TAR Lecce, sez. III, sentenza 2010-03-11, n. 201000707
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Testo completo
N. 00707/2010 REG.SEN.
N. 00610/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 610 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso RO TI MA in Lecce, piazza Mazzini 72;
contro
Comune di NT, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Marcello Fischetti, con domicilio eletto presso MM FA in Lecce, piazzetta Montale,2;
nei confronti di
Societa' Corso Italia Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso VA GR in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 14947 del 30.1.2009 a firma del Dirigente il Settore Urbanistica ed Ediltà del Comune di NT;
del sottostante atto prot. n. 6376 del 20.7.2006, a firma del Dirigente la Direzione Amministrativa delle Risorse Territoriali e Ambientali - Area Specialistica di Coordinamento "Urbanistica - Edilizia";
del verbale di riunione del 13.6.2007 della Direzione Ambiente, Salute e Qualità della Vita del Comune di NT;
della nota prot. n. 845 del 5.9.2008 a firma del Dirigente della Direzione Affari Legali - Avvocatura del Comune di NT;
della proposta del R.U.P. del 10.12.2008;
di ogni altro atto presupposto e/o connesso;
in subordine per la condanna alla ripetizione delle somme incassate ai fini del rilascio del permesso di costruire, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di NT e di Societa' Corso Italia Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti l’Avv. Leuci, in sostituzione dell’Avv. Paccione, l’Avv. FA, in sostituzione dell’Avv. Fischetti, e l’Avv. GR in sostituzione dell’Avv. Lenoci ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna impugnativa si inserisce in una controversia più ampia - coinvolgente più giudizi - riguardante l’assegnazione di un’area comunale e il relativo titolo edilizio per la realizzazione di un’autorimessa in NT alla via Caduti di Nassirya.
Con il ricorso in epigrafe l’Impresa Edile La Torre impugna il provvedimento 14947/2009, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di NT, con cui è stato revocato il permesso di costruire 695/2005 rilasciato alla stessa ricorrente per la realizzazione della citata autorimessa.
Vengono svolti i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione art. 7 L. 241/1990, violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, equità e buona fede nell’azione amministrativa; 2. Violazione del giudicato (sentenza Cons. Stato 5952/2006); violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità. Eccesso di potere per errata presupposizione e per illogicità manifesta; 3. Violazione dei principi di equità e di buona fede nell’azione amministrativa. Violazione del giudicato in relazione agli artt. 24, 25, 100, 101, 103 Cost.; violazione del giudicato (Cons. Stato 4008/2008); eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria; 4. Violazione dei principi di equità e buona fede nell’azione amministrativa, violazione del giudicato, violazione dei principi generali sull’autotutela amministrativa. Eccesso di potere per abnormità provvedimentale, illogicità, difetto di motivazione, carente istruttoria, erronea presupposizione, sviamento di potere.
Si sono costituiti il Comune di NT e la Corso Italia srl chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 25 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere respinto.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 7 L.