TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-08-20, n. 201500623

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-08-20, n. 201500623
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500623
Data del deposito : 20 agosto 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00834/2014 REG.RIC.

N. 00623/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00834/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 834 del 2014, proposto da:
M B, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso Avv. Marco Bertinelli Terzi in Ancona, corso Stamira, 29;

contro

Comune di Montegranaro, rappresentato e difeso dall'avv. M O, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, Via Matteotti, 99;

Comune di Montegranaro - Assessore Serv. Urbanistica/Edilizia Privata e Lavori Pubblici,
Comune di Montegranaro - Segretario Generale,
Comune di Montegranaro - Responsabile Sett. Urbanistica ed Edilizia Privata;

nei confronti di

P V,
N B,
eredi G C;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio comunale n. 42 del 29.9.2014 recante non approvazione piano di lottizzazione dr. M B in località S. Aleandra in variante al PRG;

- degli atti consessi del procedimento, tra cui la nota prot. n. 14506 del 26.9.2014 allegata alla delibera impugnata,

e per

il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Montegranaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2015 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente presentava al Comune di Montegranaro un piano urbanistico attuativo su lotto singolo soggetto a progettazione di dettaglio. Il piano comportava variante al PRG, poiché prevedeva l’aumento dell’indice territoriale e lo stralcio dell’area da un comparto edificatorio C1 di espansione maggiore.

Con delibera di Consiglio Comunale 24.4.2012 n. 6 si procedeva all’adozione provvisoria.

Prima dell’adozione definitiva, lo stesso ricorrente presentava una variante al piano che prevedeva l’aumento della superficie territoriale di intervento (da mq.

3.708 a mq 6.113), ferma restando la capacità edificatoria originaria (mc. 2.117,25), abbassando così l’indice territoriale. Anche la nuova proposta comportava variante al PRG, poiché l’indice territoriale, anche se diminuito, restava comunque superiore a quello stabilito dallo strumento urbanistico generale, oltre alla necessità di stralciare l’area oggetto di pianificazione attuativa dal comparto di espansione maggiore.

Con delibera di Consiglio Comunale 28.1.2013 n. 3 si procedeva all’adozione definitiva del piano così variato.

Venivano poi acquisiti:

- il parere favorevole, con rilievi, espresso dalla Provincia di Fermo con delibera di Giunta 27.3.2014 n. 46;

- il parere favorevole igienico-sanitario espresso dall’

ASUR

Marche con nota 22.4.2014 prot. 8336.

La Provincia di Fermo aveva invece già espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 64/1974 (nota del 16.1.2012 prot. 1850).

Nel corso di questa fase procedimentale, il ricorrente faceva inoltre presente, al Comune, che la superficie reale dell’area oggetto di pianificazione attuativa era di circa mq. 8.000 (rispetto a mq.

6.113 indicati in progetto), comportando così un abbassamento dell’indice territoriale sotto il limite massimo previsto dal PRG (in tal caso non era più necessaria, sotto tale profilo, la variante allo strumento urbanistico generale).

Con delibera 29.9.2014 n. 42 il Consiglio Comunale neo eletto, decideva, tuttavia, di non approvare il piano attuativo, accogliendo e facendo proprie le valutazioni contenute nella nota 26.9.2014 prot. 14506 sottoscritta dal Sindaco e dall’Assessore all’Urbanistica, che invitavano l’organo consiliare ad una riponderazione complessiva dell’intervento, soprattutto sotto i seguenti profili:

- l’estrapolazione dell’area, dal più ampio comparto edificatorio, è avvenuta senza un piano complessivo di intervento, sia di carattere urbanistico che viario;

- maggiore coinvolgimento degli altri proprietari di aree ubicate nel comparto generale;

- il posizionamento dei lotti, in relazione alle ulteriori edificazioni del comparto generale e alla nuova strada interna (a fondo cieco), determina ripercussioni negative sulla viabilità generale di comparto;

- problematiche di effettiva fruibilità delle aree destinate a verde e parcheggi.

Avverso quest’ultima deliberazione viene proposto l’odierno ricorso per chiederne l’annullamento oltre al risarcimento del danno.

Si è costituito il Comune di Montegranaro per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendo il rigetto.



2. Con il primo motivo viene dedotta nullità per difetto assoluto di attribuzioni, usurpazione di potere e incompetenza del Sindaco e dell’Assessore nell’esprimere le valutazioni di indirizzo politico-amministrativo di cui alla nota 26.9.2014 prot. 14506. Il profilo di doglianza viene riproposto nel motivo individuato con il nr. II.2, censurando lo sconfinamento nelle competenze della Giunta e in quelle tecniche del Segretario Generale e del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica. Viene inoltre dedotto che il Consiglio Comunale ha usurpato le competenze di altri enti che si erano espressi favorevolmente sul progetto (Provincia, ASUR, Genio Civile).

Le censure sono infondate.

Al riguardo è sufficiente osservare che, con la censurata nota 26.9.2014 prot. 14506, il Sindaco e l’Assessore si sono limitati ad avanzare una richiesta, al Responsabile del Settore Urbanistica, affinché formulasse una determinata proposta al Consiglio Comunale per la seduta del 29.9.2014.

Tale facoltà non esorbita, in alcun modo, dalle competenze e dalle prerogative di tali organi, che possono sempre avanzare istanze agli uffici dell’ente che amministrano, i quali non sono comunque vincolati a provvedere conformemente alla richiesta, secondo il principio di distinzione tra attività di indirizzo-politico (che spetta agli organi elettivi) e attività gestionale (che spetta agli organi tecnici).

Se il Responsabile del Settore Urbanistica ha ritenuto di proporre, al Consiglio Comunale, una deliberazione conforme alla richiesta avanzata da Sindaco e Assessore, lo ha fatto nell’ambito della propria esclusiva discrezionalità e rimettendo, alla responsabilità dell’organo collegiale, la decisione se condividerla (risultato verosimile) o meno (risultato inverosimile considerata l’iniziativa dei due componenti della Giunta Comunale).

A sua volta, il Consiglio Comunale non ha usurpato alcuna competenza di altri enti, come pretende parte ricorrente richiamando i pareri favorevoli di Provincia, ASUR e Genio Civile, ma si è limitato, facendo proprie le considerazioni del Sindaco e dell’Assessore, ad una rivalutazione dei profili urbanistici, viari, di interesse pubblico e di merito con riguardo ad alcune proposte progettuali (viabilità interna, collocazione dei lotti, del verde e dei parcheggi), che rientrano nella competenza e nella discrezionalità dell’amministrazione comunale quando è chiamata a pronunciarsi su un piano attuativo del proprio strumento urbanistico generale.



3. Con la prima parte del secondo motivo di ricorso (individuato con il nr. II.1), viene dedotta violazione dell’art. 5 comma 13 lett. b) del DL n. 70/2011 e dell’art. 11 comma 8 della L.r. n. 22/2011 per incompetenza del Consiglio Comunale all’approvazione definitiva del piano, che spettava invece alla Giunta. In particolare il ricorrente evidenzia che, per effetto della nuova riperimetrazione dell’area di intervento, la superficie reale di questa risulta essere di circa mq. 8.000 (rispetto a mq.

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