TAR Pescara, sez. I, sentenza 2017-07-26, n. 201700229
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Testo completo
Pubblicato il 26/07/2017
N. 00229/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00360/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2016, proposto da:
D R C S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato L P M, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Falcone e Borsellino N. 38;
contro
Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
Dipartimento Concessioni Autostradali del Ministero Infrastrutture, Comune di Cepagatti non costituiti in giudizio;
Società Strada dei Parchi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso lo studio Giulio Cerceo in Pescara, viale G. D'Annunzio, 142;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari
della nota prot. n. 0015241 del 13.09.2016 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso parere negativo sul rilascio del permesso di costruire richiesto dalla società medesima per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione.
E della nota prot. n. 014168/2016 del 13.09.2016 della società Strada dei Parchi spa contenente analogo parere negativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Infrastrutture e Trasporti, della Società Strada dei Parchi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2017 il dott. M B e uditi l'avv. L P M per la parte ricorrente, l'avvocato dello Stato Massimo Lucci per l'amministrazione resistente, l'avv. Giulio Cerceo su delega dell'avv. Arturo Cancrini per la società controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 0015241 del 13.09.2016 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso parere negativo sul rilascio del permesso di costruire richiesto dalla società medesima per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione.
Ha chiesto altresì l'annullamento della nota prot. n. 014168/2016 del 13.09.2016 della società Strada dei Parchi spa contenente analogo parere negativo.
Più in particolare, l’odierna ricorrente ha presentato domanda di rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su lotto di proprietà sito in Cepagatti nella frazione di Villanova, censito al foglio 11 part. 995 cat. e compreso in zona B del vigente PRG.
Il Comune con nota prot. n. 11179 del 31.05.2016 ha comunicato all'istante che l'area sulla quale si intende edificare è assoggettata a fascia di rispetto autostradale, e che in tale zona, ai sensi dell'articolo 38 comma 3 delle n.t.a. del PRG, la realizzazione di edifici è ammissibile purché vi sia il preventivo nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada; il medesimo Comune ha quindi indetto una conferenza di servizi per conseguire in quella sede i pareri e i nulla osta necessari al rilascio del permesso di costruire.
Il Ministero resistente, con l’atto impugnato, ha quindi formulato definitivo parere negativo ritenendo violate « le disposizioni di assoluta inedificabilità disposte dall’art. 28 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 “Regolamento del Codice della Strada” oltreché la Circolare ANAS prot. CDG - 86754 del 16.06.20 11» e diffidando l’Amministrazione comunale « ad assumere una posizione che non sia rispettosa delle determinazioni assunte dal Ministero » ;