TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-12-07, n. 202000808

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2020-12-07, n. 202000808
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202000808
Data del deposito : 7 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2020

N. 00808/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00838/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 838 del 2019, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mariacecilia Bonino in Bologna, via Santo Stefano n. 50;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;



nei confronti

-OMISSIS- S.r.l. non costituita in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum:
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Dalla Vecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via R. Audinot 9;



per l'annullamento

previa sospensiva

-del provvedimento del MISE, Divisione V, di "revoca e contestuale recupero degli importi percepiti", notificato in data 2/08/2019, con cui è stata disposta la "conclusione del procedimento di revoca e contestuale recupero degli importi percepiti" nei confronti di -OMISSIS- S.R.L. titolare delle emittenti "-OMISSIS-", "-OMISSIS-" e "-OMISSIS-" relativamente alla concessione contributi a emittenti televisive locali ex Legge n. 448/1998 e D.M. n. 292/2004 - Emilia Romagna - per i bandi annualità 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e disposto il "recupero dell'importo di euro 2.915.310,26", della nota del MISE del 2 agosto 2019 con cui "si notifica" la predetta Determina di revoca, nonchè della nota del MISE del 7 agosto 2019, notificata nella medesima data, con cui è stato "posticipato al 30 settembre 2019" il termine per il recupero del predetto importo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 il dott. Paolo Amovilli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- Espone l’odierna ricorrente di aver presentato domanda al Ministero dello Sviluppo Economico inerente l’erogazione per gli anni 2008 -2014 del contributo pubblico in favore delle emittenti televisive locali ex Legge n. 448/1998 e D.M. n. 292/2004 per l’Emilia Romagna, in qualità di titolare delle emittenti “-OMISSIS- -OMISSIS-”, “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”, ottenendo una somma complessiva di 3.215.951,04 euro.

I suddetti contributi venivano erogati in parte in quota fissa e per l’80 % previa selezione a livello regionale da parte dei Co.Re.Com.

Con determina del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 agosto 2019 è stata disposta la revoca ed il contestuale recupero degli importi percepiti, intimando alla società -OMISSIS- di provvedere al versamento della somma di euro 2.915.310,26 motivata dall’ottenimento dei contributi mediante dichiarazioni non veritiere, come accertato con sentenza non definitiva emessa dal Tribunale penale di -OMISSIS- l’8 febbraio 2019.

La società ricorrente, in riassunzione a seguito dell’incompetenza territoriale dichiarata dal T.A.R. per il Lazio con ordinanza n. 12516/2019, ha impugnato il suddetto provvedimento deducendo motivi così riassumibili:

I) VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA E MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 D.P.R. N. 146/2017. -ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE. –VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L. N. 241/90 E S.M.I. -DIFETTO DI ISTRUTTORIA. - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. –TRAVISAMENTO: il Ministero intimato non avrebbe compiuto autonoma valutazione dei fatti oggetto della condanna penale; sarebbe stato eluso il contraddittorio con il beneficiario del contributo previsto dalla normativa di settore quale necessario presupposto per l’adozione del provvedimento di conclusione del procedimento di revoca, non avendo il Ministero nemmeno atteso il deposito della motivazione della sentenza del Tribunale penale di -OMISSIS-;

II) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEL CONTENUTO DELLA SENTENZA N. 233/19 DEL TRIBUNALE DI PARMA: SULL’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLE ANNUALITÀ COMPIUTA NEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA E DI RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI. - SULL’ERRONEA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM RICHIESTO. –SULL’ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO –SULL’ERRONEITA’ DELLE CIFRE PORTATE IN COMPENSAZIONE: le annualità oggetto della avversata revoca sono sei mentre la sentenza del Tribunale di -OMISSIS- avrebbe inciso solo su tre annualità ovvero il 2011, 2012 e 2013.

III) SULL’ACCERTAMENTO COMPIUTO INCIDENTER TANTUM DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA N. 233/19: VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA E MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL D.M. N. 292/94. –VIOLAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 1 LETT. G) DEL D.LGS. 177/05 E S.M.I. –ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. -ECCESSO DI POTERE PER VIOLAIZONE DI CIRCOLARE -TRAVISAMENTO. -DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DEL D.P.R. N. 146/2017 E DELL’ART. 8 DEL D.M. N. 292/94: l’assunto da cui muove il Tribunale di -OMISSIS- sarebbe frutto di un’erronea ricostruzione normativa della fattispecie in esame ed inficiato nel suo presupposto di partenza ovvero quello della necessità per -OMISSIS- di operare una separazione contabile tra le due emittenti appartenenti ad essa non solo nel caso di svolgimento di due o più attività di carattere (televisivo e) non televisivo ma anche nel solo ambito televisivo. Unico obbligo dalla normativa di settore in materia di radiotelevisione era a suo dire costituito dalla “separazione contabile tra l’attività televisiva e le altre attività non televisive” (cfr. art. 5 comma 1 lett. g) nn. 1-2 bis d.lgs. n. 177/2005). Anche il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Co.Re.Com avrebbero dato rassicurazioni in tal senso.

IV) DIFETTO DI ISTRUTTORIA -VIOLAZIONE DEL (PRINCIPIO DEL) NE BIS IN IDEM IN RELAZIONE ALLA SANZIONE PECUNIARIA IRROGATA E ALLA CONFISCA DISPOSTA DALLA SENTENZA PENALE DEL TRIBUNALE DI PARMA N.

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