TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2013-02-08, n. 201300627

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2013-02-08, n. 201300627
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201300627
Data del deposito : 8 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05558/2012 REG.RIC.

N. 00627/2013 REG.PROV.CAU.

N. 05558/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5558 del 2012, proposto da:


G B, B G, C S, Giuseppe D’Agostino, A R, A D M, G A, A C, F S, A L, G M D C, A V, V M, L N, F C, F T, E M C G, M P, B P, S F, S D A, M M, Rosa Lucia D’Antonio, F G, P M R, M D L, M C, S C, A G, F D E, A B, C P, M A G, V R, A R, M R, C L, G Lamina, Pasqualina Sanna, Nazzareno Troiani, Maria Angelica Contreras, Marina Scarpellini, Paola Mascioli, Patrizio Cipollini, Stefania Toscano, Maria Marcella Pezzetta, Alessio Brugnoli, Alberto Mander, David Salucci, Vittoria Anna Manolio, Matilde Padroni, Bruna Ludovici, Daniela Cuneo, Grazia Barbera, Andreina Del Vecchio, Fulvia Del Vecchio, Maria Giacomina Capobianco, Antonio Sabatini, Maria Isabella Barra, Carla Persi, Enrico Amendola, Lorenza Di Maulo, Antonella Carpentieri, Luigi Narcisi, Isabella Capriolo, Monica Spinozzi, Rita Cosentino, Graziano Pacchiarotti, Pamela Pace, Stefania Biondi, Daniela Cormaci, Mario Marsan, Alexie Von Brockdorff, Antonio Lauricella, Matteo Gni, Gianluca Vidil Adducci, Anna D’Orso, Giacomo Zumpano, Salvatore Tedesco, Simona Carnovale, Sonia Mambelli, Parisi Antonio, Federica Felici, Daniela Ventura, Patrizia Chiafalà, Annamaria Vicari, Bruno Pelaia, Filomena Venturini, Annamaria Frullani Capussela, Roberto Pilla, Claudio Cotellini, Laura D’Arpino, Giorgio Carnevali, Maria Cristina Faranda, Roberto De Rose, Anna Magnani, Monica Pier Mattei, Fabio Cavallucci, Lucia Abbazia, Fabiola Patrizia Nazzicone, Tommaso Sacco, Serena De Carlo, Stefano Billi, Fabiola Rocchi, Cristina Santi, Daniele Ferramola, Helga Moschini, Annarita Pucci, Paola De Carlini, Giuseppe Torre, Mario Bonapace, Annalisa Bizzarri, Roberto Gambino e Annunziata Capanna, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gemma Sasso ed Ettore Corsale, con domicilio eletto presso Gemma Sasso in Roma, via G. Bettolo, 17;


contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Siracusa, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

Vodafone Omnitel Nv, in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Leonardis, con domicilio eletto presso Francesco De Leonardis in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli 9;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Anna Rosaria Rossolillo, Giancarlo Beghetto, Giovanni Sartorio, Andrea Vittorio Cambiaso, Gianluca Zarrelli, Carlo Chiodo, Corrado Schiavone, Giuseppe Verga, Paolo Enrico Berini, Vittorio Labigi, Raffaella Tignanelli, Armando Pazzanese e Francesco Longo rappresentato e difeso dagli avv.ti Gemma Sasso ed Ettore Corsale, con domicilio eletto presso Gemma Sasso in Roma, via G. Bettolo, 17;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'autorizzazione ottenuta con il silenzio assenso formatasi sulla DIA presentata in data 23.1.2012 dalla Vodafone Omnitel NV;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Vodafone Omnitel Nv;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il dott. A V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- l’impianto autorizzato supera il limite d’altezza previsto dal piano di zona;

- in elusione dell’art. 105 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale l’Amministrazione non ha dato contezza ufficiale del parere negativo del Municipio XII, né ha aderito alla richiesta del medesimo di convocazione di un tavolo tecnico per invenire soluzioni alternative;

- emergono perplessità in ordine alla compiutezza dei rilievi dell’A.R.P.A. sui campi elettromagnetici, non effettuati per l’integrale funzionalità dell’impianto;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra e fermi i rilievi di contrasto con la normativa urbanistica di zona, di accogliere l’istanza di tutela cautelare con l’onere di Roma Capitale di indire una conferenza con il Municipio XII per l’individuazione di soluzioni alternative;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi