TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2011-07-06, n. 201102597
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N. 02597/2011 REG.PROV.PRES.
N. 01306/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2000, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dagli avv.ti M P e G V, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Torino, via Moretta, 7;
contro
MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
QUESTURA della PROVINCIA di TORINO, in persona del Questore pro tempore;
MINISTERO del LAVORO e della PREVIDENZA SOCIALE (Direzione Provinciale del Lavoro di Torino), in persona del Ministro pro tempore;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento Prot. Reg. 98 nr. 1147 adottato il 25.01.2000, notificato il 22.02.2000, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l’istanza di regolarizzazione proposta ai sensi del D.P.C.M. 16.10.1998
nonché per l’annullamento
della nota della Prefettura di Torino N. Gab. 9901972 del 30.12.1999
ed ancora per l’annullamento
della nota della Direzione Provinciale del Lavoro di Torino nr. A/025 Rif. 016192 del 09.09.1999
ed infine per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del relativo procedimento;e per ogni ulteriore statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall’art. 54 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall’art. 57, comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 69;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 18 maggio 2000;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 9, comma 2, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n. 205 non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;