TAR Palermo, sez. II, sentenza 2011-09-20, n. 201101666
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01666/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2000, e successivi motivi aggiunti, proposto da:
Pmi Consulting S.r.l., Li.Tu.An S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. F P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Anna Maria Caronia sito in Palermo, piazza Edison 2;
contro
Caltanissetta S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.G P sito in Palermo, via N. Morello N.40;
nei confronti di
Irfis Mediocredito della Sicilia S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A)-quanto al ricorso introduttivo:
1)-della deliberazione di approvazione della graduatoria ufficiale della misura POP, adottata il 30/12/1999;
2)-di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale, presupposto a quello sopra impugnato;
B)-quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
3)della deliberazione di approvazione della graduatoria ufficiale della Misura .2 POP Sicilia 1994/99, adottata il 30/12/1999;
4)-occorrendo, della nota IRFIS del 20/12/1999;
5)-occorrendo, della nota della scheda personale della PMI Consulting redatta dall’IRFIS con relativo giudizio finale;
6)-di ogni ulteriore atto connesso;
C)-quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
7)-della deliberazione di approvazione della graduatoria ufficiale della misura POP, adottata il 29/12/1999;
8)-della comunicazione della Caltanissetta S.c.p.a. del 15/01/2000;
9)-della nota della scheda personale della PMI Consulting redatta dall’IRFIS con relativo giudizio finale;
10)-di ogni ulteriore atto connesso;
Visti il ricorso introduttivo, i successivi motivi