TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2011-07-06, n. 201102597

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2011-07-06, n. 201102597
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201102597
Data del deposito : 6 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01306/2000 REG.RIC.

N. 02597/2011 REG.PROV.PRES.

N. 01306/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2000, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dagli avv.ti M P e G V, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Torino, via Moretta, 7;

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
QUESTURA della PROVINCIA di TORINO, in persona del Questore pro tempore;
MINISTERO del LAVORO e della PREVIDENZA SOCIALE (Direzione Provinciale del Lavoro di Torino), in persona del Ministro pro tempore;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento Prot. Reg. 98 nr. 1147 adottato il 25.01.2000, notificato il 22.02.2000, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l’istanza di regolarizzazione proposta ai sensi del D.P.C.M. 16.10.1998

nonché per l’annullamento

della nota della Prefettura di Torino N. Gab. 9901972 del 30.12.1999

ed ancora per l’annullamento

della nota della Direzione Provinciale del Lavoro di Torino nr. A/025 Rif. 016192 del 09.09.1999

ed infine per l’annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del relativo procedimento;
e per ogni ulteriore statuizione.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall’art. 54 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall’art. 57, comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 69;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 18 maggio 2000;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 9, comma 2, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n. 205 non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;


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