TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-10-28, n. 202111048

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-10-28, n. 202111048
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111048
Data del deposito : 28 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2021

N. 11048/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00778/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 778 del 2020, proposto da
G F, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, F L e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F L in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto Ripam, Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Andrea La Mantia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’avviso riportante «Concorso Ripam per il Ministero della Giustizia. Esito provvisorio prove preselettive», comprensivo degli elenchi relativi ai profili professionali, adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 20.11.19, nella parte in cui non include parte ricorrente;

del medesimo avviso di cui sopra, pubblicato anche nel portale istituzionale del Ministero della Giustizia in data 20.11.19, nella parte in cui non include parte ricorrente;

del punteggio attribuito, visibile anche nella pagina personale disponibile sul sito istituzionale;

del questionario somministrato, del correttore e del foglio risposte, nella parte in cui risultano lesivi dell’interesse di parte ricorrente;

del foglio contenente le «istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva», nella parte in cui è lesivo degli interessi di parte ricorrente;

ove servisse, del foglio anagrafica, nella parte in cui è lesivo degli interessi di parte ricorrente;

ove esistente, del verbale di correzione della prova preselettiva nella parte in cui risulta lesivo dell’interesse di parte ricorrente;

ove esistente, del verbale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande e le risposte somministrate ai candidati in occasione della prova preselettiva;

ove esistente, del verbale d’aula redatto in occasione della prova preselettiva, nella parte in cui consente la lesione del principio dell’anonimato;

del bando del «concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duemilatrecentoventinove unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia», adottato dalla Commissione interministeriale Ripam, nella parte in cui si dovesse interpretare nel senso di consentire la lesione del principio dell’anonimato;

del calendario delle prove scritte di prossima pubblicazione, nella parte in cui non include parte ricorrente;

di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell’odierno ricorrente;

per l’adozione delle misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a. volte all’adozione di ogni provvedimento utile a consentire a parte ricorrente di essere ammessa a sostenere – anche in sovrannumero – la prova scritta del profilo F\MG del «concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duemilatrecentoventinove unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia»;

e per l’accertamento

del diritto di parte ricorrente a essere ammessa alle prove scritte per la classe F\MG del

predetto concorso pubblico;

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierna parte ricorrente valevole per la partecipazione alla prova scritta del «concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duemilatrecentoventinove unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia» nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto Ripam, di Formez Pa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 14 luglio 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 d.l. 137/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe G F ha impugnato l’avviso relativo al «Concorso Ripam per il Ministero della Giustizia. Esito provvisorio prove preselettive», adottato dalla Commissione interministeriale Ripam in data 20.11.19, nella parte in cui non includeva il suo nominativo tra gli ammessi alle successive prove concorsuali.

Il ricorrente ha esposto di avere partecipato al concorso, indetto con bando pubblicato il 27 luglio 2019, e svolto con l’ausilio della Commissione Interministeriale Ripam, per il reclutamento di complessive n.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi