TAR Venezia, sez. I, sentenza 2013-04-03, n. 201300494
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Testo completo
N. 00494/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2012, proposto da:
Cooperativa Edile Sasso Società Cooperativa di Lavoro, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, e C R, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. A P, con domicilio eletto presso Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134;
contro
Comune di Asiago, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. A M, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del c.p.a.;
nei confronti di
I.T.I. s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. 14 del 4.5.2012 del Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune resistente ad oggetto: “Istituzione dell’area di sosta libera e del divieto di sosta con rimozione fuori degli spazi segnati in via Pacinotti , con allegata planimetria” ;
- di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Asiago.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto di ricorso n.r.g. 1078/2012, notificato in data 28.06.2012 e depositato il successivo 17.07.2012, Cooperativa Edile Sasso Società Cooperativa di Lavoro e la sig.ra C R hanno adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento dell’ordinanza del Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Asiago in data 4.5.2012, n. 14, con cui è stata istituita “l’area di sosta libera e del divieto di sosta con rimozione fuori degli spazi segnati in via Pacinotti con allegata planimetria” .
Avverso detto provvedimento i ricorrenti hanno proposto le seguenti censure:
I. Incompetenza;violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, e 7 C.d.S. e degli artt. 50 e 107 T.U.E.L.
II. Eccesso di potere;violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 6, e 7 C.d.S.
III. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica, illogicità e mancanza di imparzialità.
IV. Eccesso di potere per generica e contraddittoria motivazione;eccesso di potere per difetto di motivazione.
V. Eccesso di potere per violazione del P.R.G. del Comune di Asiago.
Il Comune di Asiago si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del giorno 14 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il presente ricorso viene contestata la legittimità dell’ordinanza con cui il Comune di Asiago ha istituito un’area di sosta libera con divieto di fermata al di fuori degli spazi consentiti.
Preliminarmente il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni in rito proposte avverso l’atto introduttivo del gravame, attesa l’infondatezza, nel merito, delle censure con esso dedotte.
Con il primo motivo di doglianza, parte ricorrente lamenta il difetto di competenza del Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Asiago ad emanare l’impugnata ordinanza.
Il motivo è infondato e, pertanto, va respinto.
Spetta, invero, al dirigente comunale il potere di emanare provvedimenti diretti a regolare la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato, a nulla rilevando in contrario che il combinato disposto di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, attribuisca al sindaco la regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
Tale combinato disposto deve essere, infatti, letto in coordinamento con il T.U.E.L. che attribuisce ai dirigenti comunali la competenza ad adottare tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.
Devono, quindi, ritenersi ricompresi nell’ambito delle competenze dei dirigenti anche i provvedimenti che gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada attribuiscono espressamente al sindaco, trattandosi di atti che per un verso non implicano l’esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ma di gestione ordinaria, e per altro verso non rientrano nelle deroghe di cui agli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. (Cass. civ., sez. II, 09.06.2010, n. 13885).
Sotto altro profilo, occorre osservare che la mancata specificazione nell’ordinanza impugnata, del decreto con cui sono state conferite in favore del Responsabile dell’Area Vigilanza del Comune di Asiago le mansioni superiori corrispondenti alla categoria dei dirigenti, non è sufficiente a inficiarne la validità, dovendosi, infatti, escludere che ogni atto amministrativo debba necessariamente contenere specifica indicazione della fonte attributiva del potere di volta in volta esercitato (cfr., ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 26.09.2006, n. 4667).
Né risulta che la predetta ordinanza, emanata in data 4.05.2012, sia successiva alla scadenza del decreto di conferimento di mansioni superiori, com’è agevole riscontrare per tabulas dal decreto sindacale n. 7, in data 19.12.2011, di conferma di tali mansioni per tutto l’anno 2012.
Parimenti privo di fondamento, è il secondo mezzo di gravame con cui si deduce l’assenza in capo al Comune resistente del potere di disciplinare la circolazione stradale all’interno del fondo di cui al mappale n. 2062, riportato nella planimetria allegata all’ordinanza impugnata, posto che l’area privata ivi insistente risulta gravata da servitù ad uso pubblico (trattasi di fondo aperto al libero transito stradale) e, in quanto tale, soggetta alla potestà regolatoria comunale in tema di sosta e circolazione stradale.
Per le suesposte ragioni deve, altresì, essere respinto il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta che l’ordinanza in esame sarebbe stata adottata dal Comune di Asiago per rimediare ad un precedente errore amministrativo, rappresentando, invero, detto provvedimento una semplice manifestazione delle potestà spettanti al Comune in materia di disciplina della circolazione stradale.
Insuscettibile di accoglimento è anche il quarto motivo con cui si deduce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato nelle cui premesse risultano, in verità, specificatamente elencate le ragioni sottese alla sua adozione.
Deve, infine essere respinto il quinto e ultimo motivo con cui si lamenta che il divieto di sosta con rimozione nell’area di cui al mappale n. 2062 sarebbe in contrasto con le previsioni del Piano di Utilizzo Lise e del P.R.G. di Asiago, risultando al contrario per tabulas , dalla cartografia posta agli atti di causa, che la destinazione urbanistica del predetto mappale è anche quella di ospitare una strada aperta al libero transito veicolare, in ragione del quale l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno istituire il divieto di sosta in esame.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato siccome infondato.
Tenuto conto della specificità della fattispecie esaminata, si ravvisano, tuttavia, giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese del giudizio.