TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-10-23, n. 202315630

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-10-23, n. 202315630
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315630
Data del deposito : 23 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2023

N. 15630/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05130/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5130 del 2019, proposto da:
R C, A C, O C, C C, M C, A C, S C, R R, A R, I R, V G, D G, M G, M G, D P, A P, U P, U S, A M, M M, A M, G P, G P, F M, T M, P M, rappresentati e difesi dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la declaratoria

di illegittima occupazione dell’area di proprietà in relazione al procedimento espropriativo di cui in narrativa del ricorso e per il risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato a Roma Capitale e tempestivamente depositato in data 30.4.2019, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale per la condanna dell’Amministrazione, previa dichiarazione dell'illegittimità e/o illiceità dell'occupazione, operata sulle aree di proprietà dei ricorrenti e contraddistinte in catasto ai fogli 600 e 603 per la realizzazione di opere afferenti all’attuazione del Piano di Zona 14 ‘Tiburtino Nord’ (comparto c8a).

2. In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato quanto segue:

- i medesimi sono comproprietari, ciascuno pro quota, dei beni immobili, siti nel Comune di Roma, in località Tiburtino Nord (quartiere Pietralata e zone limitrofe) identificati al catasto del medesimo Comune nei fogli 600 e 603, con mappali vari;

- i terreni in questione sono stati interessati dal procedimento espropriativo avviato dal Comune resistente per la realizzazione di opere di pubblica utilità, a seguito della delibera consiliare n. 7218 del 07.08.1985;

- a seguito dell’apposita delibera autorizzativa dell’occupazione temporanea (delibera giuntale n. 635 del 14.03.1995), veniva effettuata l’immissione in possesso a beneficio del Comune;

- a fronte dell’occupazione dei fondi di proprietà, e nonostante la realizzazione dell’opera di pubblica utilità, il Comune non ha emanato il decreto di espropriazione, necessario per la valida conclusione della procedura espropriativa, perdurando quindi allo stato l’occupazione illegittima a danno degli odierni istanti;

- i ricorrenti hanno pertanto adito questo Tribunale, instando per il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima occupazione dei fondi interessati;

- in particolare, la parte ricorrente chiede di:

- dichiarare avvenuta da parte di Roma Capitale l'occupazione delle aree di proprietà dei ricorrenti e la loro irreversibile trasformazione;

- ordinare a Roma Capitale di adottare il definitivo provvedimento di esproprio;

- condannare Roma Capitale a pagare le indennità di espropriazione come determinate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.1556 del 23.07.1997 ed accettate dai ricorrenti, previa rivalutazione e interessi, ovvero a risarcire il danno per perdita della proprietà o per illegittima occupazione, nella misura precitata o nella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi.

3. I ricorrenti, in forza di quanto precede, contestano dunque la conseguente illegittimità dell’occupazione, con ogni conseguenza di legge, anche risarcitoria.

4. Roma Capitale si è costituita in giudizio in data 8.5.2019, per resistere al ricorso.

5. Con ordinanza collegiale n.10279/2023, pubblicata il 19.7.2022, e successivamente rimodulata quanto ai termini di definizione del procedimento, il Tribunale disponeva verificazione, incaricando della relativa incombenza il Responsabile dell’Ufficio Provinciale di Roma-Territorio dell’Agenzia delle Entrate, ovvero un suo delegato, allo scopo di accertare la effettiva superficie di suolo allo stato occupata da Roma Capitale in relazione al terreno in premessa, come meglio identificato nel ricorso introduttivo, di proprietà dei ricorrenti. Contestualmente, si ordinava a Roma Capitale il deposito del verbale di immissione in possesso.

La relazione di verificazione veniva quindi depositata in giudizio in data 20.7.2023, mentre Roma Capitale, in data 28.3.2023, ha depositato il verbale di immissione in possesso redatto il 15.5.1995.

6. All’udienza del giorno 11 ottobre 2023 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Occorre peraltro dare atto che le parti hanno manifestato sostanziale assenso rispetto alle evidenze palesate nella relazione di verificazione, di cui infra, evidenziando peraltro che, ai fini del presente giudizio, occorrerebbe scorporare la porzione occupata dalla Chiesa di Sa Vincenzo Pallotti, non pertinente né a Roma Capitale né, in ogni caso, alla procedura espropriativa attivata con delibera n.7218/85.

7. La controversia in esame ha origine dall’occupazione dei fondi di proprietà dei ricorrenti nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, a causa della mancata adozione del provvedimento conclusivo del procedimento (decreto di esproprio) nel termine quinquennale stabilito dalla legislazione di settore ratione temporis vigente (art. 20, co.2 L.n.865/71), e in carenza, naturalmente, di atti traslativi di natura contrattuale intervenuti fra le parti.

La fattispecie sopra delineata è comunemente rubricata sotto il nome di occupazione acquisitiva.

Dalla documentazione versata in atti si evince che il Comune resistente ha dato corso, con delibera n. 7218 del 7/08/1985 ad una procedura espropriativa finalizzata all’attuazione del Piano di Zona “Tiburtino Nord”. Successivamente, con delibera giuntale n. 635 del 14.03.1995 ha approvato l’occupazione temporanea d’urgenza dei siti di interesse per gli odierni ricorrenti, senza che la procedura espropriativa sia stata ritualmente conclusa mediante l’adozione del decreto di esproprio.

Secondo quanto risulta dalla relazione di verificazione, il Piano di zona è stato attuato con la realizzazione delle opere di pubblica utilità ivi analiticamente individuate (viabilità, verde pubblico ecc.).

8. La pretesa dei ricorrenti è fondata, nei limiti e nei termini di seguito esplicati.

Nella fattispecie in esame, è infatti incontestato che, a fronte dell’immissione in possesso e della conseguente occupazione, Roma Capitale non ha mai adottato alcun decreto d’esproprio, ossia l’atto acquisitivo della proprietà, da parte dell’ente pubblico, al culmine del procedimento ablatorio.

Le circostanze sopra rilevate, se non valgono ad elidere la giurisdizione (esclusiva) del G.A., in applicazione di quanto stabilito dall’art.133, co.1, lett. g) cpa, purtuttavia, in termini sostanziali, consentono di acclarare l’illegittima del procedimento, anche ai fini restitutori e risarcitori.

9. Allo stato attuale delle acquisizioni giurisprudenziali, l’istituto dell’occupazione sine titulo (acquisitiva piuttosto che usurpativa) può dirsi ormai tramontato, quale fattispecie idonea a determinare la perdita del bene in capo al soggetto inciso dall’illecito, soprattutto sulla scorta delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo (v. sentenza

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