento di esclusione comporta l’improcedibilità per carenza di interesse della restante parte del ricorso, rivolto unicamente avverso l’aggiudicazione nei confronti della controinteressata Latina Costruzioni s.r.l. della quale era contestata la mancata esclusione.

Considerata la natura della controversia ed attesa la riforma della ordinanza cautelare già concessa in prime cure, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

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