TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-05-16, n. 202206170

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-05-16, n. 202206170
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202206170
Data del deposito : 16 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2022

N. 06170/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01879/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2018, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati A B ed E T, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E T in Roma, via Flaminia, 357;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Silvano Lepore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Raschetti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 55;

per l'annullamento, previa sospensione, della nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e delle Risorse, Ufficio V – Trattamento Economico, prot. n. GDAP -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale veniva comunicata ad ogni singola Direzione Circondariale di voler portare a conoscenza degli attuali ricorrenti che “in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 44, comma 21, d.lgs. n. 95/2017 …si è provveduto ad anticipare ai fini giuridici la decorrenza della nomina alla qualifica di vice sovrintendente dall'-OMISSIS-al -OMISSIS-”.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Silvano Lepore.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 maggio 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso straordinario rivolto al Presidente della Repubblica e, quindi, trasposto innanzi a questo Tribunale, vengono impugnate le note del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - DAP, Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio V - Trattamento Economico del -OMISSIS-, con le quali veniva comunicata a ogni singola Direzione Circondariale di voler portare a conoscenza degli attuali ricorrenti che "in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 44, comma 21, d. lgs. n. 95/2017...si è provveduto ad anticipare ai fini giuridici la decorrenza della nomina alla qualifica di vice sovrintendente dall'-OMISSIS-al -OMISSIS-" .

In punto di fatto, si rammenta che, al fine di coprire 1.757 posti vacanti di "Vice Sovrintendente" del Corpo della Polizia Penitenziaria, con bando pubblicato nella G.U. - 4^ serie speciale - n. 12 del -OMISSIS--OMISSIS-, il Ministero della Giustizia indiceva una procedura di selezione, all’esito della quale i ricorrenti, dopo avervi partecipato, ricevevano tutti la promozione a " Vice Sovrintendente ", come da decreto del Ministro della Giustizia del -OMISSIS-.

Nonostante l'art. 16 del d.lgs. n. 443/92 prevedesse che "La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze …” (nel caso di specie, il -OMISSIS-), il Ministero di Giustizia inviava a tutti i ricorrenti un nota con la quale, per i soli vincitori dell'anno -OMISSIS-, il suddetto termine veniva posticipato all'-OMISSIS-.

A distanza di oltre 15 anni da tale nota, e a seguito delle istanze e dei ricorsi giurisdizionali degli interessati, il legislatore interveniva sulla data di decorrenza giuridica della nomina de qua , fissandola retroattivamente, per i soli vincitori del concorso del -OMISSIS-, al -OMISSIS--OMISSIS-.

L'art. 44, comma 21, del d.lgs. n. 95/2017 stabilisce infatti che " per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 12 del-OMISSIS--OMISSIS-, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata al -OMISSIS--OMISSIS-".

In applicazione di tale disposizione, a partire dal -OMISSIS-e fino al -OMISSIS-il Ministero notificava a ciascuno dei ricorrenti la nota impugnata, con la quale comunicava a ogni singola Direzione Circondariale di voler portare a conoscenza degli attuali ricorrenti che "in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 44, comma 21, d. lgs. n. 95/2017...si è provveduto ad anticipare ai fini giuridici la decorrenza della nomina alla qualifica di vice sovrintendente dall’-OMISSIS-al -OMISSIS-".

I ricorrenti fanno valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1 e 11 delle Preleggi, e dell’art. 16 d.lgs. n. 443/1992, nonché “ eccesso di potere per disparità di trattamento, arbitrarietà, sviamento, erroneità dei presupposti ”, ed “ erroneità nell'applicazione del principio di gerarchia delle fonti e di legalità”.

Ciò perché, a loro dire, l'art. 44, comma 21, del d.lgs. n. 95/2017 applica a una singola procedura concorsuale (" Vice Sovrintendenti " anno -OMISSIS-) “ una disciplina difforme e pregiudizievole, rispetto a tutti gli altri identici concorsi degli altri anni (es. 2006, 2010), con ciò ponendosi in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con la vigente normativa che già disciplina (e disciplinava, sin dal 2001) la materia ”.

Ai partecipanti al concorso del -OMISSIS-, quindi, sarebbe stato decurtato un anno dal calcolo della decorrenza, attraverso una disposizione definita “ incongruente, non giustificata né da sopravvenienze giuridiche o fattuali, né dal mutare di altri elementi rilevanti sotto nessun profilo ” e tale de generare una “ indubbia disparità tra pubblici dipendenti nella stessa esatta posizione di grado, differenziati tra di loro soltanto dall'anno di concorso ” nonché la “ violazione del principio di irretroattività delle leggi, di cui all'art. 11 delle Preleggi, trattandosi di norma sopravvenuta sfavorevole ai destinatari, non sorretta da adeguate ragioni giustificatrici ”.

E

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