TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-12-07, n. 202216430

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-12-07, n. 202216430
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216430
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2022

N. 16430/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02064/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2064 del 2018, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati G O R e C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. C R in Roma, via Attilio Friggeri, n. 55;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Stato, Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi tutti dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per l’annullamento

- del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2017, trasmesso al ricorrente con nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 13 dicembre 2017, n.-OMISSIS-, pervenuta al ricorrente medesimo con posta raccomandata il 15 dicembre 2017, con il quale il ricorrente «è stato sospeso cautelarmente dal servizio per la durata di centottanta giorni, fatta salva nuova valutazione in esito al giudizio di appello, o per altre circostanze sopravvenute».


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio di Stato e del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugnava gli atti relativi alla sua sospensione dal servizio, in ragione dell’ irregolare e censurabile condotta tenuta (art. 5, comma 1, n. 3) r.d. 26 giugno 1924, n. 1054).

2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare degli atti gravati, che veniva chiamata alla camera di consiglio del 21 marzo 2018: nondimeno, il difensore del ricorrente rinunciava al pronunciamento interinale (essendo il ricorrente stato sospeso obbligatoriamente dal servizio per altra vicenda) e, pertanto, la causa veniva cancellata dal ruolo delle sospensive.

4. Le parti si scambiavano ulteriori memorie e documenti in vista della pubblica udienza del 26 ottobre 2022, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

5. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, appare opportuno riassumere i fatti di causa.

5.1. L’esponente è consigliere di Stato coinvolto in varî procedimenti penali iscritti presso la Procura della Repubblica di Roma; in conseguenza dell’esercizio dell’azione penale per uno dei predetti, venivano trasmessi i relativi atti al Presidente del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 129 disp. att. c.p.p. Una volta ottenuto l’incartamento, e previo esame da parte della seconda commissione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (Cpga), si avviava in data 22 luglio 2016 il procedimento disciplinare, contestando (il successivo 15 settembre 2016) il seguente addebito: « Condotta consistente in comportamenti tali da poterlo rendere immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato, e idonei a compromettere il prestigio dell’ordine giudiziario; comportamenti che si concretizzerebbero, concorrendo a determinare una complessiva situazione allarmante, in uno stile di vita estremamente disinvolto, sia sotto il profilo delle relazioni sessuali mercenarie anche con minorenni – come tra l’altro evidenziato nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari del 21 gennaio 2016, emesso nell’ambito del processo penale Rgnr 44004/13 mod. 21, sia della relazione con ambienti e persone ripetutamente oggetto di attenzione da parte della magistratura penale, sia della situazione finanziaria particolarmente esposta sul piano debitorio, come risulta dai dati relativi ai flussi economici, da episodi di blocco delle carte di credito, dal ricorso a prestiti da parte dei genitori ».

5.2. Instaurato il contraddittorio, ed in accoglimento delle difese dell’interessato, il 7 aprile 2017 (dopo delibera favorevole del plenum del Cpga) veniva sospeso il procedimento disciplinare, in ragione della pregiudiziale pendenza del processo penale.

5.3. Il 28 giugno 2017, poi, veniva comunicato dalla Procura della Repubblica di Roma l’esito del processo di primo grado a carico dell’esponente: in data 21 giugno 2017, infatti, l’odierno ricorrente veniva condannato (al netto dello sconto di pena per il rito abbreviato prescelto) alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, nonché ad € 2.000,00 di multa per il delitto di prostituzione minorile (art. 600- bis , comma 2 c.p.). Di conseguenza, la seconda commissione del Cpga decideva di avviare d’ufficio il procedimento per la sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 5, comma 1, n. 3) r.d. 1054 cit., convocando il ricorrente per un’audizione.

5.4. Esaurita l’attività istruttoria della commissione, veniva portata al plenum la proposta di sospensione dal servizio, unitamente ad una seconda proposta (di minoranza) di sospensione di ogni determinazione sino alla pubblicazione delle motivazioni della sentenza di condanna. In plenum non si raggiungeva alcuna maggioranza e l’affare veniva ritrasmesso in commissione. Acquisita la copia integrale della sentenza penale, la commissione deliberava di proporre (in data 28 settembre 2017) la sospensione dal servizio del ricorrente per un periodo di centottanta giorni: il plenum del Cpga approvava la proposta in data 29 settembre 2017.

5.5. Gli atti, trattandosi di una sospensione dal servizio, venivano quindi trasmessi all’adunanza generale del Consiglio di Stato (ai sensi dell’art. 5, comma 2 r.d. 1024 cit.) che in data 26 ottobre 2017 esprimeva parere favorevole all’adozione della misura. A seguire, il 2 novembre 2017, il plenum del Cpga si pronunciava sulla sospensione dal servizio dell’esponente, circoscrivendola in centottanta giorni e determinando in 2/3 del trattamento stipendiale la misura dell’assegno alimentare da corrispondere al ricorrente.

5.6. Infine, con d.p.c.m. 22 novembre 2017, l’odierno ricorrente veniva sospeso dal servizio per centottanta giorni con corresponsione di un assegno alimentare nella misura di 2/3 del trattamento stipendiale.

5.7. Per mera completezza, si osserva come la sentenza del Tribunale di Roma veniva confermata dalla Corte d’appello capitolina con sentenza del 6 marzo 2019. Questa pronuncia veniva annullata con rinvio da Cass., sez. III, 9 settembre 2020, n.-OMISSIS-, per vizio di motivazione rispetto ad uno dei tre capi d’imputazione (venivano confermati i due capi d’imputazione circa il tentativo di prostituzione minorile). La Corte d’appello, quindi, pronunciava ulteriore sentenza di condanna che Cass., sez. IV, 9 agosto 2022, n. 30826, cassava ancora una volta, per esser il giudice del rinvio incorso nuovamente nel medesimo errore logico-motivazionale: il processo, indi, è tutt’ora in corso dinanzi alla Corte d’appello di Roma.

5.8. Al contempo, con il distinto d.p.c.m. 26 marzo 2018 (efficace prima che il provvedimento in questa sede impugnato esaurisse i suoi effetti) l’interessato veniva sospeso obbligatoriamente dal servizio ai sensi dell’art. 31, comma 1, r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (legge sulle guarentigie della magistratura), essendo stato tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sopraggiungeva, quindi, l’ulteriore d.p.c.m. 7 maggio 2018 che sospendeva il ricorrente dal servizio in ragione dell’esecuzione di altro provvedimento di carcerazione preventiva (poi gradualmente sostituito con gli arresti domiciliari e, in seguito, con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, congiunto con l’interdizione dall’esercizio delle funzioni di consigliere di Stato): quest’ultimo procedimento si concludeva con la condanna in primo grado ad undici anni di reclusione per corruzione in atti giudiziari (art. 319- ter c.p.), cui seguiva un’ulteriore sospensione obbligatoria dal servizio ai sensi dell’art. 4 l. 27 marzo 2001, n. 97.

6. Completata anche l’illustrazione dell’

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