TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-04-12, n. 202300385
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/04/2023
N. 00385/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00489/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 489 del 2018, proposto da
M B, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vinci, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Pucci n. 4;
per l'accertamento
-dell’inesistenza e/o nullità ed inefficacia dell’atto di al doc. n. -1b di parte attrice, comunque non sottoscritto e comunque revocato;
- della proprietà piena ed esclusiva del sig. B M stesso, così come contemplata e riconosciuta dallo stesso convenuto Comune di Vinci con il documento n. 1a di parte attrice in data 24.11.2011 Prot. Gen. del Comune di Vinci n. 34765, e con la comparsa di costituzione e risposta del Comune stesso, dei beni immobili siti in Sovigliana nel Comune di Vinci, in Via Leonardo da Vinci, numeri civici attuali anche da 39 a 47 e identificati al Catasto del Comune di Vinci al Foglio di Mappa 52 dalle particelle 717 e 718 e 320 anche e soprattutto della parte di queste particelle interessata sia dai lavori del Comune di Vinci in data antecedente il 24.11.2011 e sia dai lavori del Comune stesso in data 20.06.2011;
con condanna del convenuto Comune di Vinci alla restituzione ex art. 948 cc, previa riduzione in pristino, delle porzioni esterne della particella n.717 di mq 440 con reddito dominicale di 3,29 ed agrario di 1,70, e di quella n. 718 di mq 110 con reddito dominicale di 0,82 ed agrario di 0,43, del Foglio di Mappa 52 del Catasto del Comune di Vinci site innanzi i numeri civici attuali dal 39 al 47 della Via L. da Vinci in Sovigliana – Vinci (Provincia di Firenze)- come interessate dai lavori in data 20.06.2013, e della particella 320 stante l’intervenuta confessione del convenuto Comune con comparsa di costituzione e risposta;ordinando al Dirigente, già Conservatore, dei RRII Pag. 39 di 44 dell’Agenzia delle Entrate-Servizio di Pubblicità Immobiliare la Trascrizione della Sentenza di accoglimento delle presenti conclusioni;
per la condanna del Comune di Vinci alla immediata riduzione in pristino dell’ampiezza degli accessi anche carrabili innanzi i nn.cc. da 39 a 47, sulla base delle foto di Street View di Google maps.com in data antecedente al 20.06.2013 allegate alla presente citazione quali doc. n. 3a-m , di sette ed otto metri lineari, delle particelle nn. 717, 718 e 464 e 320 del Foglio di Mappa 52 del Catasto del Comune di Vinci, sulla Via Leonardo da Vinci in Sovigliana, nel Comune di Vinci, passaggi confessati al Comune stesso pedonali e carrabili;
- al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla occupazione abusiva e/o nulla e inesistente come illecita ed illegittima da data antecedente al 24.11.2011, come confessato ex art. 2035 cc dal Convenuto stesso con il doc. n. 1, della proprietà dell’attore di cui alle particelle n. 717 e 718 e 320 Sig. B M in assenza di ogni procedura espropriativa, e comunque dal 1990 o comunque da quella data precedente e successiva che sarà accertata in corso di causa e da determinarsi attraverso CTU;
- al risarcimento del danno derivante dalla limitazione del godimento della porzione della particella n. 718, e n.717 e n. 320 già adibita a piazzale di sosta temporanea per gli abitanti e clienti della particella 464 con ingresso sosta ed uscita contestuali e contemporanei di almeno sei autovetture per volte, derivante dai lavori effettuati dal convenuto Comune di Vinci in data 20.06.2013 che permettono attualmente esclusivamente l’entrata, la sosta e l’uscita ad una sola autovettura per volta, da determinarsi attraverso CTU;
- al risarcimento del danno derivante dal ristagno di acqua piovana ed allagamento della particella n.464 e n.718, ed anche n.717, di accesso ai fondi commerciali e professionali dai nn. civici 39 a 47 di Via L. da Vinci nel Comune Vinci, dovuta al mutamento di pendenza a seguito dei lavori effettuati dal convenuto Comune in data 20.06.2013, da determinarsi attraverso CTU.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vinci;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è proprietario di un edificio a destinazione residenziale e commerciale sito in Vinci, località Sovigliana, via Leonardo da Vinci, distinto ai numeri civici 39 e 47 e catastalmente identificato dalle particelle 717, 718, 320 e 464 del foglio 52;con deliberazione 28 settembre 2011 n. 158, la Giunta comunale di Vinci approvava il progetto definitivo di “sistemazione asse attrezzato viale Togliatti-via L. Da Vinci” e la successiva determinazione 4 maggio 2012, n. 152 del Responsabile del Settore 3-Uso e assetto del territorio dell’Amministrazione comunale approvava il relativo progetto esecutivo, che interessava solo una parte della p.lla 718 di proprietà del ricorrente, per un’estensione pari a soli mq. 86,01;con atto di data imprecisata (doc. n. 11 del deposito dell’Amministrazione resistente), il ricorrente si impegnava a cedere all’Amministrazione comunale tale area, ma l’impegno non era poi rispettato ed il relativo atto traslativo non era mai perfezionato, così come non interveniva mai il relativo provvedimento di espropriazione.
2. Con sentenza 18 maggio 2017, n. 1769, il Tribunale di Firenze, sez. II civile in composizione monocratica dichiarava il proprio difetto di giurisdizione con riferimento a varie domande proposte dal ricorrente originate dalla vicenda in discorso, concludendo per la giurisdizione del Giudice tributario (con riferimento alla domanda attorea di restituzione degli importi versati a titolo di TOSAP dal 2002 al 2013) e del Giudice amministrativo, per quello che riguarda le altre domande.
La sentenza non era impugnata ed il contenzioso era riassunto avanti al Giudice tributario (che respingeva la domanda con la sentenza 19 dicembre 2018, n. 785 della Commissione tributaria provinciale di Firenze, sez. III) ed alla Sezione.
3. Con il ricorso in riassunzione presentato avanti alla Sezione, il ricorrente chiedeva la declaratoria di inesistenza della proposta di cessione dell’area in discorso sopra richiamata, la restituzione del bene di propria proprietà esclusiva occupato dall’Amministrazione comunale di Vinci, il risarcimento dei danni derivanti dall’illecita apprensione del bene, dalla riduzione dell’ampiezza dei due passi carrai in precedenza esistenti su via Leonardo da Vinci e dal ristagno di acqua piovana e dagli allagamenti, a suo dire, derivanti dai lavori (danni, per queste ultime due poste, non quantificati in alcun modo).
Si costituiva in giudizio il Comune di Vinci, controdeducendo sul merito del ricorso e proponendo altresì eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e prescrizione della pretesa risarcitoria;l’Amministrazione comunale proponeva altresì, con apposita domanda riconvenzionale, domande ed eccezioni riconvenzionali chiedendo l’accertamento ex art. 2932 c.c. dell’obbligo del ricorrente di trasferire l’area in discorso per effetto dell’impegno sopra richiamato e l’accertamento dell’acquisizione della proprietà dell’area a titolo di accessione invertita e/o della servitù di uso pubblico presuntamente esistente sull’area.
4. Con ordinanza 14 ottobre 2022, n. 1156, la Sezione disponeva una verificazione a carico di un funzionario designato dal Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate della Toscana, in ordine al valore del bene di proprietà del ricorrente illegittimamente occupato dal Comune di Vinci ed alla quantificazione del risarcimento del danno spettante allo stesso, secondo i criteri indicati in ordinanza.
Dopo la presentazione (in data 21 ottobre 2022) da parte dell’Amministrazione comunale di Vinci di una riserva d’appello della detta ordinanza ed il deposito (in data 11 gennaio 2023) dell’elaborato conclusivo della verificazione ad opera del Funzionario delegato Francesco Pananti (a questo fine, delegato dal Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate della Toscana), il ricorso era quindi trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 5 aprile 2023.
DIRITTO
1. Il ricorso risulta solo parzialmente fondato e deve pertanto trovare accoglimento nei limiti indicati in motivazione.
Gran parte delle questioni poste dal ricorso e delle sovrabbondanti eccezioni proposte dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Vinci sono già state affrontate dalla Sezione con l’ordinanza 14 ottobre 2022, n. 1156, secondo una prospettazione che non risulta ulteriormente contestata dalle due parti;risulta pertanto sostanzialmente sufficiente il richiamo di quanto argomentatamente sostenuto nella detta ordinanza, con la considerazione aggiuntiva relativa all’impossibilità di accogliere l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi proposta in prima battuta, risultando evidenti e facilmente individuabili, pur in un contesto caratterizzato da una pessima tecnica di redazione, la causa petendi ed il petitum delle domande proposte dal ricorrente.
Iniziando l’esame dalle questioni preliminari relative alla giurisdizione del Giudice amministrativo (che parte ricorrente continua a negare, pur non avendo impugnato la relativa sentenza di difetto di giurisdizione del Tribunale di Firenze e riassunto il giudizio), la Sezione non può mancare di rilevare come, essendosi formato il giudicato sull’affermazione della giurisdizione del Giudice amministrativo operata dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica con la sentenza 18 maggio 2021, n. 1769, la generica e confusa contestazione della giurisdizione del Giudice amministrativo comunque contenuta nell’atto di riassunzione del giudizio notificato da parte ricorrente possa trovare considerazione solo ai sensi della previsione di cui all’art. 11, 3° comma c.p.a. (“quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione”), ovvero ai fini della contestazione d’ufficio della giurisdizione ad opera del Giudice della riassunzione.
Si tratta però di prospettazione manifestamente infondata, non potendo trovare applicazione alla fattispecie la giurisprudenza che attribuisce all’A.G.O. la giurisdizione in materia di occupazione cd. “usurpativa” (tra le tante, si vedano: Cons. Stato sez. II, 9 novembre 2020, n. 6863;Cass. civ, sez. un., 14 ottobre 2020, n. 22193;8 luglio 2019, n. 18272), per effetto del deposito in giudizio della deliberazione 28 settembre 2011 n. 158, della Giunta comunale di Vinci (che ha approvato il progetto definitivo di “sistemazione asse attrezzato viale Togliatti-via L. Da Vinci”) e della successiva determinazione 4 maggio 2012, n. 152 del Responsabile del Settore 3-Uso e assetto del territorio del Comune di Vinci (che ha approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica in questione);nella fattispecie, sono quindi sicuramente presenti i necessari atti amministrativi che, approvando il progetto, hanno altresì dichiarato la pubblica utilità dell’opera, con la conseguenziale necessità, ormai affermata da tutta la giurisprudenza in proposito, di riportare alla Giurisdizione amministrativa le controversie relative all’illecita apprensione di beni ricompresi in una valida dichiarazione di pubblica utilità, non potendosi ricostruire la vicenda negli alternativi termini della cd. occupazione “usurpativa”.
Deve pertanto ritenersi del tutto corretta la prospettazione della questione di giurisdizione posta a base della già citata sentenza 18 maggio 2021, n. 1769 del Tribunale di Firenze in composizione monocratica, tanto più che lo stesso ricorrente non evidenzia per nulla che l’area occupata di sua proprietà possa risultare maggiore di quella prevista dal progetto di opera pubblica in questione, da intendersi limitata alla sola porzione di mq. 86,01 della p.lla 718 del foglio n. 52, oggetto della proposta-impegno di cessione sottoscritto dal Sig. Benassai (doc. n. 19 del deposito dell’Amministrazione resistente).
La conclusione in ordine alla giurisdizione del Giudice amministrativo non risulta poi per nulla modificata dalle eccezioni ed argomentazioni proposte in giudizio dalla difesa del Comune di Vinci, risultando irrilevante il fatto che la materia contenziosa comprenda anche l’accertamento di questioni relative alla presunta formalizzazione di una cessione volontaria del bene in questione, trattandosi di materia comunque devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo (Cons. Stato sez. II, 28 gennaio 2020, n. 705;Cass. civ. sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28343).
Del pari irrilevante ai fini della verifica della giurisdizione risulta poi il fatto che il Comune di Vinci sollevi anche questioni relative alla proprietà del bene in questione o all’esistenza di un diritto di servitù pubblica sullo stesso, attesa comunque la precisazione di cui al punto II.3 della domanda riconvenzionale proposta dall’Amministrazione resistente in ordine alla natura di sola eccezione riconvenzionale della prospettazione, ovvero di eccezione proposta all’unico fine di paralizzare o ridurre la domanda attorea;risulta pertanto evidente come si tratti di questioni, in realtà, rientranti nell’ambito delle questioni conoscibili in via incidentale dal Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 8 del c.p.a. (considerazione del tutto dirimente e che rende manifestamente superfluo l’esame delle ulteriori argomentazioni in proposito articolate dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Vinci).
Del tutto inidonei a modificare la conclusione raggiunta in ordine alla giurisdizione del Giudice amministrativo risultano poi i generici rilievi e le domande di parte ricorrente relative a presunti danni da “ristagno acqua piovana e allagamenti” o dalla restrizione dell’estensione originaria dei passi carrabili, risultando evidente come si tratti di conseguenze, al massimo, derivanti dalla stessa progettazione dell’opera (non prospettando comunque parte ricorrente un qualche eccesso o imperizia verificatisi in sede di esecuzione dei lavori) e che, pertanto, oltre ad essere riportabili alla giurisdizione del Giudice amministrativo, dovevano essere fatti valere nel termine di cui all’art. 30, commi 3 e 5 del c.p.a..
A prescindere da ogni considerazione relativa all’assoluta mancanza della quantificazione giudiziale delle dette domande risarcitorie, la palese violazione del termine di decadenza di cui all’art. 30, commi 3 e 5 del c.p.a. porta pertanto a concludere, da subito, per la necessità di procedere al rigetto delle due domande sopra richiamate, pur rientranti nell’ambito di cognizione giurisdizionale del Giudice amministrativo.
2. Non può poi trovare accoglimento l’eccezione proposta dall’Amministrazione resistente in ordine ad una (presunta) cessione del bene per effetto della proposta-impegno di cessione sottoscritto dal ricorrente (doc. n. 19 del deposito dell’Amministrazione resistente) e la subordinata domanda ex art. 2932 di sentenza costitutiva dell’obbligo di trasferimento del detto bene, in considerazione della pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione (pienamente condivisa da questo Giudice) che, con dovizia di argomenti, ha escluso che possa essere anche solo prospettato, nella materia, un qualche “contratto preliminare di cessione volontaria” ed escluso ogni possibilità di attribuire rilevanza ad atti, come quello che ci occupa, che, in realtà, non assumono altro valore che quello di una proposta di cessione del bene, mancando comunque la forma ad substantiam necessaria per la validità dell’accordo traslativo (Cass. civ., sez. II, 8 maggio 2014, n. 9990, in fattispecie praticamente identica;sostanzialmente nello stesso senso, si veda anche T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 14 gennaio 2015, n. 29).
Quanto sopra rilevato evidenzia poi l’assoluta inutilità e l’impossibilità di accogliere la domanda di parte ricorrente relativa all’accertamento dell’inesistenza dell’effetto traslativo del bene derivante dal detto impegno, trattandosi, come già rilevato, di effetto che mai potrebbe derivare da un atto mancante del necessari requisiti di forma ad substantiam .
Del pari inaccoglibile risulta la prospettazione dell’Amministrazione resistente in ordine ad una proprietà in capo alla Provincia di Firenze (ora Città Metropolitana) dell’area occupata, trattandosi di conclusione che risulta in contrasto con la stessa progettazione dell’opera pubblica approvata con la già citata determinazione 4 maggio 2012 n. 152 del Settore 3-Uso ed assetto del territorio del Comune di Vinci, che ha considerato l’area di proprietà del ricorrente poi occupata, come area di proprietà privata da espropriare ai fini della sistemazione dell’opera stradale e non area di proprietà pubblica.
Sulla stessa linea ricostruttiva, inaccoglibile risulta poi anche la prospettazione della resistente relativa ad un preesistente diritto d’uso pubblico sull’area in discorso che, oltre a risultare in contrasto con la progettazione dell’opera (che non opera riferimenti al presunto diritto d’uso pubblico esistente su di un’area, al contrario, considerata di pura proprietà privata), non risulta per nulla dimostrata dalla documentazione depositata in giudizio, risultando peraltro del tutto inidonee a dimostrare detta preesistenza le prove testimoniali articolate in giudizio, che risultano del tutto inconferenti ed impraticabili in uno stato di fatto che risulta irreversibilmente modificato ormai da molti anni.
Una volta “sfrondato” il tema del contendere dalle domande risarcitorie derivanti dalla progettazione dell’opera proposte da parte ricorrente e dalle numerose eccezioni dell’Amministrazione resistente, le questioni oggetto di decisione risultano pertanto circoscritte all’occupazione della porzione di mq. 86,01 della p.lla 718 del foglio n. 52 oggetto della proposta-impegno di cessione sottoscritto dal ricorrente (doc. n. 19 del deposito dell’Amministrazione resistente) e poi non perfezionato, risultando sostanzialmente ammesso tra le parti (e pertanto utilizzabile dal Giudicante ex art. 64, 2° comma c.p.a.) il fatto che non sussistano altre aree illegittimamente detenute dall’Amministrazione comunale di Vinci;
3. Le residue domande articolate da parte ricorrente risultano poi pienamente fondate e devono pertanto trovare accoglimento.
Per quello che riguarda l’azione finalizzata alla restituzione del bene, appare del tutto sufficiente il richiamo di quanto più volte rilevato dall’ormai stabilizzata giurisprudenza della Sezione (tra le tante, si vedano: T.A.R. Toscana, sez. I, 19 maggio 2016, n. 866;8 giugno 2016, n. 970).
Giova premettere che l’istituto di matrice pretoria dell’occupazione acquisitiva, o accessione invertita, in virtù del quale si è ritenuto che la proprietà del fondo occupato oltre i termini di occupazione legittima e irreversibilmente trasformato per effetto della realizzazione su di esso di un’opera dichiarata di pubblica utilità si acquistasse a titolo originario alla mano pubblica, è stato espunto dal nostro ordinamento alla luce degli interventi, prima, della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ne ha ripetutamente sancito l’incompatibilità con l’art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione ( ex multis , CEDU, Carbonara e Ventura c. Italia, 30 maggio 2000;Scordino c. Italia, 15 e 29 luglio 2004;Sciarrotta c. Italia, 12 gennaio 2006) e successivamente dalla Corte Costituzionale (sent. 8 ottobre 2010, n. 293) la quale ha altresì precisato come la realizzazione dell'opera pubblica non costituisca impedimento alla restituzione dell'area illegittimamente espropriata, indipendentemente dalle modalità di acquisizione del terreno.
Sotto questo profilo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infine riconosciuto come l’istituto dell’occupazione acquisitiva si ponga in radicale contrasto con l’art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ciò che comporta – in un’ottica orientata all’osservanza dell’art. 117 co. 1 Cost., rispetto al quale la CEDU opera come norma interposta di rango subcostituzionale – la sua definitiva espunzione e la riespansione della regola generale dell’illecito aquiliano, “il quale non solo non consente l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, ma attribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell’ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell’immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell’art. 2043 c.c.” (così da ultimo Cass., SS.UU., 19 gennaio 2015, n. 735, ma l’insanabile contrasto era stato del pari evidenziato da Cass., SS.UU., ord. 13 gennaio 2014, n. 441).
Sul piano fattuale non vi è sostanziale contrasto tra le parti in ordine all’illegittima apprensione da parte dell’Amministrazione comunale di Vinci dell’immobile sopra analiticamente individuato;per altro verso deve poi rilevarsi, quanto ai profili soggettivi della colpa, che, in analoghe fattispecie, si è pacificamente ritenuta la sussistenza di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. (Cass. civ., sez. I, 1 ottobre 2002 n. 14086, Cons. Stato, sez. IV 22 settembre 2010 n. 7035;T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2015 n. 1881).
Restano, dunque, impregiudicate solo le conseguenze sul piano restitutorio e risarcitorio della vicenda.
Osserva in proposito il Collegio che, nell’attuale quadro normativo, vigente cioè l’art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001, le Amministrazioni hanno l’obbligo giuridico di far venir meno – in ogni caso – l’occupazione “ sine titulo ” e, quindi, di adeguare comunque la situazione di fatto a quella di diritto (Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2015 n. 4014).
La scelta tra adempiere ad un obbligo restitutorio e risarcitorio disciplinato dal diritto civile e l'esercizio di una potestà autoritativa di acquisizione del bene in forza del regime speciale previsto dal diritto amministrativo che l'Amministrazione deve compiere non è libera, in quanto l'art. 42- bis comma 1 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, nell'affermare che quest’ultima, valutati gli interessi in conflitto, "può" disporre che il bene sia acquisito al suo patrimonio indisponibile, non attribuisce all'Autorità una semplice facoltà (il cui esercizio è per definizione libero), ma le conferisce una potestà, cioè l'esercizio obbligatorio di un potere in funzione della cura dell'interesse pubblico (T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 29 maggio 2015, n. 505;T.A.R. Toscana, sez. I, 11 febbraio 2016, n. 233).
Fermo restando, quindi, l’obbligo per il Comune di Vinci di pronunciarsi sulla questione attraverso un provvedimento espresso nell’ambito dell’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione comparativa degli interessi in gioco e alla conseguente decisione in ordine all'acquisizione o alla restituzione del bene (T.A.R. Toscana, sez. I, 13 luglio 2015, n. 1059) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, le questioni all’esame vanno dunque ristrette, allo stato, alla domanda articolata dal ricorrente in ordine alla restituzione dei beni illegittimamente trattenuti dall’Amministrazione comunale di Vinci ed al risarcimento del danno derivante dall’illegittimo trattenimento del bene.
Va, infatti, escluso, per le ragioni sopra esposte, che l’occupazione e la successiva trasformazione mediante realizzazione dell’opera pubblica del bene illegittimamente ritenuto da parte dell’Amministrazione comunale di Vinci possa avere determinato l’acquisto, in capo allo stesso, della proprietà del bene trasformato
Ne consegue che anche la domanda risarcitoria proposta è accoglibile nel limite del solo pregiudizio, a carattere permanente, occasionato dalla perdita della materiale disponibilità del fondo, non essendo di contro risarcibile il danno da perdita della proprietà.
La giurisprudenza civilistica relativa alla materia espropriativa ha poi condivisibilmente rilevato che “allorquando … all'obbligazione dell'espropriante di corrispondere l'indennità di espropriazione, ovvero il prezzo della convenuta cessione volontaria, subentri quella del risarcimento del danno corrispondente all'intero valore venale dell'immobile ablato, è sufficiente a interrompere la prescrizione del credito risarcitorio derivante dalla perdita del diritto dominicale, ai sensi dell'articolo 2943 del codice civile, che il proprietario faccia comunque valere il proprio diritto al ristoro patrimoniale dovutogli in conseguenza della vicenda ablativa, e che il relativo atto contenga l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire un'intimazione o richiesta scritta di pagamento del corrispettivo collegata con la suddetta vicenda, pur se impropriamente denominata” (Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 2021, n. 3655;14 febbraio 2008, n. 3700).
L’ordinanza istruttoria della Sezione ha poi già rilevato come, in considerazione dell’espressa eccezione di prescrizione del credito risarcitorio articolata dall’Amministrazione resistente, il credito risarcitorio spettante al ricorrente possa trovare considerazione solo a partire dal 21 ottobre 2008 (ovvero con riferimento al quinquennio antecedente la notificazione della domanda introduttiva del giudizio civile, intervenuta il 21 ottobre 2013).
4. Per quello che riguarda i criteri generali di quantificazione del danno, devono essere poi richiamati i criteri già individuati nell’ordinanza 14 ottobre 2022, n. 1156 della Sezione e posti a base della verificazione operata dal Funzionario designato dal Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate della Toscana.
In particolare, per consolidata giurisprudenza, il danno per illegittima occupazione dei suoli, deve essere liquidato in misura pari agli interessi legali sul valore di mercato del bene (valore desumibile dalla destinazione urbanistica dell'immobile), per ciascun anno del periodo di occupazione, con rivalutazione e interessi dalla data di proposizione del ricorso fino alla data di deposito della sentenza;detto risarcimento deve operare con riferimento al momento in cui l'occupazione dell'area privata è divenuta illegittima e, quindi, dal momento in cui è avvenuta la prima apprensione del bene (come già detto, individuata nel 12 febbraio 2003), sino al definitivo trasferimento della proprietà ovvero alla sua restituzione al legittimo proprietario (Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2012, n. 1130;id., sez. IV, 29 agosto 2011, n. 4833, id. 1 giugno 2011, n. 3331;T.A.R. Veneto, sez. II, 10 luglio 2014, n. 995). Le somme così calcolate andranno poi incrementate di interessi e rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso di primo grado fino alla data di deposito della presente sentenza (Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2011, n. 4833).
Per quello che riguarda le modalità di stima del valore del bene illecitamente appreso dall’Amministrazione comunale di Vinci, la Sezione condivide pienamente la scelta del Funzionario designato dal Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate della Toscana di utilizzare il criterio di stima cd. indiretto e basato sul “valore di trasformazione”, trattandosi di metodo che, in buona sostanza, replica il naturale approccio seguito da qualsiasi operatore di mercato che investa in un’area edificabile e che assume il pregio di ancorare la valutazione estimativa alle concrete possibilità di edificazione (e di guadagno) del privato;del pari condivisibile risulta poi la scelta di ancorare tale valutazione al prezzo di mercato e di realizzazione di due posti di parcheggio, ovvero alla sola scelta praticabile in un contesto che vede già l’area urbanisticamente vincolata ad area di servizio alla sede stradale, così precludendo ulteriori utilizzi della proprietà.
In questa prospettiva, non condivisibili risultano le contestazioni di cui alla memoria del 2 marzo 2023 dell’Amministrazione comunale di Vinci che, oltre a non essere state riportate nella sede propria (ovvero all’interno di una verificazione che si è conclusa in assenza di contestazioni ad opera del C.T.P. della resistente, pur nominato in data 25 ottobre 2022), prospettano sostanzialmente un passaggio ad un criterio di stima diretto del bene che risulta impraticabile, sia per quanto sopra rilevato in ordine alla difficoltà di individuare il prezzo di mercato di un bene ampiamente caratterizzato da importanti restrizioni di utilizzo, sia in quanto le due cessioni portate a parametro si riferiscono a due cessioni volontarie intervenute in favore dell’Amministrazione, ossia ad un contesto ampiamente caratterizzato dal possibile ricorso all’istituto espropriativo e che pertanto appare lontano dal valore di mercato che costituisce il punto di partenza del criterio di stima indiretto.
Discorso sostanzialmente analogo per le contestazioni della stima articolate da parte ricorrente alla pubblica udienza del 5 aprile 2023;oltre a trattarsi di contestazioni non articolate nella sede propria, si tratta, infatti, da un lato di argomentazioni, per un verso, non assistite da alcun elemento di prova (per la prospettata possibilità di “localizzare” nell’area più posti di parcheggio di quelli considerati dal verificatore), per l’altro, apertamente contrastanti (per quello che riguarda la considerazione del valore di locazione degli ipotetici posti di parcheggio localizzabili sull’area) con il criterio di stima del danno sopra richiamati e condivisi dalla giurisprudenza che si è occupata della problematica.
La verificazione effettuata ai sensi dell’ordinanza 14 ottobre 2022 n. 1156 della Sezione si è poi conclusa con la relazione finale depositata dal Funzionario delegato Giuseppe Pananti che ha permesso di quantificare l’obbligazione risarcitoria per il danno subito dal ricorrente, sulla base di una stima del bene nella somma di € 3.360,00, nella complessiva somma di € 680,90 (€ seicentottanta/90), comprensiva della rivalutazione monetaria e degli interessi dal 21 ottobre 2008 al 31 ottobre 2022.
In definitiva, l’Amministrazione comunale di Vinci deve pertanto essere condannata alla corresponsione, al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma sopra richiamata, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza fino alla data di effettiva corresponsione delle somme.
La reciproca soccombenza rispetto alle domande ed eccezioni proposte dalle due parti, permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio.