TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2013-05-13, n. 201302461

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2013-05-13, n. 201302461
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201302461
Data del deposito : 13 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03349/2012 REG.RIC.

N. 02461/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03349/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3349 dell’anno 2012, proposto da:
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., in persona del procuratore speciale avv. M G, rappresentata e difesa dagli avv.ti A F e E F, con i quali è legalmente domiciliato presso la Segreteria del Tar Campania-Napoli;

contro

Comune di Valle di Maddaloni, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A P, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al v.le Campi Flegrei n. 21, presso lo studio dell’avv. Letana R;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota prot.n. 2785 del 12 giugno 2012, di diniego dell’istanza autorizzatoria prot. n. 1257 del 16.3.2012, volta alla installazione di una SRB nel Comune di Valle di Maddaloni – cod. sito CE 4423 (diniego fondato sull’assunto che il Regolamento approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 11/2012 vieterebbe l’installazione degli impianti a meno di Km. 1 dalle zone mediamente abitate, ed in quanto l’ente starebbe provvedendo all’adozione di uno specifico Piano di localizzazione);

- del presupposto Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e, specificamente, dell’art. 4, nonché della delibera di approvazione del Commissario Straordinario n° 11/2012;

- di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Valle di Maddaloni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. M M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso, notificato il 5 luglio 2012 e depositato il successivo 18 luglio, la Ericsson Telecomunicazioni s.p.a., ha esposto:

- che essa società (in forza di specifico accordo intercorso con la H3G s.p.a., licenziataria del Ministero delle Comunicazioni per l’erogazione sul territorio nazionale del servizio pubblico di telefonia mobile con tecnologia UMTS) aveva presentato al Comune di Valle di Maddaloni, in data 16.3.2012, un’istanza autorizzatoria (acquisita al protocollo comunale con il n. 1257), ai sensi dell’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003, finalizzata, nel quadro della strutturazione di una autonoma rete radiomobile, alla realizzazione di un impianto per telecomunicazioni da ubicarsi alla via Sannitica, su lotto di terreno identificato catastalmente con la p.lla 5438 del foglio 8;

- che, con nota prot. n. 2785 datata 12 giugno 2012, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Valle di Maddaloni aveva comunicato al reiezione della presentata istanza autorizzatoria con la seguente motivazione: “ l’art. 4 del Regolamento approvato con delibera del C.S. n. 11/12 prescrive il divieto assoluto di installare impianti nelle fasce di km. 1,0 dalle zone a media ed alta densità abitativa mentre l’intervento dista circa ml. 200,00dalla zona abitata classificata B1 dal vigente P.d.F.;
l’intervento è previsto ad una distanza inferiore a mt. 60,00 dalla S.P. 335 (zona D del P.d.F.);
il Comune dovrà adottare il Piano di Installazione Comunale per coniugare l’interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare eventuali rischi connessi all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
”.

Tanto esposto, la società ricorrente ha impugnato il diniego oppostole, in uno al presupposto Regolamento (e, specificamente, all’art. 4), chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione di legge - illegittimità derivata, con particolare riferimento al Decr. Leg.vo 259/2003, alla L. 36/2001, alla normativa comunitaria, alla L. 241/1990 – eccesso di potere per violazione del principio di tipicità, sviamento, illogicità manifesta, contraddittorietà: l’impugnato provvedimento, disponendo la sospensione di ogni autorizzazione in attesa dell’adozione di un Piano di localizzazione delle SRB, ostacolerebbe la realizzazione della rete nazionale di telefonia mobile voluta dalle disposizioni nazionali comunitarie;
il Comune non potrebbe bloccare sine die la realizzazione degli impianti di telefonia mobile, in attesa dell’adozione di un Regolamento che disciplini le installazioni in questione;
il potere regolamentare dei Comuni di fissare, ai sensi dell’art. 8 ult. Comma della L. 36/2001, criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non si potrebbe mai tradurre nel potere di sospendere la formazione dei titoli abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86 e 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche;

2) violazione e falsa applicazione di legge - illegittimità derivata, con riferimento alla L.36/2001, ed in particolare agli artt. 7 e 8;
al Decr. Leg.vo 259/2003, ed in particolare agli artt. 86, 87 e 93;
alla L. 166/2002, ed in particolare all’art. 41;
al D.P.C.M. 8.7.2003 – incompetenza – eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione, per sviamento, difetto di presupposti, carenza e difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento: l’impugnato provvedimento maschererebbe la volontà di intervenire sulla disciplina della salute dei cittadini, compito in ordine al quale il Comune sarebbe sprovvisto di competenze;
il Comune non potrebbe, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edlizia-urbanistica, adottare misure costituenti nella sostanza una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato (ovvero introdurre distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata di persone, o al centro cittadino);

3) violazione e falsa applicazione della L. 241/1990 e succ. modif. e integraz., anche con riferimento all’art. 10 bis;
del Decr. Leg.vo 259/2003;
della L. 36/2001 – illegittimità derivata – eccesso di potere per sviamento;
difetto di istruttoria;
illogicità;
violazione del principio del giusto procedimento: nella fattispecie non sarebbe stato comunicato il dovuto preavviso di diniego;

4) violazione e falsa applicazione di legge - illegittimità derivata in relazione alla disciplina prevista dal Decr. Leg.vo 259/2003, con particolare riferimento agli artt. 4 e 86 e segg.;
della L. 36/2001;
del D.P.C.M 8.7.2003;
degli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione – incompetenza- eccesso di potere per contraddittorietà;
illogicità manifesta;
difetto di istruttoria e motivazione – nullità dell’art. 4 del Regolamento che prevede criteri distanziali e fasce di rispetto per l’installazione delle SRB, e conseguente nullità del provvedimento di diniego che si richiama allo stesso: l’impugnato diniego sarebbe illegittimo in quanto le richiamate disposizioni del Regolamento comunale costituirebbero illegittime limitazioni alla localizzazione (poiché fondate sulla base di criteri distanziali generici ed eterogenei);
neppure il diniego avrebbe potuto essere giustificato in riferimento ad esigenze di tutela della salute della popolazione del Comune, essendo la materia della salute pubblica inerente all’esposizione ai campi elettromagnetici riservata alla competenza dello Stato;
neppure si porrebbe un problema di distanza da strade, rientrando le installazioni de quibus tra le opere di urbanizzazione primaria;
il criterio localizzativo stabilito dal Comune non sarebbe neppure rispettoso dei principi di ragionevolezza e di equo contemperamento degli interessi pubblici in gioco, poiché, precludendo del tutto il posizionamento delle installazioni in questione nel centro abitato, renderebbe impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per telecomunicazioni;

5) IN ORDINE ALLADISCIPLINA GENERALE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.S. N. 11/12 – violazione e falsa applicazione della L. 36/2001, con particolare riferimento agli artt. 4 e 8;
violazione del D.P.C.M. 8.7.2003;
violazione dell’art. 1 L. 59/1997 nonché del Decr. Leg.vo 112/1998;
violazione e falsa applicazione del Decr. Leg.vo 259/2003 con particolare riferimento agli artt. 4, 86 e segg.;
violazione e falsa applicazione della L. 241/1990 e succ. modif. e integraz.;
violazione degli artt. 3, 41, 2 e 97 Costituzione – illegittimità deriva – incompetenza – eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà ed illogicità manifesta, nonché per difetto assoluto di istruttoria e motivazione: il codice delle comunicazioni elettroniche sarebbe stato emanato in attuazione di direttive comunitarie che, nella materia dell’installazione degli impianti di telecomunicazione, avrebbero stabilito, tra i criteri da seguire, quelli della semplificazione, della trasparenza, della non discriminazione e della tempestività;
il potere regolamentare dei Comuni non potrebbe riguardare la tutela igienico-sanitaria, assicurata dalla fissazione, ad opera dello Stato, di inderogabili livelli massimi di esposizione;
non sarebbe possibile per il Comune limitare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile solo in alcune zone del territorio (in particolare solo su aree pubbliche);
il reale fine perseguito con il Regolamento del Comune di Valle di Maddaloni sarebbe quello della tutela della salute pubblica;
l’art. 4 del Regolamento comunale porrebbe divieti di installazione illegittimi, in quanto generici ed eterogenei;
l’art. 6 del Regolamento sarebbe pure illegittimo, in quanto richiedente il previo rilascio di un permesso di costruire per le SRB (mentre il titolo edilizio sarebbe assorbito nella autorizzazione ex art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003) e del parere ARPA (alla stregua della normativa generale invece necessario soltanto per l’attivazione degli impianti), nonché per il consentire la possibilità per l’ente pubblico di richiedere integrazioni documentali nel termine di gg. 30 (anziché di gg. 15, come previsto dal Decr. Leg.vo 259/2003);
l’art. 6 sarebbe parimenti illegittimo in quanto imporrebbe di adeguare gli impianti già esistenti alle sopravvenute disposizioni regolamentari, e costituirebbe altresì violazione delle competenze statali in materia.

In data 24 agosto 2012 si è costituito in giudizio il Comune di Valle di Maddaloni, contestando la fondatezza del gravame proposto da controparte, e concludendo per la sua reiezione.

Con ordinanza n. 1230/2012 del 6.9.2012, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla società ricorrente, sospendendo in via interinale l’efficacia degli atti oggetto di gravame.

Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è l’atto con cui, a seguito della presentazione, da parte della società ricorrente, di una istanza autorizzatoria ai sensi dell’art. 87 Decr. Leg.vo 239/2003 (prot. n. 1257 del 16.3.2012) per l’installazione di un impianto di telefonia mobile alla via Sannitica, su terreno identificato catastalmente con la p.lla 5438 del foglio 8 (cod. sito CE 4423), il Comune di Valle di Maddaloni ha, con nota prot. n. 2785 del 12.6.2012, opposto un diniego fondato sulla seguente motivazione: << -l’art. 4 del Regolamento approvato con delibera del C.S. n. 11/2012 prescrive il divieto assoluto di installare impianti nelle fasce di km. 1,0 dalle zone “a media ed alta densità abitativa”, mentre l’intervento dista circa ml. 200,00dalla zona abitata classificata “B1” dal vigente P.d.F.;
-l’intervento è previsto ad una distanza inferiore a mt. 60,00 dalla S.P. 335 (zona “D” del P.d.F.);
-il Comune dovrà adottare il Piano di Installazione Comunale per coniugare l’interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare eventuali rischi connessi all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
>>.

Oggetto di impugnazione sono, altresì, più prescrizioni del Regolamento Comunale per l’insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni radiotelevisive e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, e, tra queste, specificamente, l’art. 4 (laddove, tra l’altro, “ è fatto divieto di installazione di impianti su ospedali, edifici adibiti a culto, strutture socio-sanitarie, strutture assistenziali, scuole ed asili nido, strutture sportive ed immobili di valore storico-architettonico e monumentale ”, ed altresì è prescritto che “ le aree con divieto assoluto alle installazioni sono: le zone a media ed alta densità abitativa, le fasce di km. 1,0 dalle zone predette, le aree soggette a verde pubblico attrezzato ”), poiché posto a base del diniego opposto.

Così sommariamente delineato l’oggetto del giudizio, è, in punto di diritto, opportuno porre in luce che, per consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n° 5044 del 17.10.2008;
Cons. di Stato sez. VI, n° 1767 del 21.4.2008;
Cons. di Stato sez. VI, n° 889 del 28.2.2006;
Cons. di Stato sez. VI, n° 4159 del 5.8.2005;
T.A.R. Abruzzo-Pescara n° 886 del 6.11.2008;
T.A.R. Basilicata n° 140 del 30.4.2008;
T.A.R. Campania-Napoli n° 1890 del 4.4.2008;
T.A.R. Campania-Napoli n° 1480 del 21.3.2008;
T.A.R. Campania-Napoli n° 9325 del 25.6.2008), l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile risulta compiutamente disciplinata, con normativa speciale, dall’art. 87 Decr. Leg.vo 259/2003, il quale prevede che tutte le problematiche coinvolte, ivi comprese quelle edilizie, vengano valutate nell’ambito di un unico procedimento (attivato dall’interessato con istanza di autorizzazione o D.I.A.);
ed altresì come, sempre il citato art. 87, al co. 9 stabilisca che “ Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al co. 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ”, mentre al precedente co. 5 è precisato che “ Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al co. 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’intervenuta integrazione documentale ”.

Altresì, va sottolineato come per giurisprudenza consolidata (cfr. T.A.R. Basilicata n° 633 del 26.9.2008;
T.A.R. Campania-Salerno n° 1942 del 16.6.2008;
T.A.R. Sicilia-Catania n° 256 del 14.2.2008;
T.A.R. Campania-Napoli n° 1888 del 12.3.2008;
T.A.R. Veneto n° 1283 del 23.4.2007;
T.A.R. Campania-Napoli n° 10647 del 20.12.2006) il nulla osta dell’ARPAC non condizioni il perfezionamento del titolo abilitativo, dovendo la sua acquisizione soltanto precedere l’attivazione dell’impianto.

Ancora, va evidenziato come l’art. 86 co. 3° Decr. Leg.vo 259/2003 stabilisca che “ Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria cui all’art. 16 co. 7 del D.P.R.

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