TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2023-04-07, n. 202302164
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Testo completo
Pubblicato il 07/04/2023
N. 02164/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01246/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato T G R U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza ex art. 50 TUEL n. 23 del 15/02/2023, notificata il 16 febbraio 2023, con la quale il Sindaco del Comune di Pozzuoli ha ordinato ai ricorrenti: “di lasciare libero ad horas il manufatto sopra individuato con espresso avvertimento che in caso di mancata ottemperanza agli ordini impartiti entro e non oltre cinque giorni dalla notifica del presente atto si provvederà d'ufficio in maniera coattiva e che dell'eventuale inottemperanza al presente provvedimento verrà data comunicazione all'autorità competente, al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale ed eventualmente delle penalizzazioni previste per gli occupanti senza titolo dall'art. 5, comma 1-bis, della legge n. 80 del 23/5/2014 con l'abbandono volontario o forzoso da parte degli occupanti dei prefabbricati” e di ogni atto ad essa presupposto, connesso, collegato e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.- Gli odierni ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza ex art. 50 TUEL in epigrafe indicata, con cui il Comune di Pozzuoli aveva loro ordinato l’immediato sgombero del container n. 5 sito alla via Seneca n. 16, da essi adibito a sede dell’esercitata attività imprenditoriale di tipografia, serigrafia e grafica.
In particolare, l’impugnata ordinanza era stata adottata in ragione dell’asserito pericolo per la salute pubblica accertato dall’ente comunale in occasione dei condotti sopralluoghi che avevano accertato la presenza di fibre di amianto nella composizione delle pannellature laterali dell’indicato prefabbricato con il conseguente pericolo di dispersione nell’ambiente.
Avverso la predetta ordinanza sindacale sono insorti gli esponenti, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.
A supporto del gravame, hanno dedotto le seguenti doglianze: violazione e falsa applicazione degli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000; violazione e falsa applicazione del D.M. 6 settembre 1994, della l. 257/1992. Eccesso di potere rilevabile attraverso le figure sintomatiche del difetto di istruttoria – difetto di motivazione- illogicità contraddittorietà – illogicità – erroneità dei presupposti. Violazione principi di proporzionalità, giusto procedimento, imparzialità, buon andamento della p.a.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pozzuoli, depositando documentazione sui fatti di causa e resistendo alle domande attoree.
Alla camera di consiglio del 4 aprile 2023, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso di una sua possibile definizione in forma semplificata.
2.- In via preliminare, il Collegio dà atto che la presente controversia può essere definita in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a., stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti nei propri scritti.
3.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.1.- L'art. 50, commi 4 e 5, del T.U.E.L. così recita: " 4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere