TAR Lecce, sez. II, sentenza 2018-04-27, n. 201800734

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2018-04-27, n. 201800734
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201800734
Data del deposito : 27 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2018

N. 00734/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00482/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 482 del 2016, proposto da
- G M, rappresentato e difeso dagli Avv.ti P B e D D L, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Lecce alla via Francesco De Mura 40;

contro

- il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;

per l’annullamento

- del decreto del Ministero della Difesa n. 76/N, datato 11 gennaio 2016, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente;

- del parere emesso dalla C.M.O. di Taranto nell’adunanza n. 0994 del 30 ottobre 2006;

- di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali;

- nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, con tutte le conseguenze di legge a ciò connesse, ivi compresa la liquidazione dell’equo indennizzo.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.

Udita all’odierna udienza pubblica la dichiarazione con la quale l’Avv. Bolognese, pur insistendo per le spese di giudizio, dichiarava la cessazione della materia del contendere.

Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a..

Visti gli atti della causa.

Relatore all’udienza pubblica del 31 gennaio 2018 il Cons. E M e uditi gli Avv.ti Bolognese e Roberti - per il Ministero intimato .

Osservato quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- In ragione dell’annullamento da parte del Ministero della Difesa dell’impugnato decreto, nonché dell’accoglimento della domanda del Maragliulo, deve dichiararsi, conformemente alla richiesta del difensore dello stesso, l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

2.- Le spese di lite, poste a carico del Ministero intimato in base al criterio della soccombenza virtuale, vengono liquidate nella complessiva somma di euro 2.000,00 ( duemila/00 ), oltre accessori di legge.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi