TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-12-04, n. 202300964

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-12-04, n. 202300964
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300964
Data del deposito : 4 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2023

N. 00964/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00399/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 399 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Superba S.r.l. con socio unico, rappresentata e difesa dall’avv. A M, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso difensore in Genova, via Corsica, 2/11;

contro

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale - Genova, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

nei confronti

Terminal Rinfuse Genova S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Corrado Augusto Mauceri, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso difensore in Genova, via Palestro, 2/3;

per l’annullamento

dell’avviso a firma del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale 5/3/2020, prot. n. 6862 (pubblicato dal 10/3/2020 al 9/5/2020), con il quale è stata avviata la procedura competitiva per l’assegnazione quarantennale della concessione di area demaniale marittima di circa mq 97.803 sita tra ponte Rubattino e ponte ex Idroscalo lato levante del porto di Genova;

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresa la nota a firma del Dirigente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale - Staff governance demaniale, piani di impresa e società partecipate 23/4/2020, prot. n. 11090/U.;

nonché per l'accertamento e la declaratoria, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., del diritto di Superba S.r.l. con socio unico di prendere visione ed estrarre copia integrale degli atti e dei documenti dalla stessa richiesti con istanza di accesso dell’8/5/2020, con specifico riferimento alla documentazione trasmessa da Terminal Rinfuse Genova S.r.l. in allegato alla propria domanda di rinnovo della concessione;

nonché per l’annullamento

- della nota a firma del Dirigente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale - Staff governance demaniale, piani di impresa e società partecipate 11/6/2020, prot. n. 0015588.U, con la quale è stata trasmessa la documentazione ritenuta ostensibile, oscurata dei contenuti asseritamente riservati;

- del silenzio diniego formatosi sulla menzionata istanza di accesso 8/5/2020 e relativa alla restante documentazione di cui sopra;

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, conseguenti o comunque connessi;

e, con primo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

della deliberazione del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale 2/12/2021, prot. n. 87/9/2021, avente ad oggetto “Terminal Rinfuse Genova s.r.l. - estensione della durata concessoria in conseguenza di investimenti”, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità/reiezione e, comunque, la non comparabilità ex art. 37 cod. nav. dell’istanza di Superba S.r.l. e il rilascio/rinnovo dell’atto di concessione ex art. 18, legge n. 84/1994, in capo a Terminal Rinfuse Genova S.r.l. per la durata di anni trenta;

della nota dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale del 20/12/2021, prot. n. 40091.U, avente ad oggetto la comunicazione dell’inammissibilità della “istanza con cui Superba S.r.l., in data 8.05.2020, ha riproposto l'operatività della domanda presentata in data 31.07.2017 (ns. rif. prot. n. 14331/A), concernente ponte San Giorgio (circa 52.000 mq)”, con la quale è stata trasmessa la suddetta deliberazione prot. n. 87/9/2021;

dell’atto concessorio e/o del titolo comunque denominato (non conosciuto) rilasciato a - e/o stipulato con - Terminal Rinfuse Genova S.r.l. in conseguenza della menzionata deliberazione del Comitato di gestione prot. n. 87/9/2021;

del verbale della Conferenza delle direzioni e dei servizi 18/11/2020, n. 39;

della nota dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale 1/3/2021, prot. n. 0006169.U, recante comunicazione ex art. 10- bis , legge n. 241/1990, in relazione all’istanza formulata da Superba S.r.l.;

dei verbali delle precedenti sedute del Comitato di gestione nel corso delle quali risulta essere stata esaminata la domanda di rinnovo di Terminal Rinfuse Genova S.r.l. e delle deliberazioni adottate all’esito di tali sedute (atti non conosciuti);

della nota dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale del 20/7/2021, prot. 22060 (non conosciuta);

del verbale della Conferenza degli uffici dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale della seduta del 9/9/2021 e dei relativi allegati (non conosciuto);

della comunicazione ex art. 10- bis , legge n. 241/1990, inviata a Terminal Rinfuse Genova il 23/9/2021 (non conosciuta);

del parere della Commissione consultiva locale del 2/12/2021 (non conosciuta);

del parere e degli atti istruttori comunque denominati della Conferenza delle direzioni e dei servizi (non conosciuti);

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente;

e, con secondo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

della nota dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale del 31/12/2019, prot. n. 0034567/P, recante la comunicazione di avvio del procedimento;

del verbale della Conferenza delle direzioni e dei servizi 2/7/2021, n. 21;

del parere dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale - Ufficio security 19/7/2021, prot. n. 0021956.I;

della nota dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale 20/7/2021, prot. n. 22064.U e dei relativi allegati ed elaborati planimetrici;

del parere dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale - Ufficio staff programma straordinario 21/7/2021, prot. n. 0022152.I;

del parere dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale - Ufficio PRSP e procedimenti concertativi 23/7/2021, prot. n. 0022430.I;

del verbale della Conferenza delle direzioni e dei servizi 9/9/2021, n. 28;

del parere dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale - Ufficio analisi economiche e piani d’impresa 23/9/2021, prot. n. 0028206.I;

della nota dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale 23/9/2021, prot. n. 0028208.U;

della deliberazione della Commissione consultiva 2/12/2021, prot. n. 31/7/2021;

della nota dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale 20/12/2021, prot. n. 0040094.U;

della relazione 25/11/2021 sottoposta al Comitato di gestione in data 2/12/2021, avente ad oggetto “Terminal Rinfuse Genova s.r.l. - estensione della durata concessoria in conseguenza di investimenti”;

dell'atto di concessione provvisoria ex art. 10 reg. nav. mar. 22/12/2021, rep. n. 158, reg. n. 21/2021;

dell’atto di concessione/rinnovo definitivo comunque denominato (non conosciuto) rilasciato a - e/o stipulato con - Terminal Rinfuse Genova S.r.l. in conseguenza della menzionata deliberazione del Comitato di gestione prot. n. 87/9/2021 e successivamente alla scadenza dell’atto di concessione provvisoria;

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente;

e, con terzo ricorso per motivi aggiunti, per l’annullamento

dell’atto 21/7/2022, reg. n. 8/2022, rep. n. 171, con il quale è stato disposto, in conseguenza ed in esecuzione della menzionata deliberazione del Comitato di gestione prot. n. 87/9/2021, il rilascio/rinnovo della concessione demaniale marittima ex art. 18, legge n. 84/1994, di circa mq 97.803 sita tra ponte Rubattino e ponte ex Idroscalo lato levante del porto di Genova in capo a Terminal Rinfuse Genova S.r.l., per la durata di anni trenta;

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale - Genova e di Terminal Rinfuse Genova S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 30 giugno 2020 e depositato il 13 luglio successivo, Superba S.r.l. ha impugnato l’avviso con cui il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale aveva pubblicizzato l’istanza presentata da Terminal Rinfuse Genova S.r.l. ai fini del rinnovo quarantennale della concessione, avente scadenza il 31 dicembre 2020, di un’ampia area del porto di Genova sita tra ponte Rubattino e ponte ex Idroscalo, assegnando un termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti.

L’interesse azionato risiede dichiaratamente nella volontà di evitare che possa determinarsi una situazione di fatto contrastante con il trasferimento dei depositi di prodotti chimici attualmente ubicati nel sito di Genova-Multedo che, secondo due domande alternative presentate dalla ricorrente nel 2017, dovrebbero essere rilocalizzati anche in aree comprese nella nuova concessione.

Ciò premesso, la ricorrente deduce i seguenti motivi di gravame:

I) “Violazione artt. 4, 5 e 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3 e 12, legge n. 241/1990. Violazione art. 37, cod. nav. Violazione art. 18, reg. cod. nav. Violazione art. 4, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 10, 12 e 13, direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 37, d.l. n. 201/2011. Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione art. 97 Costituzione. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

L’imparzialità nell’assegnazione della concessione potrebbe essere garantita solo attraverso la pubblicazione di un avviso che, a differenza di quello impugnato, non si basi sulla domanda di rinnovo presentata dalla concessionaria uscente.

II) “Violazione artt. 4, 5 e 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3 e 12, legge n. 241/1990. Violazione art. 37, cod. nav. Violazione art. 18, reg. cod. nav. Violazione art. 4, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 10, 12 e 13, direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 37, d.l. n. 201/2011. Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione art. 97 Costituzione. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

Stante la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle eventuali domande concorrenti, l’impugnato avviso non sarebbe idoneo a garantire un confronto competitivo trasparente e imparziale.

III) “Violazione art. 12, direttiva 2006/123/UE. Violazione art. 16, d.lgs. n. 59/2010. Difetto di istruttoria”.

Anche tenendo della durata del rinnovo richiesto, l’avviso si porrebbe in contrasto con le norme europee in tema di concessioni relative a risorse o beni scarsi.

IV) “Violazione art. 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3 e 12, legge n. 241/1990. Violazione direttiva 2014/23/UE. Violazione artt. 1 e ss. e 164, d.lgs. n. 50/2016. Violazione art. 97 Costituzione. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

Atteso che la domanda di Terminal Rinfuse Genova S.r.l. prevede un rilevante programma di investimenti infrastrutturali, avrebbe dovuto essere attivata una procedura di evidenza pubblica secondo le regole dettate dal codice dei contratti.

V) “Violazione artt. 4, 5 e 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3 e 12, legge n. 241/1990. Violazione artt. 1 e ss., d.lgs. n. 50/2016. Violazione art. 97 Costituzione. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

L’ambigua formulazione letterale dell’avviso potrebbe dare luogo ad interpretazioni comportanti inaccettabili restrizioni del gioco concorrenziale.

VI) “Violazione artt. 6 e 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3, 7 e ss., legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

Terminal Rinfuse Genova S.r.l. è partecipata in via maggioritaria (al 55%) da Spinelli S.r.l. che non potrebbe divenire titolare di altre concessioni in quanto già concessionaria di varie aree nel porto di Genova.

VII) “Violazione art. 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3, 7 e ss., legge n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

Per il restante 45%, Terminal Rinfuse Genova S.r.l. è partecipata da Itaterminaux S.a.r.l., facente capo al Gruppo MSC che, a sua volta, è concessionaria di altre aree demaniali nel porto di Genova.

VIII) “Violazione art. 103, d.l. n. 18/2020. Violazione artt. 37, d.l. n. 23/2020. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

L’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto della sospensione dei termini endoprocedimentali introdotta dalla normativa emergenziale anti-Covid.

Parte ricorrente, infine, chiede che sia accertato il suo diritto all’accesso integrale alla documentazione trasmessa da Terminal Rinfuse Genova S.r.l. in allegato alla domanda di rinnovo della concessione.

Con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 31 gennaio 2022 e depositato il 7 febbraio successivo, Superba S.r.l. ha impugnato la deliberazione del 2 dicembre 2021 con cui il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale ha disposto il rinnovo trentennale della concessione in capo a Terminal Rinfuse Genova S.r.l.;
la ricorrente deduce quanto segue:

IX) “Invalidità in via derivata”.

Gli atti impugnati con motivi aggiunti sarebbero viziati per illegittimità derivata dai vizi degli atti gravati con il ricorso principale.

X) “Violazione artt. 4, 5 e 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3 e 12, legge n. 241/1990. Violazione art. 37, cod. nav. Violazione art. 18, reg. cod. nav. Violazione art. 4, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 10, 12 e 13, direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 37, d.l. n. 201/2011. Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione art. 97 Costituzione. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

Laddove ha stabilito che la domanda relativa all’area di ponte San Giorgio non potesse essere accolta in quanto formulata in via subordinata rispetto a quella concernente l’area di calata Concenter, l’Amministrazione non avrebbe considerato che la concessione assentita a Terminal Rinfuse Genova S.r.l. risultava incompatibile, stante la parziale identità delle aree richieste, anche con la domanda formulata in via prioritaria dalla ricorrente.

XI) “Violazione artt. 4, 5 e 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3 e 12, legge n. 241/1990. Violazione art. 37, cod. nav. Violazione art. 18, reg. cod. nav. Violazione art. 4, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 10, 12 e 13, direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 37, d.l. n. 201/2011. Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione art. 97 Costituzione. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

La natura preferenziale della domanda relativa all’area di calata Concenter non avrebbe fatto venir meno la necessità di istruire anche la domanda relativa all’area di ponte San Giorgio.

XII) “Violazione artt. 4, 5 e 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3 e 12, legge n. 241/1990. Violazione art. 37, cod. nav. Violazione art. 18, reg. cod. nav. Violazione art. 4, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 10, 12 e 13, direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 37, d.l. n. 201/2011. Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione art. 97 Costituzione. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

Laddove evidenzia che la domanda della ricorrente si pone in contrasto con le previsioni del piano regolatore portuale che non ammettono la funzione C5 (rinfuse liquide) nell’area di ponte San Giorgio, l’Amministrazione non avrebbe considerato che tale domanda conteneva una richiesta di adeguamento tecnico-funzionale finalizzata ad introdurre la funzione predetta.

XIII) “Violazione artt. 4, 5 e 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3 e 12, legge n. 241/1990. Violazione art. 37, cod. nav. Violazione art. 18, reg. cod. nav. Violazione art. 16, d.lgs. n. 59/2010. Violazione art. 4, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 10, 12 e 13, direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 37, d.l. n. 201/2011. Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione art. 97 Costituzione. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

La ricorrente ripropone le censure sollevate con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale.

XIV) “Violazione artt. 4, 5 e 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3 e 12, legge n. 241/1990. Violazione art. 37, cod. nav. Violazione art. 18, reg. cod. nav. Violazione art. 16, d.lgs. n. 59/2010. Violazione art. 4, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 10, 12 e 13, direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 37, d.l. n. 201/2011. Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione art. 97 Costituzione. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

La ricorrente ripropone le censure sollevate con il sesto motivo del ricorso principale, arricchendole con argomenti intesi a dimostrare la violazione del principio di concorrenza.

XV) “Violazione artt. 4, 5 e 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3 e 12, legge n. 241/1990. Violazione art. 37, cod. nav. Violazione art. 18, reg. cod. nav. Violazione art. 16, d.lgs. n. 59/2010. Violazione art. 4, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 10, 12 e 13, direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 37, d.l. n. 201/2011. Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione art. 97 Costituzione. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

La variazione del programma di investimenti infrastrutturali presentata da Terminal Rinfuse Genova S.r.l. nel corso del procedimento avrebbe comportato l’inammissibilità della domanda di rinnovo o, perlomeno, l’esigenza di provvedere ad una nuova pubblicazione della domanda medesima.

XVI) “Violazione artt. 4, 5 e 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3 e 12, legge n. 241/1990. Violazione art. 37, cod. nav. Violazione art. 18, reg. cod. nav. Violazione art. 16, d.lgs. n. 59/2010. Violazione art. 4, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 10, 12 e 13, direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 37, d.l. n. 201/2011. Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione art. 97 Costituzione. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

Avendo chiesto un aggiornamento del piano d’impresa in rapporto alla nuova durata trentennale della concessione, il Comitato di gestione avrebbe dovuto assentire il rinnovo solo a seguito della presentazione dell’aggiornamento.

XVII) “Violazione artt. 4, 5 e 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3 e 12, legge n. 241/1990. Violazione art. 37, cod. nav. Violazione art. 18, reg. cod. nav. Violazione art. 16, d.lgs. n. 59/2010. Violazione art. 4, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 10, 12 e 13, direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 37, d.l. n. 201/2011. Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione art. 97 Costituzione. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

Le numerose condizioni e prescrizioni imposte dal Comitato di gestione comporterebbero il sostanziale stravolgimento della domanda di concessione e del sotteso equilibrio economico-finanziario.

Con il secondo ricorso aggiuntivo, notificato il 2 maggio 2022 e depositato il successivo 11 maggio, Superba S.r.l. ha impugnato alcuni atti del procedimento conosciuti all’esito di accesso documentale e la concessione provvisoria rilasciata a Terminal Rinfuse Genova S.r.l. in data 22 dicembre 2021, deducendo i seguenti motivi:

XVIII) “Invalidità in via derivata”.

La concessione provvisoria sarebbe viziata per illegittimità derivata dai vizi degli atti gravati con il ricorso principale e con i primi motivi aggiunti.

XIX) “Violazione artt. 4, 5 e 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3 e 12, legge n. 241/1990. Violazione art. 37, cod. nav. Violazione art. 18, reg. cod. nav. Violazione art. 4, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 10, 12 e 13, direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 37, d.l. n. 201/2011. Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione art. 97 Costituzione. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

La lettura degli atti acquisiti mediante accesso documentale confermerebbe che, nel corso del procedimento, Terminal Rinfuse Genova S.r.l. aveva introdotto significative modifiche dei contenuti della domanda originaria, tali da renderla inammissibile o, perlomeno, da imporre una nuova pubblicazione della domanda nella versione modificata.

XX) “Violazione artt. 4, 5 e 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3 e 12, legge n. 241/1990. Violazione art. 37, cod. nav. Violazione art. 18, reg. cod. nav.. Violazione art. 16, d.lgs. n. 59/2010. Violazione art. 4, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 10, 12 e 13, direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 37, d.l. n. 201/2011. Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione art. 97 Costituzione. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

La ricorrente ripropone le censure sollevate con il sedicesimo motivo.

Con il terzo ricorso aggiuntivo, notificato il 21 aprile 2023 e depositato il successivo 27 aprile, Superba S.r.l. ha impugnato la concessione demaniale marittima rilasciata a Terminal Rinfuse Genova S.r.l. in esecuzione della deliberazione del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale gravata con i primi motivi aggiunti;
la ricorrente deduce quanto segue:

XXI) “Invalidità in via derivata”.

L’atto conclusivo del procedimento sarebbe viziato per illegittimità derivata dai vizi della delibera “a monte” e degli altri atti già gravati con il ricorso principale e con i precedenti ricorsi aggiuntivi.

XXII) “Violazione artt. 4, 5 e 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3 e 12, legge n. 241/1990. Violazione art. 37, cod. nav. Violazione art. 18, reg. cod. nav. Violazione art. 4, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 10, 12 e 13, direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 37, d.l. n. 201/2011. Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione art. 97 Costituzione. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

Il rilascio del titolo concessorio pluriennale si porrebbe in contraddizione con le precedenti determinazioni mediante le quali l’Autorità di sistema portuale, tenendo conto della pendenza delle domande a suo tempo presentate da Superba S.r.l., aveva consentito solamente occupazioni provvisorie di breve durata di altre aree comprese nello stesso compendio.

XXIII) “Violazione artt. 4, 5 e 18, legge n. 84/1994. Violazione artt. 3 e 12, legge n. 241/1990. Violazione art. 37, cod. nav. Violazione art. 18, reg. cod. nav. Violazione art. 16, d.lgs. n. 59/2010. Violazione art. 4, d.lgs. n. 50/2016. Violazione artt. 10, 12 e 13, direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 37, d.l. n. 201/2011. Violazione deliberazione A.R.T. n. 57/2018. Violazione art. 97 Costituzione. Disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione”.

La ricorrente ripropone le censure sollevate con il sedicesimo e con il ventesimo motivo.

Si sono costituite per resistere al ricorso e ai motivi aggiunti l’Autorità di sistema portuale e la controinteressata Terminal Rinfuse Genova S.r.l.

Le parti resistenti prendono posizione nel senso dell’infondatezza delle censure ex adverso dedotte e sollevano varie eccezioni preliminari.

In particolare, l’Autorità di sistema portuale rileva che l’eventuale annullamento degli atti comportanti l’assentimento delle aree demaniali alla Società controinteressata non apporterebbe alcun vantaggio concreto alla ricorrente la quale, intendendo insediare in parte delle stesse aree attività incompatibili con la vigente disciplina del piano regolatore portuale, non può comunque aspirare al rilascio di alcun titolo concessorio. Il ricorso, comunque, sarebbe divenuto improcedibile a seguito dell’ulteriore domanda di concessione presentata da Superba S.r.l. il 15 settembre 2021 relativamente alle aree di ponte Somalia e delle determinazioni con le quali l’Amministrazione ha ritenuto di proseguire solo quest’ultimo procedimento.

Ad avviso della controinteressata, il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione ad agire, poiché Superba S.r.l. non è concessionaria di alcuna area nel porto di Genova, non è un imprenditore concorrente e non svolge alcuna delle attività ammesse nell’Ambito portuale cui si riferisce la contestata concessione. La carenza di legittimazione processuale discenderebbe anche dal fatto che la ricorrente, pur avendone la possibilità, non ha presentato alcuna domanda di concessione concorrente. Infine, il ricorso sarebbe divenuto improcedibile sia in ragione dell’abbandono delle originarie opzioni rilocalizzative, conseguenza dell’opzione esercitata a favore del sito di ponte Somalia, sia a causa della sopravvenuta incompatibilità di tali opzioni con il progetto di riempimento dell’antistante bacino approvato dall’Autorità di sistema portuale.

Previo deposito di memorie conclusionali e di replica, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 11 ottobre 2023 e, all’esito, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Superba S.r.l. ha presentato reiterate domande di concessione riguardanti diverse aree demaniali del porto di Genova nelle quali intenderebbe trasferire i depositi di prodotti chimici attualmente ubicati nel sito di Genova-Multedo:

1) una prima domanda, formulata il 31 luglio 2017, era riferita ad un compendio sito in calata Concenter e aree limitrofe, per un’estensione totale di circa 62.000 mq;

2) in pari data veniva presentata, in via subordinata rispetto alla prima, una domanda di concessione relativa ad aree site in ponte San Giorgio aventi superficie complessiva di circa 52.000 mq;

3) nel 2020, Superba S.r.l. presentava una nuova domanda relativa ad aree di ponte Nino Ronco cui ha successivamente rinunciato in modo espresso;

4) infine, in data 15 settembre 2021, la ricorrente chiedeva l’assegnazione di aree demaniali aventi un’estensione di circa 77.000 mq nel sito di ponte Somalia: per effetto dell’adeguamento tecnico-funzionale approvato con deliberazione del 15 dicembre 2021, la collocazione dei depositi di prodotti chimici in tale sito risulterebbe compatibile con la disciplina del piano regolatore portuale.

Superba S.r.l., quindi, ha presentato una serie di ricorsi (oltre a quello in trattazione, sono chiamati all’odierna udienza pubblica i ricorsi nn. 396/2018, 455/2019, 679/2020 e 4/2021) con cui, al fine di salvaguardare le opzioni rilocalizzative contenute nelle domande di concessione presentate nel 2017, mira sostanzialmente a paralizzare le iniziative che, secondo la sua valutazione, potrebbero determinare una situazione di fatto contrastante con la futura assegnazione dei compendi di calata Concenter o di ponte San Giorgio. Le impugnative sono state implementate attraverso numerosi ricorsi aggiuntivi, sebbene le domande del 2017, anche se non fatte oggetto di formali rinunce, fossero pacificamente divenute recessive rispetto alla nuova opzione esercitata in favore della ricollocazione degli impianti nel sito di ponte Somalia.

Nel presente giudizio, la ricorrente ha impugnato gli atti della procedura comparativa relativa al rinnovo della concessione già assentita a Terminal Rinfuse Genova S.r.l. ed efficace fino al 31 dicembre 2020, avente ad oggetto un compendio di complessivi 97.803 mq che comprende anche una parte delle aree indicate nelle domande di concessione del 2017.

Le parti resistenti eccepiscono che il ricorso e i motivi aggiunti sarebbero inammissibili perché Superba S.r.l. è priva di legittimazione e interesse ad agire;
inoltre, esse rilevano che la successiva domanda di concessione relativa al sito di ponte Somalia avrebbe fatto venir meno l’interesse a coltivare la presente impugnazione.

La prima condizione dell’azione di cui viene eccepita la carenza, ossia la legittimazione a ricorrere, è garantita dalle predette domande di concessione che indicavano anche aree oggetto della contestata procedura comparativa: tali istanze, sebbene risalenti nel tempo e divenute del tutto recessive rispetto all’opzione esercitata nel 2021 a favore del sito di ponte Somalia, non hanno formato oggetto di espressa rinuncia e, pertanto, valgono tuttora a definire la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto a quella del quisque de populo , determinando la sussistenza della legittimazione ad agire in capo alla ricorrente.

Se individuano la legittimazione ad agire, tuttavia, le domande di concessione non valgono di per sé a dimostrare anche la sussistenza dell’interesse al ricorso, condizione dell’azione distinta e autonoma che, per pacifica giurisprudenza, sottende una lesione attuale alla situazione soggettiva azionata in giudizio e un vantaggio concreto ritraibile dall’eventuale pronuncia favorevole.

Nel caso in esame, le circostanze allegate da Superba S.r.l. non sono sufficienti a strutturare l’interesse al ricorso, poiché non configurano l’esistenza di lesioni attuali e concrete alla sua sfera giuridica, ma solo l’eventualità che gli atti impugnati possano “ determinare una situazione in contrasto con l’assetto prefigurato ” attraverso le più volte citate domande di concessione, risultando potenzialmente ostativi al trasferimento dei depositi di prodotti chimici nelle aree di calata Concenter o, in via subordinata, in quelle di ponte San Giorgio.

Parte ricorrente prospetta, quindi, una situazione futura e ipotetica, come tale non idonea a configurare l’esistenza di alcun danno concreto, immediato e attuale cagionatole dagli atti della procedura comparativa e dalla nuova concessione rilasciata alla controinteressata.

In ogni caso, è dirimente rilevare che l’eventuale annullamento degli atti impugnati non sarebbe in grado di arrecare alcun vantaggio (e neppure l’aspettativa di un vantaggio attuale e diretto) all’interesse sostanziale della ricorrente la quale aspira all’insediamento di attività che, allo stato, non sono compatibili con la disciplina del piano regolatore portuale, laddove esclude dall’Ambito interessato dalle domande di Superba S.r.l. la funzione C5 (“operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio rinfuse liquide”).

Non essendo medio tempore intervenuta alcuna scelta pianificatoria coerente alle proposte della ricorrente, pertanto, essa non potrebbe attualmente aspirare, anche nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, al conseguimento di titoli concessori sulle aree assentite alla controinteressata, sicché non è rilevabile il requisito dell'attualità dell’interesse ad agire.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e tale statuizione involge inevitabilmente anche la domanda incidentale di accesso ai documenti della procedura comparativa.

La particolarità della fattispecie esaminata induce a compensare le spese di giudizio.

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