TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202301268

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202301268
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202301268
Data del deposito : 13 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2023

N. 01268/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00939/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 939 del 2021, proposto da
C.B.S. S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L Q, P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P Q in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;

contro

Arpa Puglia, non costituita in giudizio;
Provincia di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determinazione della Provincia di Taranto n. 382 del 2.4.2021, comunicata alla ricorrente il 23.4.2021, di annullamento in autotutela del PAUR (provvedimento unico regionale) rilasciato in favore di C.B.S. s.r.l. con determina provinciale n. 1046 del 2.12.2020, per la costruzione e gestione di un “ impianto di trattamento e recupero dei sedimenti e terreni contaminati mediante tecnica del soil washing da realizzarsi presso il Porto di Taranto ”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

per il risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

- letto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnativa della determinazione della Provincia di Taranto n. 382 del 2.4.2021, comunicata alla ricorrente il 23.4.2021, di annullamento in autotutela del PAUR (provvedimento unico regionale) rilasciato in favore della ricorrente C.B.S. s.r.l. con determina provinciale n. 1046 del 2.12.2020, per la costruzione e gestione di un: “ Impianto di trattamento e recupero dei sedimenti e terreni contaminati mediante tecnica del soil washing da realizzarsi presso il Porto di Taranto ”, e ritenutane l’infondatezza. Invero:

a) per espressa previsione normativa (art. 21- nonies l. n. 241/90), i presupposti per l’esercizio del potere di annullamento d'ufficio sono costituiti dall'originaria illegittimità del provvedimento, dal decorso di un non esorbitante tempo per l’esercizio del potere di autotutela (attualmente non superiore a 12 mesi) e dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), da valutarsi tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari;

b) l'esercizio del potere di autotutela è dunque espressione di una rilevante discrezionalità, che non esime l'Amministrazione dall’obbligo di dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti;

c) nella fattispecie in esame, l’Amministrazione ha esternato i seguenti profili di illegittimità dell’atto oggetto di intervento in autotutela:

c.1) violazione del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia (PGRS) approvato con DGR n. 1023/2015 in attuazione degli artt. 196 e 199 del Decreto Legislativo 152/2006: presenza di un vincolo escludente;

c.2) inosservanza dell’art. 29-quater comma 6 d. lgs. n. 152/2006, sotto il profilo della mancata approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) da parte di

ARPA

Puglia in sede di Conferenza di servizi;

c.3) inosservanza dell’art. 5, comma 9, della L.R. n. 30/1986, con riferimento alla mancata acquisizione del parere del Comitato Tecnico Provinciale: nello specifico si ometteva di sottoporre al CTP la documentazione così come aggiornata successivamente all’acquisizione del parere datato 16.7.2020;

c.4) assenza di specifiche e motivate valutazioni nella relazione istruttoria in D.D. n. 1046/2020 in base alle quali non sono state tenute in considerazione le valutazioni contenute nel parere sfavorevole di

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