TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2023-12-09, n. 202318505
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2023
N. 18505/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14215/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14215 del 2023, proposto da
Marco Lombardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
per l'annullamento
- del bando per l''ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2022/25 della Regione Lazio nella parte in cui precluda l''esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi;
- ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione della Regione di convocazione dei vincitori per accettazione del posto e inizio del corso;
- di ogni altro atto, comunicazione o dichiarazione con cui parte resistente ha imposto di astenersi dallo svolgimento della libera professione durante il corso di Medicina Generale, ivi inclusa la convocazione per l''avvio dei corsi;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei moduli di iscrizione o autodichiarazioni con cui parte resistente chieda a parte ricorrente di accettare o certificare l''assenza di cause di incompatibilità al momento dell''iscrizione, ove esistenti anche se non conosciuti;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento del Corso di Medicina Generale della Regione Lazio;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 7/3/2006;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/9/2020 e del Decreto del Ministero della Salute del 14/7/2021;
- ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute dell''8/3/2023;
- ove occorra e per quanto di ragione, di eventuali circolari o pareri, mai comunicati a parte ricorrente, con cui il Ministero della Salute abbia ritenuto di imporre ai corsisti di Medicina Generale il divieto generalizzato di praticare libera professione;
- ove esistente o nelle more pervenuto, di qualsiasi altro atto – anche non conosciuto - nella misura in cui dovesse stabilire l''incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale e lo svolgimento di attività libero professionale;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
NONCHE'' PER LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA''
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