TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-04-08, n. 202401337
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Pubblicato il 08/04/2024
N. 01337/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 591 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, elettivamente domiciliato come da PEC da Registro di Giustizia e fisicamente domiciliato presso lo studio Rodolfo Danilo Curcio in Catania, via Gabriele D'Annunzio 35;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
della nota n°-OMISSIS- con cui il Dirigente dell'Ufficio 5-Risarcimento danni alla salute della Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure del Ministero della Salute, in relazione alla domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alle Leggi 29 novembre 2007, n. 222 e 24 dicembre 2007, n. 244 dalla stessa inoltrata e protocollata con n° RIDAB -OMISSIS-, preso atto dell'avvenuto decorso del termine di presentazione di controdeduzioni alla nota ministeriale n° -OMISSIS-, ha comunicato che non avrebbe dato corso alla transazione in parola;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali ed in particolare della predetta nota n° -OMISSIS- con cui il medesimo Dirigente dell'Ufficio 5 aveva comunicato che la domanda di adesione alla transazione proposta in data 6/1/2010 non poteva essere accolta poiché non risultante pendente il relativo procedimento giudiziario per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2024 il dott. G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La defunta madre della ricorrente è deceduta in data -OMISSIS- a causa di complicazioni dovute al virus HCV, contratto a seguito di trasfusioni di sangue a cui era stata costretta a sottoporsi in quanto soggetto talassemico.
Successivamente alla sua morte, in data 18/10/1999, la Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS-, ha accertato il nesso di causalità tra la patologia contratta e le trasfusioni di sangue e successivamente la ricorrente, in qualità di erede, ha promosso giudizio nei confronti del Ministero della Salute innanzi al Tribunale -OMISSIS- al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, spiegando intervento volontario adesivo autonomo depositato in data 25/06/2003.
Nelle more del giudizio civile, la ricorrente, in attuazione delle disposizioni di legge nel frattempo emanate, ha, in data 26/11/2009, provveduto a manifestare la sua volontà di aderire alla definizione della controversia tramite la conclusione dell’accordo transattivo disciplinato dalla legge e successivamente, in data 06/01/2010, ha provveduto a depositare formale istanza di adesione alla procedura transattiva. In seguito, la ricorrente, sollecitata dal Ministero, ha, in data 11/10/2010, provveduto ad inviare la documentazione integrativa richiesta, tra cui l’atto introduttivo del giudizio civile e le attestazioni della Cancelleria circa la pendenza del relativo procedimento.
Quindi, dopo che il suddetto giudizio civile è stato definito con sentenza n.-OMISSIS-, il Ministero, con nota n. -OMISSIS-, ha comunicato alla ricorrente il preavviso di rigetto della sua domanda di adesione alla transazione, motivato in base all’assenza del requisito della pendenza del giudizio civile;infine, è stata adottata la nota n.-OMISSIS- con cui la domanda di adesione è stata definitivamente respinta.
2. Avverso detto provvedimento è insorta parte ricorrente, la quale ha censurato la violazione di disposizioni di legge (art. 2, comma 361, legge n. 244/07, art. 33, comma 2, del D.L. n. 259/07 e art. 3, comma 2, della legge n. 141/03, oltre che le disposizioni di cui al D.M. 03/11/2003), oltre che l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e per illogicità e contraddittorietà manifesta e l’assenza di una adeguata motivazione.
In sintesi, parte ricorrente ritiene che il requisito della pendenza del giudizio civile andasse valutato e verificato dal Ministero nel momento in cui era stata ricevuta la domanda di adesione alla procedura transattiva e non, invece, nel momento successivo in cui il Ministero ha deciso di prendere in esame la domanda.