TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-09-03, n. 201402369
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N. 02369/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02790/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto numero di registro generale 2790 del 2013, proposto da:
G T, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Magro, giusta delega in atti, con domicilio legale presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sita in Catania, alla Via Milano n. 42a;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Catania, domiciliataria in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149;
per l'esecuzione
del giudicato nascente dal decreto della Corte di Appello di Messina R.G. n. 900/2011, depositato in data 2.07.2012, avente ad oggetto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore di G T della somma di euro 3.200,000, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, a titolo di equo indennizzo ex legge n. 89/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2014 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto in epigrafe, emanato ai sensi dell’art. 2 legge n. 89/2001, oltre le spese ed interessi legali maturati successivamente alla pronuncia.
L’amministrazione resistente, nel costituirsi formalmente in giudizio, resisteva genericamente alla domanda ex adverso avanzata.
Nella camera di consiglio del 23 luglio 2014 il difensore insisteva nella domanda evidenziando che alcun pagamento solutorio era nelle more intervento.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Deve in primo luogo osservarsi che il presente ricorso è stato notificato in data 11 novembre 2013 e che la notifica della decisione della Corte d’Appello in forma esecutiva - la cui clausola è stata apposta in data 17 luglio 2012 - all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 8 luglio 2013.
Ne consegue, che al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La decisione di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, è stata depositata in originale ai sensi dell’art. 114, secondo comma, c.p.a. e risulta, dall’attestazione apposta in calce alla stessa dalla Corte di Appello di Messina in data 29 novembre 2012, che avverso la stessa non è stata proposta impugnazione.
Non risulta, viceversa, che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al decreto di cui si tratta.
E’ noto, infine, che il ricorso in ottemperanza può essere proposto anche in relazione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 2 legge n. 89/2001, in ragione della loro natura decisoria e dell’idoneità degli stessi ad acquisire efficacia di giudicato (cfr., per tutte, Cons. St., Sez. IV, n. 820/2011).
Deve, quindi, ordinarsi all’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe.
In conclusione il ricorso va accolto nei limiti sopra specificati, dovendo quindi ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare esecuzione, nei termini di cui in motivazione, al decreto in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina il Dirigente della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro presso il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro - con facoltà di delega ad altro Dirigente del medesimo ufficio - quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta.
Sono dovuti, inoltre, gli interessi legali, dal deposito della sentenza sino al soddisfo, sulla somma complessiva in quanto, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza (assolutamente prevalente dell’Amministrazione statale) e sono liquidate in dispositivo in misura ridotta attesa la serialità della presente controversia con altre identiche trattate dal medesimo difensore nell’odierna camera di consiglio.