TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-02-25, n. 201902483

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-02-25, n. 201902483
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201902483
Data del deposito : 25 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/02/2019

N. 02483/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02146/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2146 del 2008, proposto da Amato Eugenio Pietro, Baccara Fulvio, Ballo Maurizio, Bellofiore Sebastiano, Berti Vittorio, Bonello Gioacchino, Bonini Gianni, Bortoloni Andrea, Boscarato Fabio, Bruno Liborio, Burato Danilo, Cabras Giuseppe, Cali' Andrea, Campo Germana, Canziani Luca, Cavalli Fabio, Cerra Carmelo, Cerrai Massimiliano, Ciccarelli Guido, Ciccarelli Sergio, Cipolla Marco, Consolato Emilio Enrico, Curci Salvatore, D'Alba Andrea, De Gennaro Michele, De Piante Alessandro, Di Giacinto Francesco, Di Gregorio Pasquale, Di Loreto Paolo, Diaferio Antonio, D'Urso Mario, Ercolani Enrica, Falsone Paolo, Fanelli Paolo, Faranda Antonio, Florio Claudio, Forlani Mauro, Forti Vincenzo, Foschi Carlo, Fragassi Lorenzo, Gaglione Filippo Maria, Galandrini Ennio, Galli Ornella, Gallo Augusto, Gallo Tommaso, Gaudino Pasquale, Gauglio Giovanni, Gerardi Leonardo, Getti Mario, Gianmoena Paride, Giannini Alberto, Giannini Luca, Giordano Pietro Rosario, Girone Tindaro, Giuliani Lucia, Giustizieri Antonio, Granati Gianluca, Grassi Gianna, Guadagnino Enrico, Guadagnoli Enrico, Italiano Angelo, La Rocca Matteo, Ladislao Benedetto, Liberto Giuseppe Giovanni Marco, Librizzi Manlio, Lisai Federico, Marchiori Andrea, Mariani Giampiero, Martinelli Dario, Maurizi Giuseppe, Menchi Antonio, Minardi Maurizio, Montecchiani Massimo, Nesto Maurizio, Nonnato Andrea, Olivieri Carlo, Pagliarella Maurizio, Pantaleoni Gianluca, Paone Cosimo, Parisi Gaetano, Pecora Paolo Davide, Pecoraro Guido, Pecoraro Michele, Pennacchietti Bruno, Petrucci Fulvio, Pizzuto Ivan, Porcu Marco, Renso Giorgio, Rigirozzo Vincenzo, Rossitti Desiderio Diego, Rosso Roberto, Rufino Fernando Pietro, Sanfilippo Antonino, Sanfilippo Giovanni, Sannai Giuseppe, Scarpaci Calogero, Siracusano Antonino, Tosato Claudio, Vassallo Danilo, Ventroni Stefano Salvatore, Zarbano Antonino, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Fiamingo e Arrigo Giorgini, con domicilio eletto presso il loro studio Giorgio Antonini in Roma, via G. Ferrari, 2;
e da Guarnaccia Mario, Ederli Alfredo, Porcaro Giuseppe, Mariani Mirella, Maimone Giuseppe, Rauco Giorgio, Scarano Elena, D'Andrea Concettina, Gravante Francesca, Rossignoli Paola, Kaluza Mauro, Megna Pantaleone Salvatore, Fersini Massimo, Tamburini Alessandro, La Terra Giuseppe, Polito Sabrina, Reggimenti Claudio, Della Tommasa Antonio, Formisano Massimiliano, Franchini Fabio, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonino Galletti e Antonio Cortese, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;



contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti, previa declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme di cui in narrativa, all'inquadramento nel ruolo ispettori con qualifica di vice ispettore;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2018 il Cons. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

I ricorrenti, tutti dipendenti della Polizia di Stato, lamentano il conferimento, al termine dei corsi di formazione dai medesimi frequentati (rispettivamente, il 15°, 16°, 17° 18° e 19°) della qualifica di vice sovrintendente anziché di quella superiore di vice ispettore, con irragionevole discriminazione rispetto ad altri dipendenti che, invece, all’esito della partecipazione a identici corsi o addirittura agli stessi, hanno ottenuto il superiore inquadramento.

Denunciano, in proposito, il comportamento osservato dall’Amministrazione sotto il profilo della disparità di trattamento, peraltro acuita dall’intervento di varie disposizioni normative (ad es. il d.lgs. 53/2001, legge n. 3/2003, legge n. 263/2004) con cui non è stata attenuata la situazione determinatasi in applicazione del decreto legislativo n. 197 del 1995.

Deducono, pertanto, l’illegittimità dell’agire amministrativo per violazione della legge 121/1981, 216/1992 d.lgs. 197/1995 e d.lgs. 53/2001 e per eccesso di potere, lamentando come all’esito, quantomeno, dei corsi 15°, 16° e 17° alcuni operatori di PS hanno ottenuto la qualifica di vice ispettore, altri, tra cui i ricorrenti, quella di vice sovrintendente. Peraltro, l’Amministrazione avrebbe tollerato tale disparità di trattamento a fronte del quadro normativo succedutosi nel tempo con cui è stato previsto l’inquadramento automatico a vice ispettore solo al personale che, all’entrata in vigore del d.lgs. 197/1995, possedeva la qualifica di vice sovrintendente o di sovrintendente, in quanto, in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione transitoria recata dall’art. 16, testo normativo in esame, tale automatismo avrebbe presupposto un quid pluris rispetto alla partecipazione ai concorsi interni banditi anteriormente alla vigenza del richiamato decreto legislativo. I ricorrenti sviluppano, poi, argomentazioni da cui traggono le lamentate illegittimità anche dalla normativa succedutasi nel tempo che, a partire dal decreto legislativo n. 197 del 1995, ha determinato la denunciata discriminazione.

Deducono, al riguardo, l’illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 16 del d. lgs. n. 197 del 1995 per violazione degli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione, atteso che la precedente disciplina regolante l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente prevedeva concorsi interni con l’espletamento di prove e formazione di livello inferiore rispetto a quella acquisita dai ricorrenti; ancora, l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 12 del d.lgs. n. 53 del 2001 per violazione degli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, atteso che sarebbero stati introdotti ulteriori elementi di disomogeneità nella unitaria categoria di vincitori di concorsi a vice sovrintendente banditi dopo il 1995, prevedendo solo per i futuri concorsi la più favorevole disciplina in tema di decorrenza giuridica della relativa nomina.

Reclamano, altresì, l’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione, a prescindere dal fatto che la stessa avrebbe applicato norme di dubbia costituzionalità, atteso che il comportamento dalla medesima serbato avrebbe ingenerato un’aspettativa poi disattesa, a causa delle modalità applicative del richiamato art. 16 del d.lgs. 197/1995, omettendo di

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