TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-10-23, n. 202418363

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-10-23, n. 202418363
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202418363
Data del deposito : 23 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2024

N. 18363/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05909/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5909 del 2024, proposto da
E G, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, O G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda Policlinico Umberto I, non costituito in giudizio;
Asl Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V V G V d M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



Per l’accertamento

- del diritto (in rito ex art. 116 c.p.a.) all'accesso civico generalizzato esercitato con l'istanza presentata dal ricorrente volta a conoscere la data in cui il laboratorio convenuto è stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro rt-PCR ed il numero di test in vitro risultati positivi al virus sars cov 2 inviati alle ASL della Regione di appartenenza;

per la condanna all'ostensione della documentazione suddetta;

- in subordine, laddove fosse ritenuto corretto il rito di cui al 117 cpa, per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 5;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2024 la dott.ssa S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha chiesto “ l’accertamento del diritto (in rito ex art. 116 c.p.a.) all’accesso civico generalizzato esercitato con l’istanza presentata dal ricorrente volta a conoscere la data in cui il laboratorio convenuto è stato autorizzato dal Ministero della salute a svolgere i test in vitro rt-PCR ed il numero di test in vitro risultati positivi al virus sars cov 2 inviati alle ASL della Regione di appartenenza ”.

In particolare, la ricorrente ha chiesto al Policlinico intimato:

1. Quale è stata la data in cui il Vs laboratorio è stato autorizzato a svolgere i test in vitro rt-PCR?

2. Quale è stato il numero dei test in vitro rt-PCR positivi al virus sars cov 2, inviati dal Vs laboratorio alle ASL della Vs Regione, dalla data in cui è stato incluso tra i laboratori autorizzati ad oggi? Precisate ciascuna ASL a cui avete inviato gli esiti dei test in vitro rt-PCR positivi, ciascuna data di invio, e per ciascun invio a ciascuna ASL-ATS, il numero dei test inviati ”.

Stante il mancato riscontro sulla sua istanza la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

2.Si è costituita la Asl Roma 5, la quale in realtà non risulta evocata nel presente giudizio; mentre l’intimato Policlinico Umberto I non si è costituito.

3. All’udienza del 24 settembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione, dopo che il legale della Asl Roma 5 ha chiesto lo stralcio della memoria di costituzione, poiché erroneamente depositata.

4. Preliminarmente va dichiarata l’estromissione dal giudizio della Asl Roma 5.

5. Il ricorso è infondato.

Il giudizio in materia di accesso, anche se si atteggia come impugnatorio nella fase della proposizione del ricorso, in quanto rivolto avverso il provvedimento di diniego o avverso il silenzio - rigetto formatosi sulla relativa istanza- mira sostanzialmente ad accertare la sussistenza o meno del titolo all’accesso nella particolare situazione dedotta in giudizio alla luce dei parametri normativi.

In sostanza, il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto medesimo, potendosi ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'Amministrazione e ordinandole un facere, solo se ne sussistono i presupposti.

È stato, inoltre, ritenuto che “ l'Amministrazione non è tenuta, nel caso di istanze di accesso manifestamente onerose, a effettuare un'attività di elaborazione dei dati o documenti richiesti, non essendo previsto un obbligo in tal senso nella normativa vigente … l'istanza di accesso deve riferirsi a specifici documenti già esistenti e non può pertanto comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta. Tale principio deve essere esteso anche al caso in cui i documenti richiesti già esistono, ma per la mole degli atti richiesti e per i criteri della richiesta, viene imposta all'amministrazione un'attività complessa di ricerca e reperimento dei documenti che presuppone un'attività preparatoria di elaborazione di dati.

Tale principio deve essere esteso anche al caso in cui i documenti richiesti già esistono, ma per la mole degli atti richiesti e per i criteri della richiesta, viene imposta all'amministrazione un'attività complessa di ricerca e reperimento dei documenti che presuppone un'attività preparatoria di elaborazione di dati ” (T.A.R. Napoli, sez. IV, 28 marzo 2024, n. 2088).

Posti questi principi, è da rilevare che l’oggetto dell’istanza di accesso in questione non attiene ad un documento

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