TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-07-10, n. 202400832
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Pubblicato il 10/07/2024
N. 00832/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati D S e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adelaide Pitera', E B e F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
O, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Alessandro Moscatelli, Nicola De Zan, Edoardo Furlan e Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Beta e Delta, non costituite in giudizio;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di -OMISSIS-n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, pubblicata sull''Albo pretorio della A.S.L. di -OMISSIS-in data -OMISSIS-e notificata in data -OMISSIS-, avente ad oggetto l''aggiudicazione definitiva a Odel “Servizio di Global Service di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, conduzione degli impianti e degli immobili dell''A.S.L. -OMISSIS- per un periodo di mesi 36 dal 01/05/2024 al 30/04/2027 con opzione di proroga tecnica, C.I.G. N. -OMISSIS-”;
- della Dichiarazione del RUP di cui alla nota Prot. n. -OMISSIS- con la quale veniva disposta l''aggiudicazione provvisoria a O ;
- di tutti i verbali di gara riguardanti sia le sedute pubbliche che quelle riservate del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice pubblicati dalla Stazione appaltante, e di quelli non pubblicati dalla Stazione appaltante e richiesti con istanza di accesso agli atti;
- per quanto occorrer possa, di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso, consequenziale e conseguente e con riserva di proporre motivi aggiunti;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto d''appalto ove sottoscritto con la controinteressata Oin esito all''aggiudicazione, con ogni conseguente statuizione in ordine al subentro della ricorrente ex art. 122 d.lgs. 104/2010;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A il 2/4/2024:
- della Deliberazione del Direttore Generale della A.S.L. di -OMISSIS-n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, pubblicata sull''Albo pretorio della A.S.L. di -OMISSIS-in data -OMISSIS-e notificata in data -OMISSIS-, avente ad oggetto l''aggiudicazione definitiva a Odel “Servizio di Global Service di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, conduzione degli impianti e degli immobili dell''A.S.L. -OMISSIS- per un periodo di mesi 36 dal 01/05/2024 al 30/04/2027 con opzione di proroga tecnica, C.I.G. N. -OMISSIS-”;
- della Dichiarazione del RUP di cui alla nota Prot. n. -OMISSIS- con la quale veniva disposta l''aggiudicazione provvisoria a O ;
- di tutti i verbali di gara riguardanti sia le sedute pubbliche che quelle riservate del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice pubblicati dalla Stazione appaltante (verbale prima seduta pubblica di gara del -OMISSIS-;verbale seconda seduta riservata;verbale terza seduta riservata;verbale quarta seduta), e di quelli conosciuti in data-OMISSIS- a seguito della ricezione della documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti (verbale seconda seduta pubblica;verbale terza seduta pubblica;verbale prima seduta riservata);
- per quanto occorrer possa, di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso, consequenziale e conseguente;
e sin d'ora per la declaratoria
di inefficacia del contratto d''appalto ove sottoscritto con la controinteressata Oin esito all''aggiudicazione, con ogni conseguente statuizione in ordine al subentro della ricorrente ex art. 122 d.lgs. 104/2010;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl -OMISSIS-e della O;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2024 il dott. M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, l’A.S.L. -OMISSIS- intimata avviava la procedura per l’affidamento con gara europea ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 del servizio di Global Service di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e conduzione degli impianti e degli immobili nella disponibilità della medesima;con successiva Deliberazione del Direttore Generale n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, l’azienda sanitaria indiceva la predetta gara, da espletarsi attraverso la piattaforma telematica “Sintel” mediante procedura aperta, con durata della commessa pari a 36 mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi, e per un importo a base di gara pari a € 4.968.619,20, di cui € 60.000,00 per oneri relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, come previsto dall’art. 2 del Capitolato Speciale di Gara;il criterio di aggiudicazione premia l’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di complessivi 70 punti per il pregio tecnico e 30 punti per il contenuto economico (doc. 3 resistente). Gli importi di cui sopra risultano stimati considerando espressamente i costi della manodopera necessari, come individuati nel Disciplinare di gara (doc. 9 ricorrente, pag. 8).
2. Alla gara partecipavano otto operatori economici, tra i quali, per quanto qui di interesse, la controinteressata aggiudicataria O , il controinteressato secondo classificatoBeta e l’odierna ricorrente A (terza in graduatoria);le operazioni condotte dal seggio di gara si svolgevano in sintesi come di seguito:
- in data -OMISSIS-, il Presidente del seggio di gara procedeva all’apertura delle “Buste Amministrative” e, quindi, esperito il soccorso istruttorio in favore di altro operatore economico, ammetteva tutti i partecipanti alla successiva fase di gara (docc. 4 e 5 resistente);
- come da verbale di gara n. -OMISSIS-, il Presidente del seggio verificava la completezza e la conformità della documentazione relativa alla “Busta Tecnica” di tutti gli operatori economici ammessi, demandando alla Commissione Giudicatrice la successiva valutazione delle offerte tecniche (doc. 6 resistente);
- la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS-, si riuniva nelle sedute riservate del -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;ciascun Commissario procedeva alla valutazione delle offerte tecniche mediante confronto a coppie come prescritto dal Disciplinare di gara (doc. 9 ricorrente, art. 17, pagg. 25 e ss) e, all’esito, l’organo di gara attribuiva i punteggi, come da allegato al verbale della seduta del-OMISSIS-, curandone la pubblicazione sulla piattaforma Sintel (docc.7- 10 resistente);
- in data -OMISSIS-, in seduta pubblica (doc. 11 resistente), la Commissione Giudicatrice comunicava i punteggi finali assegnati alle offerte tecniche dei concorrenti, procedendo alla successiva apertura delle “Buste Economiche”, alla verifica della completezza delle stesse e alla lettura dei ribassi offerti e dei relativi punteggi economici proposti in automatico dalla piattaforma Sintel (doc. 12 resistente, schermata estratta dal portale telematico);la graduatoria finale restituiva, con riguardo alle tre prime posizioni di interesse, i seguenti punteggi: 1)O punti 78,76;2) costituendo RTPBeta - Delta punti 68,75;3) RTP -OMISSIS- (A) – -OMISSIS- punti 68,22;
- la commissione disponeva quindi l’invio del verbale al RUP, proponendo l’aggiudicazione della gara alla ditta O ;quest’ultimo, con nota prot. n. -OMISSIS-, preso atto della graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice nel verbale n. 4, valutata la congruità dell’offerta economica, confermava le conclusioni della Commissione e disponeva l’aggiudicazione provvisoria in favore di O nelle more dei controlli amministrativi di legge (doc.13 resistente).
3. La stazione appaltante, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, procedeva ad effettuare i controlli ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 anche nei confronti, per quel che rileva, del sig. -OMISSIS-, all’epoca della presentazione dell’offerta Amministratore delegato e Direttore Generale dellaO . Da tali controlli emergeva alla data del -OMISSIS- esclusivamente un decreto penale del Tribunale -OMISSIS-per il reato di lesioni colpose, esecutivo il -OMISSIS-, e dichiarato estinto il -OMISSIS- con ordinanza del GIP del Tribunale -OMISSIS-per un fatto molto risalente (del gennaio 1998) e comunque non contemplato dalla normativa quale causa di esclusione c.d. automatica (doc. 14 resistente);con comunicazione del -OMISSIS- trasmessa in data -OMISSIS-tramite la piattaforma Sintel, nelle more dell’aggiudicazione definitiva, Odichiarava la cessazione dalla carica di consigliere e amministratore delegato del sig. -OMISSIS- e l’assunzione della carica di amministratore delegato da parte della sig.ra -OMISSIS- e della carica di consigliere da parte del sig. -OMISSIS-, già sottoposti a controlli da parte della stazione appaltante, in quanto già titolari di cariche sociali, con esito regolare, nulla risultando a loro carico (docc. 15, 16 e 17 resistente).
4. L’azienda sanitaria, verificata all’esito dei richiamati controlli l’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, con deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- l’A.S.L. -OMISSIS- aggiudicava il servizio in favore della O , prima classificata (doc. 18 resistente), con pubblicazione in data -OMISSIS- sul proprio albo pretorio (doc. 1 ricorrente);
5. La terza classificata RTI A formulava istanza ostensiva (doc. 7 ricorrente), insorgendo nelle more del relativo accoglimento avverso la disposta aggiudicazione nonché i presupposti atti del procedimento come in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento con ogni conseguente statuizione, previa sospensione cautelare, sulla base dei motivi in diritto come di seguito rubricati e rivolti, quanto alla prima censura, avverso l’aggiudicazione disposta nei confronti di O , quanto alle successive avverso il RTI Beta classificatosi secondo in graduatoria e, più in generale, avverso le valutazioni degli organi di gara:
I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50 del 2016 - difetto assoluto di motivazione - eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata 12 valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – sviamento di potere;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del Disciplinare - eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità – violazione art 97 Cost – sviamento;
III. Violazione e falsa applicazione art. 97 del D.lgs 50/2016 - eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta – difetto di istruttoria - disparità di trattamento - violazione art 97 Cost – sviamento;
IV. Violazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di verbalizzazione delle operazioni di gara - eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti di fatto, irragionevolezza, difetto di istruttoria e difetto di motivazione - violazione del principio di imparzialità e correttezza – violazione art. 97 Cost..
6. l’A.S.L. -OMISSIS- apprendeva dal contenuto del ricorso notificato (pagg. 10 e ss.) e sulla base delle ivi citate notizie di stampa (doc. 12, 13 e 14 ricorrente), nonché del comunicato stampa della stessa Oprodotto dal ricorrente (doc. 11 ricorrente), delle indagini penali a carico del sig. -OMISSIS-, amministratore della Società aggiudicataria al momento della presentazione dell’offerta: disponeva perciò ulteriori controlli nei confronti del medesimo, della sig.ra -OMISSIS- e del sig. -OMISSIS-, al fine di verificare il permanere dei requisiti di affidabilità in capo all’aggiudicataria, all’esito ottenendo dall’interpellata Procura di -OMISSIS- negativo riscontro circa carichi pendenti in capo ai predetti (doc. 19 resistente).
7. All’esito della richiamata istanza ostensiva, la ricorrente A ha proposto motivi aggiunti di ricorso, riproduttivi ed integrativi dell’originaria impugnazione, corredati da istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, sulla base di motivi di ricorso come di seguito rubricati:
I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 5, D.Lgs. n. 50 del 2016 - difetto assoluto di motivazione - eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – sviamento di potere;
II. Violazione di legge ed eccesso di potere - eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità – travisamento presupposti di fatto e difetto di istruttoria – sviamento – offerta economica indeterminata e indeterminabile;
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del Disciplinare - eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità – violazione art 97 Cost - sviamento.