TAR Lecce, sez. II, sentenza 2018-04-27, n. 201800734
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Pubblicato il 27/04/2018
N. 00734/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00482/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 482 del 2016, proposto da
- G M, rappresentato e difeso dagli Avv.ti P B e D D L, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Lecce alla via Francesco De Mura 40;
contro
- il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso,
ope legis
, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
per l’annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa n. 76/N, datato 11 gennaio 2016, con cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio delle patologie denunciate dal ricorrente;
- del parere emesso dalla C.M.O. di Taranto nell’adunanza n. 0994 del 30 ottobre 2006;
- di tutti gli atti agli stessi preordinati, connessi e/o consequenziali;
- nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, con tutte le conseguenze di legge a ciò connesse, ivi compresa la liquidazione dell’equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.
Udita all’odierna udienza pubblica la dichiarazione con la quale l’Avv. Bolognese, pur insistendo per le spese di giudizio, dichiarava la cessazione della materia del contendere.
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a..
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 31 gennaio 2018 il Cons. E M e uditi gli Avv.ti Bolognese e Roberti - per il Ministero intimato .
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In ragione dell’annullamento da parte del Ministero della Difesa dell’impugnato decreto, nonché dell’accoglimento della domanda del Maragliulo, deve dichiararsi, conformemente alla richiesta del difensore dello stesso, l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
2.- Le spese di lite, poste a carico del Ministero intimato in base al criterio della soccombenza virtuale, vengono liquidate nella complessiva somma di euro 2.000,00 ( duemila/00 ), oltre accessori di legge.