TAR Catania, sez. III, sentenza 2013-10-10, n. 201302437
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N. 02437/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01630/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2013, proposto da G M, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso lo stesso difensore in Catania, via V.Giuffrida, 37;
contro
Comune di Leonforte, n.c.;
Ufficio Centrale Elettorale per l'Elez. diretta del Sindaco e del Cons. Com. del Comune di Leonforte, Assessorato alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Reg. Sicil., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
R D S, rappresentato e difeso dagli avv. P D L, A C, con domicilio eletto presso il primo difensore, in Catania, viale A. De Gasperi 93;
Lista Unione di Centro – U.D.C., n.c.;
per l'annullamento
"1) del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Leonforte (EN) tenutasi il 9 e 10 giugno 2013, nelle parti d'interesse ed in particolare a) nelle parti in cui viene ammessa all'assegnazione dei seggi la lista «Unione di Centro», che al contrario andava esclusa per mancato superamento della soglia di sbarramento del 5 % dei «voti validi»;b) nelle parti in cui, in conseguenza, si tiene conto dei 448 voti attribuiti alla lista «Unione di Centro», ai fini della determinazione della cifra elettorale e dei quozienti elettorali del gruppo di liste collegate al candidato Sindaco Salvatore Conoscenti;c) nelle parti in cui, per l'effetto, si attribuiscono 5 seggi anziché 4 al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco Salvatore Conoscenti, di cui l alla lista «Unione dì Centro», cui al contrario non ne spetta alcuno;d) nelle parti in cui, per converso, si attribuiscono 6 seggi anziché 7 al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco Francesco Sinatra;e) nelle parti in cui, per l'effetto, si attribuisce soltanto 1 seggio alla lista «Movimento Politico dei Cittadini», cui invece spettano 2 seggi;
"2) della proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale di Leonforte, avvenuta il 14 giugno 2013 e riportata nell'anzidetto verbale, nella parte in cui non comprende il ricorrente G M, secondo candidato più votato della lista «Movimento Politico dei Cittadini» (nonché, nella parte in cui comprende invece il controinteressato R D S, candidato più votato della lista «Unione di Centro»);
"3) nonché ai fini di cui sopra, di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, anche di natura istruttoria, antecedenti o successivi, comunque connessi o consequenziali a quelli sopra indicati, ivi espressamente compresi, ove occorra, per quanto d'interesse ed in relazione ai motivi di ricorso: a) il modello n. 41 — CS — anno 2013 del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed il modello n. 39 — CS del verbale delle operazioni elettorali delle singole sezioni, predisposti dall'Assessorato Regionale agli Enti Locali, nonché l'eventuale e non conosciuta decisione dell'Assessorato Regionale agli Enti Locali, in • Ordine all'approvazione dei suddetti modelli e delle relative indicazioni in ordine al calcolo della soglia di sbarramento del 5 % ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio Comunale;b) tutte le determinazioni assunte dall'Ufficio Elettorale Centrale e dagli Uffici Elettorali Sezionali in ordine alla determinazione dei voti validi ai fini del calcolo della predetta soglia di sbarramento del 5 %;c) tutti i verbali di tutte le 17 sezioni del elettorali del Comune di Leonforte),
"NONCHE' PER LA DECLARATORIA
"della spettanza di un ulteriore seggio al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco F S, che va assegnato alla lista «Movimento Politico dei Cittadini», cui spettano pertanto due seggi, con la consequenziale proclamazione alla carica di consigliere comunale di Leonforte del Signor G M (con là correzione dei risultati elettorali e del verbale di proclamazione degli eletti, nei termini sopra indicati e di seguito meglio specificati)" .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di R D S e di Ufficio Centrale Elettorale per l’elez. Diretta del Sindaco e del Cons. Com. del Comune di Leonforte e di Assessorato alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Reg. Sicil.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente candidato consigliere (risultato non eletto) della lista " Movimento Politico dei Cittadini " (collegata al candidato Sindaco eletto Francesco Sinatra), impugna, per quanto di ragione, gli atti i cui in epigrafe e chiede:
- la correzione dei risultati elettorali e del verbale di proclamazione degli eletti, con:
a) " l' attribuzione di 4 seggi, anziché 5, al gruppo di liste,collegate al candidato Sindaco Salvatore Conoscenti, dovendosi escludere dal calcolo della relativa cifra elettorale i voti conseguiti dalla lista «Unione di Centro», che non va ammessa all'assegnazione dei seggi per mancato superamento della soglia di sbarramento del 5% dei «voti validi» ed alla quale pertanto non spetta il seggio illegittimamente assegnato al controinteressato R D S ";
b) " l'attribuzione di 7 seggi, anziché 6, al gruppo di liste collegate al candidato Sindaco Francesco Sinatra e per l'effetto con l'assegnazione dell'ulteriore seggio di coalizione alla lista «Movimento Politico dei Cittadini», cui spettano quindi 2 seggi, anziché 1 ".
2. In punto di diritto deduce " violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 bis e 2 ter della L.R. 15 settembre 1997, introdotti dalla L.r. n. 6/2011 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria illogicità, contraddittorietà e travisamento ".
Premesso che il Comune di Leonforte rientra tra quelli compresi tra i diecimila ed i quindicimila abitanti, lamenta che l'Ufficio Elettorale nel calcolare la soglia di sbarramento del 5% dei " voti validi ", imposta ai fini dell'ammissione delle liste all'assegnazione dei seggi, abbia erroneamente considerato quali " voti validi " soltanto quelli conseguiti dalle singole liste e non anche quelli espressi per i candidati sindaci.
Sottolinea che l'articolo 2-ter, comma 4, L.r. n. 35/1997, introdotto dalla L.r. n. 6/2011, nella parte in cui dispone che " ... non sono ammesse all'assegnazione dei seggi, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi... ", non contiene alcuna limitazione ai soli voti (validi) di lista, riferendosi quindi, implicitamente, anche ai voti espressi dagli elettori peri i candidati alla carica di Sindaco, senza la contestualmente indicazione della preferenza per una lista.
Ai sensi degli artt. 2 bis e 2 ter della L.r. n. 37/1995: l'elezione del sindaco e quella del consiglio comunale, non sono momenti elettorali differenziati, ma effetti che derivano " …. da un unico fatto, cioè dall'esercizio del diritto di voto da parte dell'elettore, che avviene nella stessa unità di tempo e di luogo ed è appunto «unico», pur potendo in concreto esplicitarsi in diverse manifestazioni di voto (voto congiunto, voto disgiunto, voto solo per il Sindaco, voto solo per la lista, voto anche per un candidato della lista eventualmente prescelta, ecc...) " (così in ricorso).
All'uopo il ricorrente richiama le norme nazionali e siciliane in tema di attribuzione del premio di maggioranza a favore delle liste collegate al candidato Sindaco eletto " … alla condizione che nessun gruppo di liste opposte abbia superato il 50 % dei «voti validi» ", e dalla pacifica giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. Consiglio di Stato — Sezione IV, 14 maggio 2010 n. 3022;T.A.R. Calabria Catanzaro, Sezione II, 2 luglio 2010 n 1423;C.G.A.R. —, Sicilia, 1 agosto 2005 n. 514;T.A.R. Sicilia — Catania, Sezione II, 6 ottobre 2011 n. 2411). Di conseguenza risulterebbe illogico " … un sistema in cui - nell'ambito dell'unica operazione di ripartizione dei seggi del Consiglio Comunale e nonostante l'utilizzo dell'identica terminologia - i voti dei Sindaci andrebbero computati per calcolare la soglia del 50 % dei «voti validi», ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate al candidato Sindaco eletto;ma non anche per calcolare la soglia del 5 % dei «voti validi» ".
Una conferma in tal senso si avrebbe anche nella circolare dell'Assessorato alle Autonomie Locali del 12 marzo 2012 n. 6, nonché nella giurisprudenza del Consiglio di Stato ed in particolare nella recentissima decisione della V Sez. n. 1360 del 6 marzo 2013, con riferimento al calcolo dell'analoga soglia di sbarramento imposta, dall'articolo 73 del Decreto Legislativo 267/2000.