TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-08-16, n. 202313347
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Pubblicato il 16/08/2023
N. 13347/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07672/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7672 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sindaco del Comune di Bolzano, in Qualità di Ufficiale di Stato Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G A, A M, B M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio B M G in Bolzano, vicolo Gumer 7;
il Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio.
per l''ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Roma emessa nel giudizio N.R.G. 54143/2020
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame le ricorrenti in epigrafe agiscono in giudizio, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza all’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c in epigrage- pronunciata dal Tribunale di Roma, rep 23091/22 del 22/11/2022 (nell’ambito del procedimento n. R.G. 54143/2020), passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 24.1.2023 - con cui, in accoglimento della domanda, si dichiarava che le predette sono cittadine italiane, contestualmente ordinando al Ministero dell’Interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Il Comune di Bolzano si è costituito in giudizio e con memoria difensiva ha rappresentato di aver provveduto ad adempiere, nonostante dubbi sulla propria competenza ad ottemperare alla pronuncia del Tribunale di Roma, in assenza di iscrizione anagrafica (residenza) – eccependo che la cittadinanza non è il presupposto per tale iscrizione, ma piuttosto la seconda è il requisito per la trascrizione della prima – e nonostante alcune anomalie delle certificazioni richieste e della stessa ordinanza del Tribunale di Roma, dato che non risulta l’esistenza dell’avo (-OMISSIS-) in alcun registro, archivio o fondo del Comune - nemmeno tra i lavoratori temporanei e i residenti nel periodo 1880-1933- tanto che, con riferimento a tale discrepanza, l’Ufficio di Stato Civile ha effettuato una segnalazione alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 95 co. 2 DPR 396/2000. In particolare specifica di aver già provveduto alla trascrizione dell’atto di nascita e di matrimonio di -OMISSIS- alla trascrizione dell’ordinanza del Tribunale di Roma da ottemperare;di essere impossibilitato ad effettuare le comunicazioni alle autorità consolari, in quanto non indicate;di non aver potuto immediatamente trascrivere l’atto di nascita della -OMISSIS-, a causa di una dicrepanza tra le date di nascita riportate nel provvedimento e nel certificato di nascita apostillato e tradotto (in uno risultava nata nell’anno 1990 e nell’altro nel 1980), dandone comunicazione all’interessata ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990;di aver provveduto in data 26.5.2023, dopo aver ricevuto la correzione dell’atto (effettuata in data 26.5.2023), alla trascrizione dell’atto di nascita e di matrimonio anche di quest’ultima.
Con memoria di replica i ricorrenti, ribadita la competenza a provvedere del Sindaco, non quale capo dell’Amministrazione comunale, bensì in quanto Ufficiale del Governo, asseriscono che le difficoltà invocate dalla resistente sono pretestuose, insistono per la condanna alle spese della PA, essendo state costrette ad agire in giudizio per superare l’inerzia dell’amministrazione, in precedenza invano compulsata ad ottemperare con ripetute diffide.
Alla camera di consiglio dell’11.07.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Al Collegio non resta, una volta rilevato che l’Amministrazione intimata ha provveduto a dare esecuzione al provvedimento giudiziale passato in giudicato, di cui si reclama l’ottemperanza con il presente ricorso, che dare atto della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti, data la particolare complessità della vicenda esecutiva, tenuto conto altresì delle cause del rallentamento dell’attività esecutiva, riconducibili a carenze documentali, relative alle certificazioni necessarie per provvedere ai predetti adempimenti, non imputabili all’autorità procedente.