TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2022-05-12, n. 202200119

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2022-05-12, n. 202200119
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202200119
Data del deposito : 12 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/05/2022

N. 00192/2022 REG.RIC.

N. 00119/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00192/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 192 del 2022, proposto da

-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione, Camera di Commercio di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia ,

-del provvedimento del 18 febbraio 2022, di prot. n. -OMISSIS- emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria –area I^– avente natura di informativa interdittiva antimafia, notificato alla ricorrente società a mezzo p.e.c. in pari data con lettera di prot. n. -OMISSIS-

- del provvedimento dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, Ufficio Sanzioni SOA e operatori economici qualificati – del 2 marzo 2022, di prot. Fasc. ANAC n-OMISSIS-, mediante il quale è stato comunicato alla ricorrente società l’avvenuta annotazione dell’informazione interdittiva antimafia di cui in appresso nel casellario informatico dell’Autorità, notificato alla ricorrente a mezzo p.e.c. addì 3 marzo 2022;

- del provvedimento della Camera di Commercio di Reggio Calabria–Servizio 3,Anagrafico, Responsabile Ufficio 10, Attività Regolamentate, Artigianato e S.U.A.P. – di invito a: “…voler provvedere all’iscrizione nel R.E.A. della cessazione dell’attività di “Impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione” esercitata presso la sede legale entro 30 gg. dal ricevimento della presente decorsi i quali l’Amministrazione scrivente provvederà alla cancellazione d’ufficio dal R.E.A. dell’attività sopra indicata”, notificato alla ricorrente a mezzo p.e.c. addì 21 febbraio 2022;

- nonché di tutti gli atti presupposti, prodromici, correlati e/o consequenziali a quelli qui espressamente indicati ed impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il Decreto Presidenziale n. 95 del 12 aprile 2022;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un primo esame tipico della presente fase cautelare, le censure articolate nel ricorso introduttivo non risultano suffragate da apprezzabile fumus boni juris ;

Considerato che:

- dall’esame complessivo del provvedimento gravato emerge che la prognosi svolta dal Prefetto di Reggio Calabria in ordine all’esistenza di possibili infiltrazioni di associazioni mafiose nella ricorrente società non appare allo stato né illogica né irrazionale, essendo i fatti allegati dal difensore della ricorrente nella discussione in camera di consiglio irrilevanti, in quanto non documentati e comunque sopravvenuti all’adozione del provvedimento interdittivo;

- la determinazione gravata evidenzia e valorizza l’esistenza di plurime, stratificate e qualificate cointeressenze economiche, lavorative e familiari intercorrenti tra i rappresentanti del “gruppo” societario riconducibile all’ex Presidente della società ricorrente- tuttora sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati “spia” (art. 84 comma 4 lett. a D.lgs n. 159/2011) nell’ambito della recente operazione di polizia “-OMISSIS- alcuni dei quali coinvolti nello stesso procedimento penale, nonché tra -OMISSIS- e l’attuale amministratore unico della stessa ricorrente (-OMISSIS- subentrata dopo il suo arresto e già sua “storica” collaboratrice nelle cooperative da quest’ultimo gestite e meglio indicate nel provvedimento interdittivo;

- la continuità “aziendale” tra le società cooperative già amministrate dall’ex Presidente della società ricorrente è ulteriormente corroborata dalla circostanza per cui alcune di esse hanno la sede sociale presso la sua residenza;

- lavorano a vario titolo, quali attuali dipendenti della società ricorrente, ma già ex dipendenti di società (-OMISSIS- facenti capo a -OMISSIS-, soggetti collegati a personaggi di spicco della criminalità organizzata (cosca “-OMISSIS-cui è ritenuto appartenere anche il cognato dell’attuale amministratore unico della società ricorrente;

- le descritte cointeressenze, i mutamenti societari che hanno originato nel tempo l’attuale composizione della cooperativa ricorrente, consorziata “di fatto” con il -OMISSIS- (appaltatore fino al 2015 del servizio di pulizia presso l’ASL di Locri) e i controindicati rapporti parentali dei dipendenti e degli attuali amministratori, dati informativi questi ultimi ampiamente illustrati ed aggiornati nelle informative di polizia (v. nota di accertamenti dei CC. del 18.01.2019 e del 30.12.2021- docc. nn. 3 e 5 di parte resistente), appaiono circostanze idonee ad integrare un congegno elusivo dei già adottati provvedimenti interdittivi, così da consentire il perdurante esercizio dell’attività d’impresa sottoposta al rischio del condizionamento criminale dietro lo schermo formale di una “nuova” compagine societaria a cui l’ex Presidente è solo apparentemente estraneo;

- quanto alla comunicazione di cui all’art. 92, comma 2-bis, D. lgs. n. 159/2011, le rappresentate esigenze di celerità (procedimento penale tuttora pendente e misura cautelare in corso di esecuzione a carico dell’ex Presidente della società ricorrente) risultano, con riferimento allo specifico caso concreto, motivatamente idonee a giustificarne l’omessa attivazione;

Considerato, quanto al periculum in mora , che nella comparazione degli interessi, assume preminenza – come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa anche in sede cautelare (cfr. ord. Cons. Stato, Sez. III, n. 825/2019) - il carattere di anticipazione della prevenzione della misura interdittiva;

Ritenuto che le spese della presente fase processuale debbano essere poste a carico di parte ricorrente;

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