TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-01-12, n. 202400031
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2024
N. 00031/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2023, proposto dalla società Deprc S.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. E R, con domicilio eletto in Reggio Calabria, via Reggio Campi I tronco n. 84/a;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- dell’ordinanza prot n. 0059126.U adottata in data 09.03.2023 dal Comune di Reggio Calabria, con la quale si ordinava alla ricorrente la immediata rimozione di un gazebo collocato nell’area antistante al locale denominato CBOX, sito sul corso Garibaldi al n. 307;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, sono state premesse le circostanze appresso sintetizzate. La società ricorrente, quale esercente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Reggio Calabria, Corso Garibaldi n. 307, giusta autorizzazione comunale n. 654 del 4.7.2018 prot n. 0109043, installava sull’area pubblica antistante, a servizio di tale attività, una pedana per la posa di sedie, tavolini ed ombrelloni per 27 mq.
Siffatta autorizzazione veniva regolarmente prorogata dall’amministrazione comunale per gli anni 2019 e 2020 mentre, avuto riguardo all’anno 2021 e fino al marzo 2022, operava la proroga ex lege per l’emergenza sanitaria prevista dall’art 9-ter commi 4 e 5 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e dall’art. 1 comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Successivamente, nel mese di marzo 2022, la società ricorrente chiedeva il rinnovo della autorizzazione, provvedendo al pagamento delle somme richieste. Per l’anno 2023, in ottemperanza a quanto richiesto dall’amministrazione con avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 16.1.2023, in virtù anche della proroga avvenuta con Legge del 24.02.2023 n. 14 di conversione del decreto Milleproroghe 2023 (n. 198/2022), l’istante provvedeva al deposito, per il tramite della piattaforma “impresainungiorno.gov”, della richiesta di proroga dell’autorizzazione alla occupazione suolo per la installazione in essere, depositando tutti i documenti richiesti con domanda del 31.1.2023, pratica n. 02951320809 e ricevuta del 3.2.2023 prot SUAP REP_Prov_RC/RC- SUPRO 0001631.
In data 17.2.2023, lo Sportello Unico delle Attività produttive richiedeva, a titolo di canone per l’occupazione del suolo, la somma di € 6.307,20, senza tener conto, secondo la prospettazione ricorsuale, del regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29.4.2021 - con il quale sarebbe stato introdotto un canone unico per la occupazione suolo, inclusivo anche della pubblicità e delle occupazioni mercatali - e della conseguente istanza, inoltrata dall’odierna ricorrente a mezzo pec del 30.12.2022, avente ad oggetto il ricalcolo del canone e la restituzione delle somme già pagate, ritenute eccedenti rispetto a quelle dovute in applicazione di siffatte disposizioni regolamentari.
Da ultimo, in data 9.3.2023, il Comune di Reggio Calabria, in forza del provvedimento oggetto di gravame, ha ordinato alla ricorrente:
«- la rimozione immediata del gazebo e/o allestimenti collocati nell'area antistante il sopra citato locale, per violazione all' articolo 20 commi 1 e 4 del Codice della Strada;
- la rimessa in ripristino del suolo pubblico e degli spazi occupati senza alcun titolo, ai sensi dell'art. 3 della Legge 94/2009, con l'avvertimento che, in difetto, si procederà alla rimozione coatta delle cose e dei materiali addebitando al trasgressore il pagamento delle spese di rimozione e custodia;
- la chiusura dell'esercizio sino al pieno adempimento dell'ordine di ripristino