TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-01-31, n. 202400048
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Testo completo
Pubblicato il 31/01/2024
N. 00048/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00770/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 770 del 2021, proposto da
G A, M B, L B P, M B, R B, R B, D C, A C, A C, A C, R C, F D S, A D C, S D M, W D V, R E, S F, G C, L G, F G, F H, W L, C L, M L, M L, M M, P M, M N, D R, D E G R, G S, T T, M V, rappresentati e difesi dall'avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno per la mancata istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate ai danni conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Difesa e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 la dott.ssa E D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti – tutti originari componenti del Corpo Forestale dello Stato trasferiti dal 1 gennaio 2017 all’Arma dei Carabinieri ruolo forestale, con assegnazione della corrispondente qualifica militare – agiscono per il risarcimento dei danni nascenti dalla mancata istituzione della previdenza complementare dal d.lgs. 124 del 1993 e successive modifiche.
Espongono di essere entrati in servizio dopo il 1995, ovvero di non aver ancora maturato in tale data i richiesti 18 anni di contribuzione, così da essere assoggettati al sistema previdenziale misto ovvero al solo contributivo: per tale motivo costoro vantano un’aspettativa qualificata all’istituzione della previdenza integrativa, che avrebbe, per i relativi dipendenti pubblici, la finalità di colmare la differenza economica tra l’importo delle ultime buste paga e le rate di pensione calcolate con il sistema contributivo.
2. Nello specifico i ricorrenti individuano il danno ingiusto asseritamente sofferto in conseguenza della mancata istituzione del fondo di previdenza complementare in una triplice componente: a) nella mancata corresponsione della quota parte del fondo di spettanza delle Amministrazioni di appartenenza; b) nel mancato risparmio in termini di tassazione IRPEF in riferimento alle somme che sarebbero state devolute dal dipendente al fondo per la propria quota –parte; c) infine nella mancata possibilità di destinare al fondo tutto o parte del trattamento di fine rapporto, al fine di ottenerne un rendimento.
3. Con un primo motivo i dipendenti pubblici interessati richiamano la legislazione di riferimento - in particolare il d.lgs. 195 del 1995 - che per il personale non contrattualizzato del comparto sicurezza e difesa affida alle procedure di concertazione tramite i Comitati centrali di rappresentanza la fase prodromica alla predisposizione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri di uno schema di provvedimento concordato da approvarsi dal Consiglio dei Ministri. La fase finale sarebbe infine coincisa con l’emanazione di apposito D.P.R. che disciplinasse compiutamente il sistema di previdenza complementare di comparto. In buona sostanza dal corpus normativo di cui alla legge n. 448 del 1998, al D.P.R. n. 254 del 1999 ed infine al d.lgs. 252 del 2005 emergerebbe in capo alle Amministrazioni coinvolte un obbligo di provvedere all’istituzione del fondo più volte nominato, obbligo che, se inadempiuto, legittimerebbe il diritto al risarcimento