TAR Napoli, sez. III, sentenza 2012-10-23, n. 201204190

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2012-10-23, n. 201204190
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201204190
Data del deposito : 23 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01218/2007 REG.RIC.

N. 04190/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01218/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1218 del 2007, proposto da:
Scognamiglio Gennaro, rappresentato e difeso dagli avv. G M, Cinzia Eposito, con domicilio eletto presso l’avv. G M in Napoli, via Imparato, 29 c/o Avv. Fratini;

contro

Comune di Pomigliano D'Arco, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

diniego sanatoria edilizia prot. n.7377 del 19.12.2006 relativa a locale destinato ad attivita' commerciale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 5 luglio 2012 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con il ricorso in epigrafe la ricorrente impugna il provvedimento n. 7378 del 19.12.2006 con il quale il Comune di Pomigliano d’Arco ha negato la sanatoria edilizia richiesta ex art. 32 del D.L. n. 269/2003 per omessa allegazione all’istanza delle attestazioni del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori come previsto dall’art. 32, comma 32 della L. n. 326/2003.

Non si costituiva in giudizio il Comune di Pomigliano d’Arco e alla pubblica Udienza del 5.7.2012 sulle conclusioni delle parti il ricorso è stato ritenuto in decisione.

2.1. Il gravame è affidato ad un unico motivo con cui si rubrica violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 L. n. 241/1990 e dell’art. 32, comma 32 della l. n. 326/2003 nonché eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, difetto di motivazione.

Parte ricorrente si duole al riguardo che il provvedimento non abbia tenuto conto che l’attestazione del versamento dell’oblazione, seppur non allegata all’atto di presentazione dell’istanza perché smarrita, è stata tuttavia allegata alla memoria di osservazioni prodotta a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda ex art. 10-bis, L. n. 241/1990, norma che consentirebbe, nella tesi della ricorrente, anche l’integrazione documentale.

Sarebbe inoltre illegittimo il provvedimento nella parte in cui non ha dato conto in motivazione dell’avvenuta presentazione delle osservazioni e non si è pronunciato sulle stesse.

2.2. A parere del Collegio la censura è infondata.

Invero, l’attestazione di pagamento dell’oblazione deve essere obbligatoriamente allegata al’istanza di sanatoria, a pena di decadenza.

Dispone, infatti, l’art. 32, comma 2 del D.L. n. 269/2003, convertito con L. n. 326/2003 che “La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004”.

Ne consegue che la produzione ed allegazione all’istanza di sanatoria edilizia dell’attestazione di versamento dell’oblazione deve avvenire a pena di decadenza e non è consentita l’allegazione postuma, sia pure in esito al preavviso di diniego.

2.3. Parimenti non condivisibile è la doglianza con cui parte ricorrente lamenta l’omessa indicazione delle ragioni che inducevano a disattendere le osservazioni procedimentali spiegate in seguito alla trasmissione del preavviso di rigetto ex art. 10 – bis, l. n. 241/1990, atteso che anche la radicale omissione dell’incombente in parola non può costituire causa di annullamento giudiziale del provvedimento a mente dell’art. 21 – octies della legge sul procedimento, tutte le volte in cui il provvedimento finale abbia contenuto vincolato, di talché la partecipazione procedimentale non potrebbe condurre all’adozione di un provvedimento dal contenuto diverso da quello in concreto adottato.

La giurisprudenza ha infatti a più riprese affermato l’irrilevanza dell’omissione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in caso di atti vincolati.

Si è infatti precisato che “La comunicazione di preavviso di diniego nei procedimenti ad istanza di parte deve ritenersi assoggettata alle stesse regole valevoli per la comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente superamento del vizio formale in questione nelle ipotesi, come quella in esame in cui il provvedimento risulti avere un contenuto vincolato o comunque tale da non poter essere diverso rispetto a quello concretamente emanato” (T.A.R. Toscana, Sez. III, 19 dicembre 2008 , n. 4154;
in terminis anche Consiglio di Stato, sez. V, 28 luglio 2008 , n. 3707;
T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 17 aprile 2008, n. 1000).

In definitiva, alla luce delle considerazioni finora svolte il ricorso si profila infondato e va conseguentemente respinto.

Non luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.

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