TAR Venezia, sez. I, sentenza 2021-03-12, n. 202100339
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Testo completo
Pubblicato il 12/03/2021
N. 00339/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00922/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 922 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Elifriulia s.r.l. ed Air Service Center s.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato A M in Mestre, Galleria Teatro Vecchio 15;
contro
Azienda Zero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del Veneto, in persona del presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi ed Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio 23;
nei confronti
Elitellina s.r.l. ed E+S Air s.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Alessandro Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della deliberazione del direttore generale di Azienda Zero n. 322 del 3.07.2019, comunicata con nota prot. 13163 del 4.07.2019, di aggiudicazione definitiva della gara per affidamento del servizio estinzione incendi boschivi e interventi nel settore della protezione civile per la Regione Veneto, indetta con d.d. n. 439 del 1.10.2018, di cui al bando pubblicato in GUUE 2018/S 190-430893 del 3.10.2018 e in GURI n. 117 del 8.10.2018, dei verbali della Commissione giudicatrice dell'8.05.2019, del 5.06.2019 e relativi n. 5 allegati e del 6.06.2019, della sconosciuta nota prot. 11646 del 7.06.2019, ove occorrer possa ed in parte qua del capitolato d'oneri e del disciplinare della gara stessa, nonché di ogni altro provvedimento o atto correlato, connesso, antecedente, successivo; e per il risarcimento del danno, anche in forma specifica;
-- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Elifriulia s.r.l. e da Air Service Center s.r.l. il 17 gennaio 2020:
- della sconosciuta determinazione o verbale o altro atto provvedimentale, se nelle more adottato, di integrazione dell’efficacia dell’aggiudicazione;
- dell’aggiudicazione (art. 32, comma 5 D.Lgs. 50/2016), anche se anch’essa sconosciuta, se debba considerarsi quest’ultima riconnessa alla comunicazione su piattaforma Sintel del 9.01.2020, nonché di ogni ulteriore eventuale verbale o provvedimento di verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario di data successiva all’introduzione del giudizio (deposito 6.09.2019), mai comunicato né depositato in atti dalle controparti; con declaratoria di inefficacia del contratto, se, anch’esso nelle more della trattazione del merito, concretamente stipulato;
-- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Elifriulia s.r.l. e da Air Service Center s.r.l. il 30 aprile 2020:
- dei medesimi provvedimenti già impugnati e ove occorrer possa della nota prot. 101305 del 3.03.2020; disporsi l’esclusione dell’aggiudicatario e accertarsi il diritto della ricorrente a subentrare nella gestione del servizio previa declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con l’attuale aggiudicatario e risarcimento del danno medio tempore patito per la mancata gestione del servizio dal tempo in cui è stato dichiarato cessato l’affidamento al gestore uscente/attuale ricorrente al tempo di avvio del nuovo contratto che sarà stipulato con quest’ultimo; con ogni conseguenza di legge anche sulle spese di lite.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Zero, della Regione del Veneto, di Elitellina s.r.l. e di E+S Air s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti, riunite in un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, hanno partecipato alla gara indetta dalla Regione del Veneto, espletata mediante procedura aperta telematica dall’Azienda Zero, per l’affidamento del servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della protezione civile nell’ambito del territorio regionale.
L’appalto (con valore a base d’asta di € 1.227.000,00) avrebbe dovuto essere aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; trenta punti erano riservati alla valutazione dell’offerta economica e settanta al vaglio dell’offerta tecnica, sulla base della tabella di attribuzione dei punteggi stabilita dall’art. 16 del capitolato d’oneri, applicata secondo il metodo del confronto a coppie.
Alla gara prendevano parte, oltre alle ricorrenti, il raggruppamento temporaneo di imprese costituendo tra le controinteressate Elitellina s.r.l. e E+S Air s.r.l., al quale veniva aggiudicato l’appalto.
2.1 In questa sede, le ricorrenti (destinatarie di 72,38 punti su 100 e gestori uscenti del servizio) contestano i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice, ritenendoli conseguenza di errori e di vizi dell’attività di valutazione, e ne reclamano la rettifica con lo scopo di sopravanzare in graduatoria il raggruppamento aggiudicatario e conseguire l’affidamento.
Con il ricorso introduttivo, impugnano in particolare gli atti di gara, ivi compresi i verbali della commissione giudicatrice e la deliberazione dell’Azienda Zero, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
(1) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 3 L. n. 241/90 e s.m.i.; art. 95 D. Lgs. 50/2016 e artt. 7 e 16 del capitolato d’oneri con riferimento al sub criterio 2.1. Eccesso di potere: errore nei presupposti; irrazionalità e sviamento; motivazione illogica e carente . Il R.T.I. aggiudicatario avrebbe fornito dati numerici frazionari e non interi quanto all’indicazione dell’esperienza dei piloti, così violando la normativa di gara che richiedeva dati come “ anni interi ”: ciò avrebbe impedito di calcolare in modo corretto i coefficienti necessari per l’attribuzione dei punteggi, determinando un elemento di incertezza tale da comportare l’esclusione del R.T.I. controinteressato; la legge di gara non stabiliva inoltre come procedere agli arrotondamenti (resi necessari dalla produzione di dati fazionari), sicché il punteggio, in mancanza di un criterio di calcolo prestabilito, non avrebbe potuto essere attribuito;
(2) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 3 L. n. 241/90 e s.m.i.; art. 95 D. Lgs. 50/2016 e artt. 7 – con particolare riferimento all’art. 7(d) – e 10 lett. c) nonché 16 del capitolato d’oneri con riferimento al sub criterio 4.1. Eccesso di potere: errore nei presupposti; irrazionalità e sviamento; motivazione illogica e carente. (subordinatamente) invalidità derivata dalla illegittimità delle qui rubricate disposizioni di lex specialis per contrarietà ai principi di concorrenza, trasparenza e tassatività dei criteri di assegnazione dei punteggi . La base aggiuntiva facoltativa offerta dall’aggiudicatario (c.d. “ base dell’IA aggiuntiva ”) non è idonea a rispettare le previsioni del capitolato, in quanto non può essere concessa in uso esclusivo all’aggiudicatario, trattandosi di aeroporto (elisuperficie) aperto al pubblico, munito di spazi e servizi incapienti - rispetto alle dette norme del capitolato - se fruiti, oltre che dall’aggiudicatario, anche da terzi contemporaneamente. La base, peraltro, non possiederebbe le caratteristiche della base principale dell’impresa aggiudicataria (c.d. “ base dell’IA ”), indicate espressamente nel capitolato tecnico, né la disciplina di gara prescrive che la base facoltativa.
(3) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 3 L. n. 241/90 e s.m.i.; art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 e artt. 7 – con particolare riferimento all’art. 7(d) – e nonché 16 del capitolato d’oneri con riferimento al sub criterio 5.2. Eccesso di potere: errore nei presupposti; irrazionalità e sviamento; motivazione illogica e carente. (subordinatamente) invalidità derivata dalla illegittimità delle qui rubricate disposizioni di lex specialis per contrarietà ai principi di concorrenza, trasparenza e tassatività dei criteri di assegnazione dei punteggi . L’elicottero bimotore facoltativo I-MIAH, modello AS355F1, offerto dall’aggiudicatario non risulterebbe in Classe di prestazioni 1 ai sensi delle norme di settore (reg. 965/2012) e tecniche; tale mezzo, inoltre, non apparterrebbe alla categoria A o alla categoria A equivalente. Esso non sarebbe quindi idoneo ad operare in ambiente ostile e, pertanto, non sarebbe neppure suscettibile di valutazione. Le ricorrenti, sotto il profilo esaminato, ritengono che l’aggiudicatario non abbia offerto alcun elicottero in grado di svolgere il servizio, cosa che ne avrebbe dovuto imporre l’esclusione;
(4) Sull’elemento “prezzo”: errore di metodo e di calcolo e violazione della normativa di gara: art. 16 tabella punto 1.1 e 2.1; carenza di motivazione e irrazionalità manifesta; eccesso di potere sotto ogni figura sintomatica e sviamento. Violazione e falsa applicazione