TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2012-11-14, n. 201200191

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2012-11-14, n. 201200191
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201200191
Data del deposito : 14 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00578/2012 REG.RIC.

N. 00191/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00578/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 578 del 2012, proposto da:


M B, rappresentato e difeso dall'avv. M D P, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Coaccioli in Perugia, piazza Alfani, 4;


contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Terni, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza emessa dalla Prefettura di terni 15727 il 26 aprile 2012, notificata il 26 settembre 2012, con cui viene revocata la patente di guida del ricorrente ex art. 120 codice della strada.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Terni;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 il dott. C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che con ordinanza n. 307/2012 è stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità del combinato disposto dei commi primo e secondo dell’art. 120 del Codice della Strada, rispettivamente nella parte in cui fa derivare automaticamente dalla condanna per reati in materia di stupefacenti il divieto di conseguire la patente di guida e la consequenziale revoca di quella eventualmente posseduta senza valutare l’emenda in concreto del singolo soggetto e la possibile tendenza alla pericolosità;
e nella parte in cui applica il divieto anche ai condannati con sentenza patteggiata antecedente all’entrata in vigore dell’art. 3 co. 52, lett. a) L. 94/2009 che ha introdotto l’attuale testo dell’art. 120 del Codice della Strada;

Ritenuto che alla luce della sommaria delibazione cautelare non appare sussistente allo stato e nelle more della decisione della Corte un decisivo fumus boni juris anche tenuto conto di quanto affermato dal giudice di appello nei casi in cui “la responsabilità sia stata accertata con il rito del patteggiamento, in affidamento della precedente disciplina non impeditiva della titolarità del titolo abilitativo alla guida malgrado la condanna per gli anzidetti reati”;

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