TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-11-14, n. 202316973

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-11-14, n. 202316973
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316973
Data del deposito : 14 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2023

N. 16973/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01125/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2018, proposto da:
IA ZA, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto ministeriale di nomina a Tenente in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissione dell'Esercito dell'1.9.16 ma acquisito ad esito di accesso agli atti il 10.11.17, nella parte in cui conferisce anzianità assoluta al 25.5.16, non riconoscendo l'anzianità connessa al servizio espletato dalla ricorrente nei ruoli degli ufficiali in ferma prefissata della Forza Armata; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente conosciuto e non, comunque connesso ivi compresi ogni altro atto di inquadramento non cognito e dove occorra il bando concorso indetto con decr. dirig,. m. 180/1D del 12.8.15.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 31.1.2018 il Ten. IA ZA - inquadrata nel ruolo speciale dell’Esercito Italiano e, all’epoca, in servizio presso il Reparto Operativo del Genio Infrastrutturale (Roma) – adiva questo TAR per l’annullamento del decreto ministeriale datato 1 settembre 2016 (doc. 1 ric.), che l’aveva nominata Tenente in servizio permanente del ruolo speciale dell’Esercito, nella parte in cui non le era stata riconosciuta l’anzianità già acquisita come Tenente dei ruoli degli Ufficiali in Ferma Prefissata dell’Esercito Italiano.

Espone la ricorrente: di avere precedentemente superato il concorso indetto con decreto dirigenziale n. 230/1D dell’11.11.2013 per la nomina ad ufficiale in ferma prefissata del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito; di essere stata nominata con decreto n. 69 del 4 marzo 2014; di essere stata, quindi, avviata a far data dal 20.6.2014 allo svolgimento dei trenta mesi di servizio.

Nel corso del servizio la stessa partecipava al concorso successivamente indetto dal Ministero della Difesa, con decreto dirigenziale n. 180/1D del 12.8.2015, per il reclutamento di complessivi n. 71 Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dell’E.I.

Anche in tale occasione si collocava utilmente nella graduatoria (14^ posizione) approvata con decreto della Direzione Generale per il Personale Militare n. 233/1D del 25 maggio 2016. Veniva quindi nominata e convocata al corso di formazione con il grado di Tenente già conseguito nel corso del precedente periodo di servizio svolto nello “status” di Ufficiale in ferma prefissata, conseguito in base al primo concorso vinto.

La doglianza della ricorrente si incentra sulla illogicità e ingiustizia manifeste che sarebbero insite nel fatto di essersi vista “azzerare” l’intera anzianità già maturata nel grado di Tenente, nel periodo di servizio svolto come Ufficiale in ferma prefissata.

La stessa sottolinea, infatti, che il “transito” in s.p.e. è avvenuto senza soluzione di continuità e non comprende perché la sua precedente carriera “a tempo determinato” non dovrebbe parimenti essere considerata ai fini dell’anzianità di ruolo, la quale, come noto, è di centrale rilevanza per i futuri sviluppi di carriera di qualsiasi Ufficiale.

Sul piano giuridico la ricorrente muove dalla previsione di cui all’art. 936, comma 3 del

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