TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-02-15, n. 202200151
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Pubblicato il 15/02/2022
N. 00151/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2021, proposto da
J S, rappresentato e difeso dall'avvocato S I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Don Minzoni, 51;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 05595313737-7 spedita in data 20.03.2021 con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente con provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, con la relativa documentazione;
Visto il decreto di accoglimento dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 41 del 14 settembre 2021;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti gli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 il dott. I C come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso ex 117 c.p.a. a questo Tribunale e per i motivi in esso dedotti, il sig. J S lamentava il silenzio opposto dalla Questura di Roma alla sua istanza di rilascio di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno – Questura di Roma, evidenziando che, nelle more, il procedimento era stato definito con decreto di rifiuto del 9 settembre 2021.
Con memoria depositata il 7 febbraio 2021 parte ricorrente confermava la circostanza e che, pertanto, era cessata la materia del contendere, ferma restando la richiesta di liquidazione relativa all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come da decreto in epigrafe.
Alla camera di consiglio del 9 febbraio 2022 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio rileva che, alla luce della comunicazione delle parti costituite, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., essendo intervenuto il provvedimento espresso come richiesto.
Non si dà luogo a pronuncia sulle spese, considerata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Per quanto riguarda quest’ultima, si liquida al difensore la somma di cui in dispositivo, definita in base all’effettiva attività processuale compiuta, limitata allo studio della fattispecie e alla redazione dell’atto introduttivo.