TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2010-07-28, n. 201009032
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N. 09032/2010 REG.SEN.
N. 01202/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
-sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2010, proposto da S O, rappresentata e difesa dall'avv. M M, con domicilio eletto presso il suo studio, in Palermo, via Liberta' 56;
contro
Comune di Partitico, in persona del Sindaco P.T., non costituito in giudizio,
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della ingiunzione e demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi n. 15 del 21.4.10;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 il Presidente dott. Nicolo' Monteleone e udito il difensore della ricorrente, come specificato nel verbale;
Avvisata la stessa parte ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, è stata impugnata l’ordinanza n. 39 del 18 marzo 2010, con la quale il Comune di Partinico ha ingiunto la demolizione di opere edilizie abusive.
Come risulta dagli atti allegati al ricorso, la ricorrente in data 13 maggio 2010, ha presentato, per dette opere, apposita istanza di autorizzazione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 T.U. n. 380/2001 (ex art. 13 della legge n. 47/1985).
Osserva il Collegio che, secondo costante giurisprudenza di questo Tribunale (fra le tante, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 16 marzo 2004, n. 499, 15 maggio 2007, n. 1361, 24 ottobre 2008, n. 1287;Sez. III, 5 maggio 2005, n. 689;Catania, Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2424), la presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia, anteriormente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione (o del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per abusi edilizi) produce l'effetto di rendere inammissibile l'impugnazione stessa, per carenza di interesse, in quanto dall’istanza consegue la perdita di efficacia di tale ordinanza ed il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dalla domanda di sanatoria, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr., altresì, Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 1997, n. 3563;sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377;C.G.A. 27 maggio 1997, n. 187; T.A.R. Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2024;T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154;T.A.R. Campania, Sez. III, 2 marzo 2004, n. 2579;sez.IV, 18 marzo 2005, n. 1835;T.A.R. Sicilia, sez. II, 16 marzo 2004, n. 499, 16 luglio 2008, n. 921);
Pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio proposto successivamente all'istanza di concessione e/o autorizzazione in sanatoria, è inammissibile per carenza di interesse, “spostandosi” l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento medesimo, all'eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2000, n. 4305;T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 16 marzo 1991, n. 67, Palermo, Sez. II, 27 marzo 2002, n. 826;T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5559;T.A.R. Lazio, sez. II ter, 4 novembre 2005, n. 10412), in seguito al quale l’Amministrazione è tenuta ad emanare nuove misure sanzionatorie, con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere (in tal senso, T.A.R. Lazio, sez. II, 17 gennaio 2001, n. 230;T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2424;T.A.R. Campania, sez. IV, 26 luglio 2002, n. 4399;T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 17 maggio 2005, n. 751, 20 gennaio 2010, n. 588;sez. III, 11 luglio 2005, n. 1197).
Ora, applicando siffatti principi alla controversia in esame, nella quale la presentazione dell’istanza di sanatoria precede la proposizione del presente ricorso (depositato il 7 luglio 2010), deve dichiararsi l'inammissibilità dell’impugnativa, stante l'originaria carenza di interesse, da parte della ricorrente, al conseguimento di una qualche decisione avverso gli atti impugnati, destinati comunque ad essere sostituiti dalle nuove sanzioni conseguenti al rigetto della proposta istanza.
Non essendosi costituito il Comune intimato, nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio;