TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-05-19, n. 202301666
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Pubblicato il 19/05/2023
N. 01666/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02464/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2464 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Roma n. 443;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria
ex lege
in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per l'annullamento
del decreto di revoca delle misure di accoglienza decise in favore del ricorrente adottato dall’Ufficio Territoriale del Governo di Trapani in data 03.09.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2023 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- agisce per l’annullamento del decreto, prot. n. -OMISSIS-, adottato dall’Ufficio Territoriale del Governo di Trapani il 3 settembre 2018, con il quale è stata disposta la revoca delle misure di accoglienza decise in favore del ricorrente sul rilievo che quest’ultimo, in data 10.08.2018, si allontanò dal centro presso cui era ospitato (Pozzitello Village, sito a Campobello di Mazara) senza un giustificato motivo e senza la preventiva segnalazione alla Prefettura competente.
2. Il ricorso, notificato e depositato il 3 dicembre 2018, è affidato ad articolate censure con cui il ricorrente si duole del fatto che il gravato provvedimento non è stato preceduto dalla rituale comunicazione di avvio del procedimento e lamenta molteplici profili di violazione degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n. 142/2015, in ragione dell’asserita illegittimità del procedimento in esito al quale l’Amministrazione è pervenuta alla determinazione di revocare la misura di accoglienza già adottata. In particolare, il ricorrente evidenzia di essersi allontanato dal centro di accoglienza il 10 agosto 2018 e di non essere riuscito a farvi rientro tempestivamente per ragioni di salute. L’allontanamento si sarebbe poi concluso il 14 agosto successivo, allorché il ricorrente tentava di rientrare ma il responsabile gli avrebbe impedito l’ingresso comunicandogli di non aver più diritto di accedere al ridetto centro di accoglienza. Tanto premesso, il ricorrente lamenta che al momento in cui gli venne impedito l’accesso il provvedimento di decadenza non era stato ancora adottato, per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire il rientro, in modo da valutare la possibilità di ripristino della misura di accoglienza, come previsto dall’art. 23 comma 3 del D.lgs. n. 142/2015.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio in data 18.12.2018 con memoria di stile.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza di smaltimento del 14 aprile 2023, svolta ai sensi del comma 4 bis dell’art. 87 del codice del processo amministrativo.
4. Il ricorso non è fondato e va perciò respinto.
Osserva il Collegio che l’allontanamento del ricorrente dal centro di accoglienza si è protratto per tre giorni e che l’unica giustificazione addotta per tale comportamento è quella di una presunta impossibilità di rientrare tempestivamente presso la struttura che lo ospitava per ragioni di salute. Come già rilevato nel corso della fase cautelare va, però, rilevato che le ragioni mediche addotte in ricorso e che avrebbero determinato l’allontanamento del ricorrente dal centro presso il quale era ospitato risultano prive di sia pur labili elementi di prova, pertanto nella fattispecie per cui è causa non può operare la particolare condizione prevista dall’ultimo inciso del comma 3 dell’art. 23 del D.lgs. n. 142/2015.
Il provvedimento adottato dall’Amministrazione è perciò da ritenere non solo del tutto congruente con la condotta tenuta dal ricorrente ma anche dovuto, in applicazione dell’art. 23, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 142 del 2015 secondo cui “ Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente ”.
Il carattere vincolato della decisione (“ il prefetto… dispone ”) esonerava inoltre l’Amministrazione dalla comunicazione di avvio del procedimento, la cui definizione non poteva che trovare l’esito avuto (cfr. in termini TAR Palermo, Sez. II, 12.12.2022, n. 3581)
5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto perché infondato.
6. In regione della materia oggetto della controversia e del complessivo andamento di essa sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
7. Da ultimo, in considerazione dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a suo tempo disposta e qui confermata in via definitiva, parte ricorrente deve essere onerata, ai fini della liquidazione, del deposito della documentazione reddituale comprovante la persistenza del relativo requisito per tutta la durata della pendenza del giudizio.