TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-09-07, n. 201600505

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-09-07, n. 201600505
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600505
Data del deposito : 7 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2016

N. 00505/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00247/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 247 del 2016, proposto da:
GI PP, rappresentato e difeso dall'avvocato Settimio Honorati, C.F. [...], con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, corso Mazzini, 107;



contro

Consiglio Notarile di Ancona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Fonti, C.F. [...], e Paolo Petrina, C.F. [...], con domicilio eletto presso ST IU in Ancona, Via Marsala, 12;



nei confronti di

AT ST e SA AM, non costituiti in giudizio;



per l’ottemperanza

alle sentenze n. 414/2015 e n. 923/2015, pronunciate dal T.A.R. per le Marche, la prima adottata in data 2/4/2015, depositata in data 22/5/15 e notificata al Consiglio Notarile il 5/6/2015, e la seconda adottata in data 5/11/2015, depositata in data 21/12/2015 e notificata in data 15/1/2016, entrambe passate in giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Notarile di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2016 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

I. Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza alle sentenze indicate in epigrafe, adducendo che la delibera del 13 gennaio 2016, con cui viene stabilito un piano di riparto del servizio di levata dei protesti nel Comune di Ancona, adottata dal Consiglio Notarile di Ancona in esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza n. 923/2015 (a sua volta pronunciata in ottemperanza alla sentenza n. 414/2015), si pone in palese violazione dell’obbligo di legge di fissare vincolanti criteri di ripartizione tra i professionisti interessati; a dire del ricorrente, infatti, detta delibera sarebbe stata adottata in elusione del giudicato del TAR, dal momento che, di fatto, non avrebbe realizzato l’obiettivo di un’equa ripartizione del servizio protesti tra i notai interessati al suo svolgimento, ma piuttosto avrebbe favorito la concentrazione del servizio stesso in capo a due soli professionisti, lasciando agli istituti di credito (ovvero quelli che rappresentano la parte più significativa in relazione al numero di protesti elevati) la libertà di scegliere il notaio a cui affidare il servizio, e ciò in spregio a quanto stabilito dalla legge e dal giudice nelle sentenze in questione.

Con il presente ricorso, quindi, parte ricorrente chiede, in via principale:

- che sia dichiarata la nullità per elusione del giudicato, ex artt. 21 septies della legge n. 241/1990 e 114, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 104/2010, delle delibere del Consiglio notarile di Ancona del 5 novembre 2015 e del 13 gennaio 2016 e dei loro allegati, nonché della lettera del Presidente del Consiglio del 6 novembre 2015;

- che il Tribunale fissi, in luogo dell’Amministrazione, i criteri di ripartizione del servizio protesti nel Comune di Ancona, anche rendendo vincolanti quelli già indicati nella Tabella C approvata dal Consiglio;

in via subordinata chiede:

- la nomina di un commissario ad acta che provveda con le stesse modalità in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione;

- la fissazione di una somma di denaro da porre a carico di quest’ultima per ogni ritardo o inosservanza successivi, nella misura di € 300,00 giornalieri, con aumento progressivo del 50% per ogni quindici giorni di ulteriore ritardo.

Si è costituito in giudizio, per resistere al

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