TAR Latina, sez. I, sentenza 2016-04-04, n. 201600207
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00207/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00744/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 744 del 2015, proposto da:
Fraem Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio eletto in Latina, corso Giacomo Matteotti, 208;
contro
Acqualatina Spa, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avv.ti T F e Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina Via A. Doria, 4;
nei confronti di
Impresa Edile Individuale di S. Molinaro, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Elefante e Mariangela Di Giandomenico, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, Via A. Doria, 4;
per l'annullamento
previa sospensiva,
degli atti e provvedimenti contestati in parte qua, relativi alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi da eseguirsi nel territorio dell’ATO 4 – Lazio Meridionale – Area Nord, fra i quali in particolare:
1. l’aggiudicazione definitiva al controinteressato, adottata con provvedimento prot. 36917 del 29.10.2015;
2. la nota prot. 37048 del 29.10.2015, recante comunicazione della suddetta aggiudicazione definitiva;
3. con riserva di contestazione mediante motivi aggiunti di tutti i verbali di gara;
4. in via subordinata, del provvedimento di indizione della gara di cui al bando inviato alla GUUE in data 3.4.2015 e il disciplinare nella parte relativa al metodo di scelta dei contraenti, al criterio di aggiudicazione, ai criteri di valutazione delle offerte tecniche e al ricorso alla gara telematica in assenza delle condizioni normativamente previste;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato;
e per la condanna al risarcimento del danno ingiusto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Acqualatina Spa e della Impresa Edile Individuale di S. Molinaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto, il ricorso regolarmente notificato a mezzo servizio postale e depositato il 14 dicembre 2015 con cui la società Fraem Costruzioni s.r.l., classificatasi al terzo posto della graduatoria, ha impugnato gli atti in epigrafe specificati relativi alla procedura di gara indetta da Acqualatina S.p.a. per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi da eseguirsi nel territorio dell’ATO 4 – Lazio Meridionale – Area Nord;Visti, i motivi aggiunti regolarmente notificati e depositati il 14 dicembre 2015;
Visti, gli atti di costituzione in giudizio depositati il 12 gennaio 2016 dalla società Acqualatina S.p.a. e dalla Impresa Edile Idraulica Stradale Molinaro di Molinaro Salvatore;
Vista, l’ordinanza n. 11 del 14 gennaio 2016 con cui la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare;
Vista, la nota depositata l’8 febbraio 2016 con cui la ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso;
Visto, l’art. 35 comma 1 lett. c);
Rilevato, che all’udienza del 25 febbraio 2016 la controinteressata ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese del giudizio;
Ritenuto, che le spese devono seguire il principio della soccombenza virtuale posto che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente nei motivi aggiunti, il disciplinare di gara classifica il sub criterio a.3 tra i criteri di natura quantitativa e prevede per la sua valutazione la formula di calcolo “V(i)=Ra/Rmax”;